2° Contenuto: Operazioni permutative e IVA: i chiarimenti di Assonime

CIRCOLARE MONOGRAFICA

DI STEFANO SETTI | 2 LUGLIO 2026

Valore monetario attribuito dalle parti ai beni e ai servizi scambiati come base imponibile delle operazioni permutative. Recepite dal legislatore le indicazioni formulate da Assonime

La disciplina IVA delle operazioni permutative ha subito nel corso del 2026 una significativa evoluzione normativa. Dopo l’intervento della Legge di Bilancio 2026, che aveva eliminato il tradizionale riferimento al valore normale sostituendolo con un criterio fondato sull’ammontare complessivo dei costi riferibili ai beni e ai servizi oggetto dello scambio, il legislatore è nuovamente intervenuto con il D.L. n. 38/2026, convertito dalla Legge n. 88/2026. La riforma ha accolto molte delle osservazioni formulate da Assonime in sede parlamentare, reintroducendo un sistema maggiormente coerente con i principi dell’IVA unionale e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia. La base imponibile delle operazioni permutative viene oggi individuata nel valore monetario attribuito dalle parti ai beni e ai servizi scambiati, lasciando al criterio dei costi una funzione esclusivamente residuale e antiabusiva così come affermato dalla stessa Assonime con la propria circolare n. 16 del 18 giugno 2026

La disciplina delle operazioni permutative nel sistema IVA

Le operazioni permutative rappresentano una particolare categoria di operazioni imponibili disciplinata dall’art. 11 del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni o prestazioni devono essere considerate autonomamente rilevanti ai fini IVA.

La logica sottostante è quella di assimilare la permuta a due distinte operazioni imponibiliciascuna delle quali genera autonomamente ilpresupposto dell’imposta. Tale impostazione risponde ai principi fondamentali dell’IVA, che impongono di assoggettare a tassazione ogni singola immissione al consumo indipendentemente dalla forma assunta dal corrispettivo.

Per lungo tempo la base imponibile di tali operazioni è stata determinata facendo riferimento al valore normale dei beni e dei servizi oggetto dello scambio. Tuttavia, l’evoluzione della normativa europea e della giurisprudenza della Corte di Giustizia ha progressivamente evidenziato l’incompatibilità di tale criterio con il sistema armonizzato dell’imposta sul valore aggiunto.

Secondo la Corte di Giustizia, infatti, la base imponibile deve essere individuata nel corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo e non in un valore astratto o teorico determinato sulla base di parametri di mercato. Tale orientamento emerge da numerose pronunce europee, tra cui la causa C-33/93 e le più recenti decisioni richiamate da Assonime nella propria circolare.

La svolta della Legge di Bilancio 2026

Nel tentativo di adeguare l’ordinamento nazionale alle osservazioni formulate dalla Commissione europea nell’ambito della procedura EU Pilot, il legislatore è intervenuto con i commi 138 e 139 dell’art. 1 della Legge n. 199/2025. 

La riforma ha eliminato il riferimento al valore normale sostituendolo con un nuovo criterio fondato sull’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili alle cessioni e alle prestazioni oggetto dello scambio. In sostanza, il valore imponibile delle operazioni permutative avrebbe dovuto coincidere con il costo sostenuto per produrre o acquisire il bene o il servizio ceduto.

La disciplina avrebbe dovuto trovare applicazione per tutte le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026senza alcuna distinzione tra contratti stipulati prima o dopo tale data. Proprio questo aspetto ha generato una delle principali criticità della riforma.

Le criticità operative del criterio dei costi

La circolare Assonime n. 16 del 18 giugno 2026 evidenzia come il nuovo sistema abbia manifestato immediatamente numerosi problemi applicativi.

Innanzitutto, risultava estremamente complesso individuare quali componenti dovessero essere ricomprese nel concetto di “costi riferibili”. Rimaneva infatti incerto se dovessero essere considerati esclusivamente i costi sostenuti per acquisti soggetti a IVA oppure anche componenti economiche prive di rilevanza fiscale, come le retribuzioni del personale, i costi amministrativi o altre spese indirette.

Le difficoltà aumentavano ulteriormente nel caso di beni prodotti internamente dall’impresa o di beni ammortizzabili utilizzati per molti anni prima della permuta. In tali circostanze il costo storico risultava spesso distante dal valore economico effettivo attribuito dalle parti al momento dello scambio.

Particolarmente rilevante era inoltre il tema della riservatezza aziendale. L’obbligo di determinare la base imponibile sulla base dei costi effettivamente sostenuti avrebbe potuto costringere le imprese a rivelare dati sensibili riguardanti processi produttivimargini commerciali e strategie di pricing.

Secondo Assonime, tale conseguenza ha determinato in diversi settori una significativa riduzione del ricorso alle operazioni permutative, in evidente contrasto con il principio di neutralità che dovrebbe caratterizzare l’IVA.

L’intervento correttivo del D.L. n. 38/2026

Le criticità emerse hanno indotto il legislatore a intervenire nuovamente dopo pochi mesi dall’entrata in vigore della riforma.

In un primo momento il D.L. n. 38/2026 aveva semplicemente limitato l’applicazione del nuovo criterio alle operazioni eseguite in base a contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026Successivamente, durante l’iter parlamentare di conversione, è stata accolta la proposta formulata da Assonime di ridefinire integralmente il criterio di determinazione della base imponibile.

La nuova formulazione dell’art. 13, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce oggi che la base imponibile delle operazioni permutative è costituita dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna operazione, come determinato dal contratto.

