CIRCOLARE MONOGRAFICA
Ampliata la platea dei comuni nei quali è possibile fruire del regime agevolato
DI ANDREA AMANTEA | 22 APRILE 2026
La Legge annuale sulle piccole e medie imprese, Legge n. 34/2026, è intervenuta in materia di regime opzionale con tassazione sostitutiva al 7%, ex art. 24-ter del D.P.R. n. 917/1986, TUIR, per i pensionati esteri che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia nonché la residenza anagrafica in un comune del Mezzogiorno, ampliando l’ambito oggettivo di applicazione della tassazione agevolata. In particolare, l’art. 26, estende ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti l’ambito di applicazione del regime opzionale in parola. Di conseguenza potranno beneficiarne della tassazione sostitutiva anche i pensionati esteri che trasferiscono la residenza anagrafica nei comuni di cui agli ambiti territoriali agevolati con una popolazione fino a 30.000 abitanti.
La tassazione agevolata in favore dei pensionati esteri che si trasferiscono in Italia
In base alle previsioni di cui all’art. 24-ter del D.P.R. n. 917/1986, TUIR, le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20mila abitanti, possono beneficiare di un regime fiscale opzionale.
Tale regime opzionale prevede:
- l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota al 7% a qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero e individuati sulla base di una lettura a specchio dell’art. 23 del TUIR (che invece individua le regole di tassazione per i non residenti),
- per ciascuno dei periodi d’imposta di validità dell’opzione.
L’opzione può essere esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedentia quello in cui l’opzione diviene efficace.
Possono esercitare l’opzione le persone fisiche che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.
Le disposizioni attuative della misura sono contenute nel Provv. 31 maggio 2019. L’Agenzia delle Entrate ha analizzato il regime opzionale in parola con la circolare n. 21/2020.
| Cosa | Regime opzionale per i pensionari esteri neoresidenti |
| Regime agevolato | Applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota al 7% a qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero, per ciascuno dei periodi d’imposta di validità dell’opzione. |
| Soggetti interessati | Pensionati esteri che trasferiscono la propria residenza fiscale ex art. 2 del TUIR in Italia. |
| Condizioni da rispettare-Residenza | Titolarità di redditi da pensione erogati da soggetti esteri indipendentemente dalla nazionalità (dunque l’agevolazione riguarda anche un cittadino italiano o un cittadino UE/extraUE – circolare n. 21/2020); residenza fiscale fuori dall’Italia negli ultimi 5 periodi d’imposta; trasferimento residenza in piccoli comuni d’Italia situati in zone svantaggiate. |
| Redditi da pensione rilevanti | Trattamenti pensionistici post cessazione rapporto di lavoro, di ogni genere e assegni ad essi equiparati; trattamenti pensionistici percepiti da ex titolari di reddito di lavoro autonomo; indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro (circolare n. 21/2020). Si deve comunque trattare di somme erogate esclusivamente da soggetti esteri. |
| Comuni Agevolati | Comuni situati nel Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia) con popolazione non superiore a 20.000 abitanti; Comuni del centro Italia interessati dagli eventi sismici (sisma centro Italia) e con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. 17 ottobre 2016, n. 189; comuni colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009 (c.d. “terremoto dell’Aquila”) come da intervento di cui all’art. 6-terdel D.L. n. 4/2022. Con tale ultimo Decreto il limite di 20mila abitanti, prima stabilito per i soli comuni appartenenti alle regioni del Mezzogiorno, viene esteso a tutti i comuni “agevolabili”, quindi anche a quelli interessati dagli eventi sismici, precedentemente vincolati al tetto di 3mila abitanti. |
| Esercizio opzione | L’opzione per il regime sostitutivo si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza ed è efficace a decorrere da quella stessa annualità e per i 9 periodi d’imposta successivi. Nel 730, l’opzione viene esercitata nei righi da M51 a M54 con liquidazione dell’imposta nel Rigo 320 del Modello 730-3/2026. Nella dichiarazione dei redditi il contribuente deve indicare: lo status di non residente in Italia per almeno cinque periodi di imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione; la giurisdizione, tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale (c.d. Paese estero collaborativo), in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione; gli Stati esteri per i quali non intende avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva; in tale caso permane la tassazione ordinaria con la chance di compensazione con il credito d’imposta per la tassazione sui redditi prodotti all’estero; lo Stato di residenza del soggetto estero che eroga i redditi da pensione; l’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva. |
