2° Contenuto Riservato: Affitti turistici e piattaforme estere: obblighi IVA e regime forfetario

CIRCOLARE MONOGRAFICA

I forfetari devono prestare attenzione a ricavi, commissioni estere, reverse charge, documenti TD17, scadenze e possibili irregolarità

DI STEFANO SETTI | 26 OTTOBRE 2026

La gestione degli affitti turistici attraverso portali esteri richiede di distinguere il trattamento dei ricavi da quello delle commissioni acquistate dalla piattaforma. Anche il contribuente forfetario può essere tenuto ad assolvere l’IVA mediante inversione contabile, senza possibilità di detrazione. L’analisi dei contratti, la riconciliazione degli incassi e la corretta gestione del documento TD17 consentono di individuare gli obblighi effettivi e prevenire contestazioni. Particolare attenzione deve essere riservata alle soglie del regime, alle diverse scadenze di versamento e alle anomalie segnalate dagli incroci delle banche dati.

Il rendiconto della piattaforma come punto di partenza

Per chi svolge un’attività di ospitalità, il rendiconto del portale è spesso il documento utilizzato per controllare prenotazioni e accrediti. Tuttavia, il suo saldo finale non esprime necessariamente né il ricavo fiscalmente rilevante né il costo complessivo dell’intermediazione.

La piattaforma può incassare il corrispettivo per conto dell’operatore, trattenere la propria commissione, gestire cancellazioni e rimborsi e trasferire soltanto la differenza. In questa sequenza convivono operazioni autonome: il servizio reso all’ospite, quello acquistato dal portale e la regolazione finanziaria dei rispettivi importi.

L’applicazione del regime forfetario non elimina questa distinzione. La disciplina dell’art. 1, commi 54–89, della Legge n. 190/2014 semplifica la determinazione del reddito e prevede specifici esoneri IVA, ma mantiene obblighi per gli acquisti rispetto ai quali il contribuente assume la posizione di debitore dell’imposta.

Il controllo amministrativo dovrebbe, quindi, partire dalle fatture delle commissioni e dai contratti, senza limitarsi ai bonifici ricevuti. La trattenuta operata dal portale rappresenta infatti una modalità di pagamento del servizio, non una ragione per escluderlo dall’analisi IVA.

La franchigia sulle operazioni attive non si estende a ogni acquisto

Il principale equivoco consiste nel ritenere che il contribuente forfetario, non applicando ordinariamente l’IVA ai clienti, sia estraneo al funzionamento dell’imposta anche nei rapporti con i fornitori.

In realtà, l’imprenditore individuale che applica il regime conserva la qualità di soggetto passivo. Quando acquista servizi destinati all’attività, la sua posizione non coincide con quella del privato che utilizza la piattaforma per esigenze estranee all’impresa.

L’art. 1, comma 58, lettera d), della Legge n. 190/2014 stabilisce che alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti si applicano le regole degli artt. 7-ter e seguenti del D.P.R. n. 633/1972. Il rinvio, richiamato anche dalla circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, impone di verificare dove il servizio sia territorialmente rilevante. Quando l’operazione è imponibile in Italia e il prestatore non è stabilito nel territorio dello Stato, l’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 trasferisce l’obbligo di assolvere l’imposta al committente soggetto passivo italiano. Il regime forfetario non costituisce, di per sé, un’eccezione a tale meccanismo.

Natura del servizio e identità del committente

Prima di applicare il reverse charge occorre identificare il servizio effettivamente acquistato. Il termine “commissione” può comprendere intermediazione, promozione, gestione della prenotazione o altre prestazioni, la cui qualificazione dipende dalle condizioni contrattuali.

Per i servizi generici B2B, l’art. 7-ter individua la territorialità nello Stato del committente. Le prestazioni relative a beni immobili seguono invece l’art. 7-quater, comma 1, lettera a), da leggere insieme al Regolamento UE n. 282/2011. Il collegamento commerciale con un alloggio non permette di qualificare automaticamente ogni servizio del portale come prestazione immobiliare.

La verifica riguarda anche il destinatario. Proprietario dell’immobile, titolare dell’attività, intestatario dell’account e soggetto che acquista l’intermediazione possono non coincidere.

