2° Contenuto: Quadro RE del modello Redditi 2026

SCHEDA PRATICA

DI SANDRA PENNACINI | 22 APRILE 2026

Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, di revisione del regime impositivo dei redditi IRPEF-IRES, entrato in vigore il 31 dicembre 2024, ha integralmente ridefinito i criteri di determinazione dei redditi di lavoro autonomo. La riforma dei redditi di lavoro autonomo ha già fortemente impattato sul precedente modello Redditi 2025 anno di imposta 2024; nel modello Redditi 2026 trovano attuazione le ultime novità la cui entrata in vigore era stata prevista per il 2025, nonché le ulteriori novità introdotte dal D.L. 17 giugno 2025, n. 84 (c.d. “Decreto Fiscale”), che ha subordinato l’irrilevanza fiscale e la deducibilità di specifiche spese di trasferta e rappresentanza al rispetto di precisi obblighi di tracciabilità.
Di seguito l’analisi dei righi del quadro RE del modello Redditi 2026 (periodo d’imposta 2025) che accolgono le modifiche operative, con un focus specifico sulla nuova gestione dei rimborsi spese.

La riforma dei redditi di lavoro autonomo nel modello Redditi 2026 – Quadro RE

Componenti positivi di reddito

RigoRegole applicabili al Modello Redditi 2026 (Anno d’imposta 2025)
RE1 – Codice attivitàDeve essere indicato l’ATECO corrispondente all’attività esercitata in via prevalente, desunto dalla nuova classificazione ATECO 2025. Sulla base della medesima codifica deve essere individuato il modello ISA applicabile.
RE2 – Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica Nella determinazione dei compensi occorre tenere conto del nuovo art. 54, comma 1, del TUIR, che prevede che le somme percepite nel periodo di imposta successivo a quello in cui sono state corrisposte dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.
Il compenso certificato da fattura, per il quale il cliente abbia disposto il bonifico operando la ritenuta alla fine dell’anno, deve essere imputato nell’anno in cui il committente ha effettuato il pagamento, allineando i dati della dichiarazione con la CU. Se il compenso non è assoggettato a ritenuta, invece, segue rigorosamente il criterio di cassa (ovvero rileva al momento dell’accredito).
Non devono essere inclusi in questo rigo i riaddebiti per l’uso comune degli immobili (es. spese di studio condiviso).
Per i rimborsi spese analitici, si veda la sezione dedicata in basso.
RE3 – Altre somme e valori a qualunque titolo percepitiIl rigo accoglie il principio di onnicomprensività, in ragione del quale concorrono alla formazione del reddito del professionista tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti in relazione all’attività artistica o professionale, diversi da quelli del rigo RE2.
RE4 – Plusvalenze patrimonialiNel rigo RE4 devono essere indicate:
le plusvalenze derivanti da cessioni di beni strumentali;
le plusvalenze derivanti dalla cessione di contratti di locazione finanziaria (leasing), determinate come differenza tra il valore normale del bene al netto del prezzo stabilito per il riscatto e dei canoni relativi alla residua durata del contratto, attualizzati alla data della cessione.

La riforma dei redditi di lavoro autonomo nel modello Redditi 2026 – Quadro RE

Componenti negativi di reddito

RigoRegole applicabili al Modello Redditi 2026 (Anno d’imposta 2025)
RE7 – Quote di ammortamentoAi sensi dell’art. 54-quinquies, comma 1, TUIR le quote annuali di ammortamento relative ai beni mobili strumentali sono ridotte alla metà per il primo periodo d’imposta.
RE10 – Spese relative agli immobiliResta confermata l’impossibilità di ammortizzare i costi di acquisto degli immobili, fatta eccezione per le quote di ammortamento degli immobili acquistati o costruiti entro il 14 giugno 1990 o tra il 2007 e il 2009.
Le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili strumentali e ad uso promiscuo (in questo caso al 50%) sono deducibili in quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi (6 anni totali). Il rigo accoglie la quota di competenza dell’anno.
RE10A – Spese relative a beni ed elementi immaterialiNel rigo 10A devono essere indicate le quote di ammortamento dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, brevetti, processi e formule (deducibili in misura non superiore al 50% del costo), e degli altri diritti di natura pluriennale (deducibili in base alla durata del contratto o della legge).
A partire dal periodo d’imposta 2025, trova piena applicazione anche la deducibilità in misura non superiore a un quinto (1/5) del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell’attività.
RE11 – Spese per lavoro dipendente e assimilatoIl costo del lavoro viene indicato comprensivo della maggiorazione spettante per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. Tale maggiorazione è pari al 20% del costo per i lavoratori ordinari (da evidenziare in colonna 1) o al 30% per le categorie meritevoli di particolare tutela (da evidenziare in colonna 2).
Si ricorda che l’agevolazione è stata prorogata al periodo d’imposta 2025 (e per i due successivi) ad opera dell’art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Focus: la corretta indicazione in dichiarazione dei rimborsi spese e delle spese di trasferta

A partire dal periodo d’imposta 2025 (Modello Redditi 2026), il trattamento in dichiarazione delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione del mandato (vitto, alloggio, viaggio e trasporto) subisce un radicale cambiamento, a seguito di quanto disposto dalla riforma dei redditi di lavoro autonomo (D.Lgs. n. 192/2024) combinata con il “Decreto Fiscale” (D.L. n. 84/2025). 