| Dichiarazione tardiva e remissione in bonis | L’opzione può essere esercitata anche nel caso di presentazione della dichiarazione tardiva (entro 90 giorni dal termine ordinario) ed è ammessa la remissione in bonis ex art. 2, D.L. n. 16/2012 (vedi circolare n. 21/2020). L’eventuale omesso ovvero carente versamento della sostitutiva (codice tributo 1899) entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relativo all’anno di trasferimento della residenza fiscale, è sanabile entro la scadenza del saldo relativa al periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce l’omissione. |
| Durata regime agevolativo | 10 periodi d’imposta |
| Ulteriori agevolazioni | In pendenza di regime sostitutivo, per i periodi d’imposta in cui lo stesso è valido, i beneficiari: non sono tenuti alla presentazione del quadro RW (investimenti e attività finanziarie all’estero – art. 4, D.L. n. 167/1990) sono esentati dal pagamento dell’IVIE (sugli immobili situati all’estero) e dell’IVAFE (sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero). |
Fatta tale doverosa ricostruzione veniamo alle novità di cui alla Legge annuale sulle piccole e medie imprese, Legge n. 34/2026.
Regime opzionale pensionati esteri. Novità Legge n. 34/2026
La Legge annuale sulle piccole e medie imprese, Legge n. 34/2026, è intervenuta sul regime opzionale qui in esame ampliando l’ambito oggettivodi applicazione della tassazione agevolata.
In particolare, l’art. 26, comma 1, estende ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti l’ambito di applicazione del regime opzionale in parola.
Il precedente limite era fissato, ex art. 24-ter TUIR, a 20.000 abitanti (vedi tabella par. 1).
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 24-bis, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione (…),erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell’articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a [20.000 abitanti] 30.000 abitanti, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.
Nei fatti, la Legge n. 34/2026, in vigore dal 7 aprile 2026:
- ha ampliato la platea dei comuni nei quali è possibile fruire del regime agevolato,
- prevedendo l’inclusione di quelli con popolazione non superiore a 30mila abitanti (in precedenza, non superiore a 20mila abitanti).
Di conseguenza potranno beneficiarne della tassazione sostitutiva anche i pensionati esteri che trasferiscono la residenza fiscale in Italia nonché la residenza anagrafica nei comuni di cui agli ambiti territoriali agevolati con una popolazione fino a 30.000 abitanti.
Per individuare la popolazione residente nel comune in cui ci si trasferisce e dunque per verificare il rispetto del limite di 30.000 abitanti, si considera il dato risultante dalla “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione” pubblicata sul sito dell’Istat riferito al 1° gennaio dell’anno precedente il primo periodo di validità dell’opzione.
Tale dato rileva per tutta la durata di validità dell’opzione, non rilevando a tal fine eventuali variazioni nel numero degli abitanti verificatesi negli anni successivi, sempreché il contribuente non trasferisca la residenza in altro comune italiano.
In tale ultimo caso, l’opzione rimane efficace anche se, a partire dal secondo periodo di imposta di validità, il contribuente si trasferisce in un altro comune “agevolabile”, per il quale va considerato il dato della popolazione risultante al 1° gennaio dell’anno antecedente a quello di trasferimento della residenza.
In attesa di indicazioni ufficiali, potrebbe essere corretto ritenere che l’opzione sulla base delle nuove regole possa essere già esercitata nei dichiarativi 2026, periodo d’imposta 2025.
Tuttavia, analogamente a quanto avvenuto per le modifiche del 2022, potrebbe passare l’interpretazione restrittiva la quale comporterebbe che, per chi ha trasferito la residenza fiscale in Italia nel 2025 (o in periodi precedenti), continua a trovare applicazione il precedente limite di 20.000 abitanti.
Sui dichiarativi, a oggi addirittura risultano non essere aggiornati neanche al limite di 20.000 abitanti posto il riferimento contenuto nelle istruzioni di compilazione al vecchio limite di 3.000 abitanti per i comuni colpiti dagli eventi sismici: allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. 17 ottobre 2016, n. 189.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 24-ter;
- Legge 11 marzo 2026, n. 34, art. 26.
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