Se un gestore opera in nome proprio e acquista il servizio dalla piattaforma, il relativo obbligo IVA deve essere valutato nella sua posizione. Se agisce in nome e per conto del proprietario, occorre ricostruire diversamente il rapporto. Contratto, fattura e rendiconto devono quindi essere coerenti: l’attribuzione dell’imposta non può dipendere esclusivamente dal conto corrente sul quale arriva l’accredito.

Nessuna soglia di esonero per i servizi esteri

Un altro errore frequente consiste nell’estendere alle commissioni dei portali il limite di 10.000 euro previsto per determinati acquisti intracomunitari di beni.

L’art. 38, comma 5, lettera c), del D.L. n. 331/1993 disciplina una specifica esclusione per acquisti di beni effettuati, alle condizioni previste, anche da soggetti con imposta totalmente indetraibile. Non introduce invece una franchigia generale per tutti gli acquisti dall’estero.

Per i servizi generici ricevuti da un soggetto estero e territorialmente rilevanti in Italia, l’obbligo di assolvere l’imposta opera anche quando il corrispettivo è contenuto. La circolare n. 10/E/2016 conferma la necessità di distinguere i servizi dagli acquisti intracomunitari di beni. Una commissione modesta può dunque generare gli stessi obblighi documentali di una commissione elevata. La frequenza delle prenotazioni e l’importo complessivo delle trattenute incidono sul debito da versare, ma non determinano l’esistenza del presupposto IVA.

Dalla fattura estera al documento TD17

La modalità di assolvimento dipende dallo Stato di stabilimento del prestatore. Se il fornitore è stabilito nell’Unione Europea, la fattura viene integrata secondo gli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993, richiamati dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. Per il prestatore Extra-UE, il committente procede mediante autofattura.

Alla gestione dell’imposta si affianca la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere prevista dall’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015. Per gli acquisti di servizi dall’estero si utilizza il tipo documento TD17, trasmesso allo SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione, secondo il caso.

La circolare n. 26/E del 13 luglio 2022 distingue la trasmissione dei dati dagli obblighi sostanziali IVA. Il mancato invio del TD17 non dimostra automaticamente l’omesso versamento, così come la sua trasmissione non prova che il pagamento sia stato eseguito.

Nelle verifiche sulle annualità precedenti occorre considerare anche la decorrenza degli obblighi telematici. L’art. 18 del D.L. n. 36/2022 ha previsto l’estensione dal 1° luglio 2022 ai soggetti che nel 2021 avevano superato 25.000 euro di ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, e dal 1° gennaio 2024 ai restanti contribuenti interessati.

Scadenza del pagamento e indetraibilità dell’imposta

L’IVA dovuta sulle commissioni non può essere recuperata dal forfetario attraverso la detrazione. Si tratta quindi di un onere effettivo, da considerare nella valutazione economica dell’attività.

Quanto ai termini, per le operazioni effettuate fino al 30 settembre 2025 rileva il precedente versamento mensile, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione. Per le operazioni dal 1° ottobre 2025, il D.Lgs. n. 81/2025 ha introdotto il pagamento trimestrale previsto dall’art. 1, comma 58, lettera e-bis), della Legge n. 190/2014, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre, considerando i differimenti applicabili.

La periodicità del pagamento non modifica automaticamente la scadenza della comunicazione tramite TD17. È quindi opportuno gestire separatamente lo scadenzario documentale e quello dei versamenti.

In caso di ricostruzione di più annualità, non può essere utilizzato un unico criterio temporale: la data di effettuazione delle operazioni determina la scadenza da prendere a riferimento e, conseguentemente, il calcolo degli eventuali interessi.

Ricavi lordi e disponibilità finanziaria non coincidono

Si ipotizzi che la piattaforma incassi per conto dell’operatore corrispettivi per 72.000 euro e trattenga commissioni di 10.800 euro. L’accredito netto ammonta a 61.200 euro, ma, nella configurazione descritta, i ricavi restano pari a 72.000 euro.

La commissione costituisce un costo dell’attività. Se il servizio è imponibile al 22%, l’IVA da assolvere mediante reverse charge è pari a 2.376 euro. L’operatore deve, quindi, considerare sia la trattenuta del portale sia l’imposta indetraibile, senza confondere tali oneri con una riduzione dei ricavi.

