COMMENTO
DI SANDRA PENNACINI | 10 GIUGNO 2026
L’istituto del concordato preventivo biennale produce conseguenze non solo sulla determinazione del reddito di impresa o lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP rilevanti ai fini fiscali, impattando sull’ammontare delle imposte dovute a saldo per l’anno 2025, ma comporta anche il rispetto di regole particolari afferenti agli acconti dovuti per l’anno successivo, 2026. Quest’anno ci si trova dinnanzi a tre possibili distinti scenari: contribuenti che esprimono adesione per la prima volta al biennio 2026-2027, contribuenti vincolati al concordato per il biennio 2025-2026 e contribuenti che, terminato il primo biennio di adesione, intendono rinnovare il patto con il fisco.
Premessa
La disciplina originaria di riferimento per la determinazione degli acconti in presenza di adesione al CPB è contenuta nell’articolo 20 del D.Lgs. 13/2024. Ai fini di una corretta lettura, la norma deve essere integrata alla luce delle precisazioni, anche recenti, fornite dall’Agenzia delle Entrate con le FAQ dedicate al concordato preventivo biennale.
Prima adesione al concordato per il biennio 2026/2027
Gli aspetti afferenti al calcolo dell’acconto dovuto per il 2026 da parte dei contribuenti che aderiscono per la prima volta al CPB per il biennio 2026/2027 sono disciplinati dal comma 2 dell’articolo 20 del D.Lgs. 13/2024 per la determinazione dell’acconto relativo al primo periodo d’imposta di adesione.
Il legislatore ha previsto un meccanismo di versamento che offre due strade alternative:
- Metodo storico: la prima rata dell’acconto segue le regole ordinarie, mentre in sede di versamento della seconda (o unica) rata, si rende dovuta una maggiorazione nel caso in cui il contribuente abbia sottoscritto un concordato “al rialzo”, ovvero che prevede un reddito e/o un valore della produzione netta 2026 superiore al corrispondente valore storico rilevante ai fini del CPB dell’anno 2025 (reddito/VPN IRAP 2025 depurato delle cd. variabili non concordabili di cui agli artt. 15, 16 e 17 del D.Lgs. 13/2024). Più nel dettaglio, per le imposte sui redditi, la maggiorazione è pari al 10% della differenza (se positiva) tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente (2025), rettificato secondo le disposizioni degli articoli 15 e 16 del decreto CPB. Ai fini IRAP, invece, la maggiorazione è fissata nella misura del 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato nel periodo precedente, parimenti rettificato ai sensi dell’articolo 17.
- Metodo previsionale: l’acconto è calcolato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso. Il dettato normativo impone che la seconda rata di acconto sia calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto, tenuto conto di quanto concordato per l’annualità 2026, e l’importo già versato con la prima rata (calcolata secondo le regole ordinarie).
La determinazione degli acconti nel secondo anno di vigenza del CPB
Un aspetto che merita attenzione riguarda i contribuenti che hanno già validamente aderito al CPB nel 2025 per il biennio 2025/2026 e che, pertanto, si accingono a determinare gli acconti dovuti per il 2026, ossia per la seconda annualità del patto.
In questo caso occorre guardare al comma 1 dell’articolo 20 del D.Lgs. 13/2024, il quale prevede che l’acconto è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
- A differenza di quanto accade in sede di prima adesione, non è dovuto il versamento di alcuna maggiorazione percentuale. Applicando il metodo storico, l’acconto viene calcolato sulla base delle imposte emergenti dal Modello REDDITI 2026, determinate assumendo il reddito dichiarato in base al concordato per il 2025.
- Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la FAQ del 28 maggio 2025, la base di calcolo per l’acconto storico è costituita dall’imposta dovuta per l’anno precedente, senza considerare la parte di reddito CPB 2025 che è stata eventualmente assoggettata all’imposta sostitutiva (la cosiddetta Flat Tax exart. 20-bis ).