Di seguito la disamina delle diverse casistiche, trasposta nei righi del dichiarativo, con riferimento al rimborso spese:

Quando il rimborso non si inserisce
(neutralità fiscale)
Se il professionista ha sostenuto una spesa, ha ricevuto fattura a proprio nome e ha operato un riaddebito analitico al committente, il rimborso non costituisce reddito. Pertanto, l’importo rimborsato è escluso dal rigo RE2 (colonna 2).
Quanto sopra vale, se la spesa a monte è riferita a vitto, alloggio, viaggio e taxi/NCC per le trasferte in Italia, a condizione che sia stata pagata con strumenti tracciabili.
Quando il rimborso si inserisce
(Tassazione come onorario)
Il rimborso concorre a formare il reddito (e va quindi sommato nel rigo RE2, colonna 2) in due casi specifici:
se la spesa è stata riaddebitata al cliente in modo forfettario (indipendentemente dalla tracciabilità);
se la spesa è stata riaddebitata analiticamente, ma, trattandosi di vitto, alloggio, viaggio o taxi/NCC sostenuti in Italia, il professionista ha pagato in contanti o con mezzi non tracciabili. La violazione dell’obbligo di tracciabilità fa decadere l’esclusione dal reddito.

Specularmente, sotto il profilo delle spese sostenute, si analizza quando è possibile inserire le spese sostenute nei costi (Righi RE15 e RE19), e quando invece la deducibilità non è ammessa.

Quando le spese non devono essere inserite
(indeducibilità)
1) Rimborso analitico tracciato: poiché il rimborso non viene tassato (non va in RE2), specularmente il relativo costo sostenuto diventa indeducibile. Nel modello Redditi 2026, infatti, è stato espressamente eliminato dal rigo RE15 il riferimento alle spese addebitate analiticamente al committente. Tali spese non vanno indicate.
2) Spesa pagata in contanti: qualora le spese di vitto, alloggio, viaggio o taxi/NCC in Italia siano pagate senza mezzi tracciabili, l’art. 54-septies, comma 6-bis, TUIR ne sancisce la totale indeducibilità, sempre e comunque. In questo scenario, il professionista subisce una doppia penalizzazione: l’eventuale rimborso analitico deve essere inserito nei compensi (RE2), ma il costo relativo non può essere inserito nei righi di spesa.
Quando le spese possono essere inserite
(deducibilità, limiti e spese non rimborsate)
1) Rimborsi forfettari con spese tracciate: se il rimborso è forfettario (tassato in RE2), il costo sostenuto a monte è deducibile, purché tracciato. In questo caso, le spese di vitto e alloggio andranno inserite nel rigo RE15, sottostando al limite del 75% e al tetto del 2% dei compensi.
2) Spese non rimborsate dal committente (Nuovo Art. 54-ter TUIR): in caso di spesa analitica non rimborsata dal committente, la legge ne ripristina la deducibilità in capo al professionista, a condizione che per le spese soggette a vincolo (vitto/alloggio/trasferte in Italia) i pagamenti siano stati eseguiti con mezzi tracciabili. Tali spese andranno esposte nei relativi righi di costo solo al verificarsi di almeno una delle condizioni previste dalla norma

Per quanto riguarda la possibilità di dedurre le spese oggetto di riaddebito analitico al committente e da questi non rimborsate, si ricordano le condizioni poste dall’art. 54-ter del TUIR:

  • crisi d’impresa o insolvenza – Il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) o procedure estere equivalenti. L’elenco include: liquidazione giudiziale o controllata, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione omologato, piano attestato di risanamento, concordato semplificato, concordato minore, o procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore. La deducibilità scatta dalla data di apertura o omologazione della specifica procedura;
  • procedura esecutiva infruttuosa – La procedura esecutiva individuale nei confronti del committente è rimasta infruttuosa;
  • prescrizione – Il diritto alla riscossione del credito si è prescritto;
  • franchigia per ritardato incasso – Le spese non sono state rimborsate entro un anno dalla loro fatturazione, purché l’importo complessivo fatturato (incluso il compenso) non sia superiore a 2.500 euro. In questo caso la spesa diventa deducibile a partire dal periodo d’imposta in cui scade l’anno solare.

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