Viene dunque attribuita centralità al valore soggettivo concordato dalle parti, superando sia il precedente criterio del valore normale sia quello, ancor più rigido, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026

Il valore monetario come espressione della capacità di spesa

La nuova disciplina si fonda su un principio ormai consolidato nel diritto unionale: la base imponibile IVA deve riflettere il valore effettivamente percepito dal soggetto passivo.

Non assume quindi rilievo il valore oggettivo del bene o del servizio, bensì l’importo che l’acquirente o il committente è disposto a sostenere per ottenere la prestazione ricevuta.

Secondo Assonime, tale valore può essere influenzato da una molteplicità di fattori:

  • condizioni di mercato;
  • interesse commerciale delle parti;
  • aspettative di profitto;
  • utilità economica specifica dello scambio;
  • occasionalità dell’operazione;
  • esigenze strategiche dell’impresa.

La valorizzazione del corrispettivo concordato rappresenta pertanto una soluzione maggiormente coerente con la natura dell’IVA quale imposta sui consumi e con la giurisprudenza europea in materia di base imponibile.

Il costo come criterio residuale e antiabusivo

Pur abbandonando l’impostazione della Legge di Bilancioil legislatore non ha eliminato completamente il riferimento ai costi.

La nuova norma (art. 13, comma 2, lett. d, D.P.R. n. 633/1972) stabilisce infatti che il valore monetario attribuito dalle parti non possa essere inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili ai beni e ai servizi scambiati.

Il costo assume quindi la funzione di parametro minimo e di presidio antiabusivo. Secondo Assonime, tale criterio dovrebbe operare prevalentemente in sede di controllo, spettando all’Amministrazione finanziaria dimostrare l’eventuale sottovalutazione del valore contrattuale rispetto ai costi effettivamente sostenuti.

L’attualizzazione dei costi

Un elemento innovativo della nuova disciplina riguarda la precisazione secondo cui i costi devono essere determinati nel momento di effettuazione dell’operazione.

Tale formulazione consente di aggiornare il valore dei costi originariamente sostenuti, tenendo conto:

  • del deprezzamento dovuto all’utilizzo del bene;
  • dell’obsolescenza tecnologica;
  • dei costi sostenuti per migliorie e manutenzioni;
  • degli incrementi di valore intervenuti nel periodo di possesso.

La disposizione appare particolarmente rilevante per i beni strumentali e per i beni ammortizzabili, evitando che la base imponibile venga determinata sulla base di valori storici non più rappresentativi della situazione economica reale.

Quali costi assumono rilevanza?

Uno dei principali aspetti interpretativi riguarda l’individuazione concreta dei costi da assumere quale parametro di riferimento.

Assonime prospetta due possibili letture.

  1. Secondo una prima interpretazione dovrebbero essere considerati tutti i costi riferibili al bene o servizio oggetto della permuta, compresi quelli non soggetti a IVA. Tale soluzione, tuttavia, rischierebbe di riproporre le medesime criticità che avevano caratterizzato la disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio.
  2. Una seconda interpretazione, ritenuta maggiormente coerente con la ratio della norma, limiterebbe invece il computo ai soli costi che hanno generato applicazione dell’IVA e relativa detrazione. In tal modo il criterio svolgerebbe esclusivamente una funzione di tutela erariale, impedendo fenomeni di detassazione dei consumi derivanti da una artificiosa compressione della base imponibile.

In ogni caso dovrebbero essere esclusi i costi generali e quelli che l’impresa avrebbe sostenuto indipendentemente dall’operazione permutativa, assumendo rilevanza soltanto i costi direttamente imputabili ai beni e ai servizi oggetto dello scambio.

Il trattamento del conguaglio in denaro

La circolare di Assonime affronta anche il tema del conguaglio eventualmente pattuito tra le parti per compensare la differenza di valore tra i beni o i servizi scambiati.

Secondo Assonime, tale importo deve rimanere assorbito nella base imponibile del bene o del servizio di maggiore valore. Ne consegue che il soggetto che cede il bene economicamente più rilevante emetterà fattura per l’intero valore attribuito al bene stesso, comprensivo del conguaglio monetario ricevuto.

La soluzione appare coerente con la natura della permuta e dovrebbe trovare applicazione anche nei casi in cui una delle parti debba fare ricorso al criterio suppletivo dei costi.

AspettoDisciplina ante 2026Legge di Bilancio 2026Disciplina attuale (D.L. n. 38/2026 conv. dalla Legge n. 88/2026)
Criterio principaleValore normaleAmmontare dei costiValore monetario determinato dalle parti
Natura del valoreOggettivaBasata sui costiSoggettiva e contrattuale
Riferimento alla giurisprudenza UELimitatoParzialePienamente coerente
Ruolo dei costiNessunoCriterio esclusivoCriterio residuale
Funzione del costoNon previstaDeterminazione dell’imponibilePresidio antiabuso
Onere probatorioOrdinarioNon specificatoA carico dell’Amministrazione in sede di controllo
Tutela della riservatezza aziendaleElevataRidottaRipristinata
Conguaglio in denaroAssorbito nell’imponibileAssorbito nell’imponibileAssorbito nell’imponibile
Contratti stipulati prima del 2026Valore normaleIncertezza applicativaConservazione del regime previgente
DecorrenzaFino al 31 dicembre 2025Dal 1° gennaio al 23 maggio 2026 (salvaguardia)Dal 24 maggio 2026 e retroattivamente per i contratti 2026

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