Laddove si voglia procedere alla determinazione degli acconti dovuti per il 2026 con il metodo previsionale, si dovrà tenere conto dei valori concordati per tale annualità.
Le regole applicabili in caso di rinnovo del concordato
La terza fattispecie, del tutto inedita, interessa i contribuenti che, giunti alla conclusione del loro primo biennio di adesione al CPB (2024/2025), scelgono di rinnovare il patto con il Fisco, accettando la proposta per il biennio 2026/2027.
Si poteva ipotizzare che il contribuente entrasse a tutti gli effetti in un nuovo biennio concordatario e che, pertanto, le regole da applicare fossero le medesime previste per il “primo periodo d’imposta di adesione” stabilite dall’articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 13/2024. In virtù di questa assimilazione del rinnovo alla prima adesione, in sede di versamento della seconda rata a novembre 2026 (calcolata con il metodo storico), sarebbe stata applicabile la maggiorazione del 10% (e del 3% ai fini IRAP) sulla differenza positiva tra i nuovi valori concordati 2026 e quelli storici 2025.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la corretta posizione da assumere con la FAQ n. 2 del 3 giugno 2026, precisando che le previsioni del comma 2 dell’articolo 20, riferendosi al primo periodo d’imposta di adesione, dispongono che le maggiorazioni degli acconti siano dovute solo con riferimento al primo anno assoluto di applicazione del CPB.
Ciò significa che le predette maggiorazioni non sono dovute da parte dei contribuenti che, avendo aderito al CPB per il biennio 2024/2025, rinnovano l’adesione in continuità per il biennio immediatamente successivo (2026/2027).
Di conseguenza, l’esclusione dalla maggiorazione non opererà a favore dei contribuenti che, avendo aderito al CPB 2024/2025, non rinnovano per il biennio 2026/2027, e successivamente aderiscono nuovamente al concordato, saltando quindi una o più annualità.
L’impatto delle plusvalenze sugli acconti 2026 con metodo storico
Un ulteriore aspetto che merita attenzione nella determinazione degli acconti 2026 riguarda la corretta individuazione della base di calcolo in presenza di plusvalenze realizzate nel 2025 e rateizzate.
L’articolo 1, comma 43, della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha imposto che, per il calcolo dell’acconto 2026 con metodo storico, si debba assumere quale imposta del periodo precedente quella determinata facendo concorrere le plusvalenze realizzate nel 2025 per il loro intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate (senza rateizzazione).
Come confermato dall’Agenzia delle Entrate con la FAQ n. 1 del 3 giugno 2026, questa regola impatta anche sui soggetti in CPB che utilizzano il metodo storico.
Sul punto è bene ricordare che i valori relativi alle plusvalenze non rientrano mai nel patto con il fisco, trattandosi di variabile “non concordabile” ai sensi degli articoli 15 e 16 del D.Lgs. 13/2024.
Si ritiene utile riportare l’esempio numerico formulato dall’Agenzia delle Entrate nella citata FAQ n. 1 del 3 giugno 2026 per un contribuente aderente al CPB 2025/2026:
- Reddito CPB 2025: 1.200 euro
- Plusvalenza intera realizzata nel 2025: 500 euro
- Reddito CPB rideterminato per la base di calcolo dell’acconto 2026: 1.700 euro (1.200 + 500)
A rilevare, ai fini dell’acconto dovuto, è pertanto l’intera plusvalenza, indipendentemente dal fatto che, nel rispetto dei requisiti richiesti, ne sia stata richiesta la rateazione in sede di modello Redditi 2026 anno di imposta 2025. Ne consegue che la base imponibile per l’acconto 2026 non includerà solo la quota frazionata della plusvalenza (es. 1/5 pari a 100 euro, che avrebbe portato la base a 1.300 euro), ma l’intero ammontare di 500 euro.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, artt. 15, 16, 17, 20, 20-bis
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 43
- FAQ Agenzia delle Entrate Concordato Preventivo Biennale (CPB) – Contribuenti ISA 2026.
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.