Ai fini del reddito forfetario, l’art. 1, comma 64, della Legge n. 190/2014 prevede l’applicazione del coefficiente di redditività pertinente all’attività. Commissioni e relativa IVA non sono dedotte analiticamente, perché il sistema riconosce i costi attraverso il coefficiente, ferme le deduzioni specificamente ammesse.

La riconciliazione tra prenotazioni, rimborsi, commissioni e accrediti assume pertanto una duplice funzione: determinare correttamente i ricavi e quantificare l’IVA sugli acquisti di servizi.

I dati delle piattaforme non sostituiscono la ricostruzione del rapporto

Gli scambi informativi IVA, le comunicazioni DAC7 disciplinate dal D.Lgs. n. 32/2023 e i documenti disponibili sullo SdI consentono all’Amministrazione di individuare disallineamenti. Tuttavia, l’assenza di un documento telematico deve essere verificata insieme alla fattura, al contratto e ai versamenti.

Particolare attenzione richiede il caso in cui il portale abbia già applicato IVA italiana, qualificando l’utente come consumatore finale. Non è corretto ignorare tale circostanza, ma neppure assumere automaticamente che essa esoneri il committente dagli obblighi B2B.

L’art. 6, comma 9-bis.1, del D.Lgs. n. 471/1997 disciplina l’erroneo assolvimento dell’imposta da parte del prestatore in presenza dei presupposti dell’inversione contabile.

Regolarizzare distinguendo le singole omissioni

La ricostruzione delle irregolarità deve separare l’omessa inversione contabile, l’eventuale mancato pagamento e la mancata comunicazione dei dati. I riferimenti sono gli artt. 6, 13 e 11, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 471/1997, nelle formulazioni applicabili alle rispettive violazioni.

Il ravvedimento dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 richiede quindi un prospetto per operazione o periodo che individui fattura, imponibile, IVA, scadenza originaria, pagamento e trasmissione. La sola emissione tardiva del TD17 non completa necessariamente la regolarizzazione.

L’eventuale applicazione del cumulo giuridico deve rispettare le condizioni normative e non può estendersi indistintamente agli omessi versamenti. La corretta quantificazione nasce dall’individuazione delle violazioni effettive, non dalla somma automatica di tutte le sanzioni astrattamente richiamabili.

Tabella riepilogativa

Area di verificaRegola da applicareRiferimenti
Servizio acquistatoEsaminare il contratto e distinguere intermediazione, servizi generici e prestazioni immobiliariArtt. 7-ter e 7-quater, D.P.R. n. 633/1972; Reg. UE n. 282/2011
Destinatario della commissioneIndividuare il soggetto che acquista effettivamente il servizio nell’esercizio dell’attivitàArt. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972
Qualità del forfetarioIl regime non elimina la soggettività IVA né gli obblighi sugli acquisti esteriArt. 1, comma 58, L. n. 190/2014; circolare n. 10/E/2016
Importo del servizioNessuna franchigia di 10.000 euro per le commissioni; la soglia riguarda determinati acquisti di beniArt. 38, comma 5, lett. c), D.L. n. 331/1993
Documento IVAIntegrazione della fattura UE oppure autofattura per il prestatore Extra-UEArt. 17, D.P.R. n. 633/1972; artt. 46 e 47, D.L. n. 331/1993
Comunicazione dei datiUtilizzo del TD17 e verifica della relativa scadenza, distinta dal pagamentoArt. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015; circolare n. 26/E/2022
VersamentoDistinguere il precedente termine mensile dalla periodicità trimestrale per le operazioni dal 1° ottobre 2025L. n. 190/2014; D.Lgs. n. 81/2025
Costo dell’IVAL’imposta assolta non è detraibile; i costi non sono dedotti analiticamente dal reddito forfetarioArt. 1, commi 58 e 64, L. n. 190/2014
Ricavi dell’attivitàLe commissioni trattenute non riducono i ricavi al solo importo accreditatoArt. 1, commi 54 e 64, L. n. 190/2014
Controlli e correzioniRiconciliare dati, fatture e pagamenti; regolarizzare distintamente gli obblighi violatiArt. 6-bis, L. n. 212/2000; circolare n. 26/E/2022; art. 13, D.Lgs. n. 472/1997

Riferimenti normativi:

  • Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, commi 54–89;
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 7 e ss.

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.

Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.