CIRCOLARE PER IL CLIENTE
A CURA DI STUDIO MELI S.T.P. S.R.L. | 6 LUGLIO 2026
Il regime di deducibilità dei contributi e il rafforzamento dei meccanismi di adesione orientati verso forme di automatismo
Nel contesto attuale, la previdenza complementare assume un ruolo sempre più strategico quale strumento di integrazione del trattamento pensionistico pubblico, alla luce della progressiva riduzione dei tassi di sostituzione connessa al sistema contributivo.
In tale quadro, si inserisce la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), che, all’articolo 1, commi 201 – 205, interviene in modo significativo sulla disciplina del secondo pilastro previdenziale, modificando, da un lato, il regime di deducibilità dei contributi di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 252/2005 e, dall’altro, introducendo un rafforzamento dei meccanismi di adesione, orientati verso forme di automatismo.
L’intervento normativo, dunque, si pone l’obiettivo di ampliare la platea degli aderenti e di incrementare i livelli di contribuzione, incidendo sui principali fattori che, ad oggi, limitano la diffusione della previdenza complementare.
IN BREVE
TRIBUTI LOCALI
Scadenza 2026 IMU e ravvedimento operoso
Il 16 giugno 2026 è scaduto il termine per il versamento della prima rata dell’IMU.
È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.
In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Rottamazione-quinquies: disponibili le comunicazioni delle somme dovute nell’area riservata AdER
Agenzia delle Entrate-Riscossione, Comunicato stampa 23 giugno 2026
Nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono disponibili le “Comunicazioni delle somme dovute” per i contribuenti che hanno presentato domanda di adesione alla rottamazione-quinquies entro il 30 aprile 2026.
Le comunicazioni riportano l’esito della richiesta (accoglimento o eventuale rigetto) insieme al dettaglio degli importi da corrispondere, al riepilogo dei carichi ammessi alla definizione agevolata e ai moduli per il pagamento delle rate.
Per chi ha trasmesso la domanda tramite il servizio in area riservata, la documentazione è consultabile esclusivamente online accedendo con Spid, Cie, Cns o, per imprese e professionisti, con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate.
I contribuenti che hanno invece utilizzato l’area pubblica riceveranno la Comunicazione anche tramite raccomandata oppure Pec, in base al recapito indicato in fase di adesione.
I contribuenti possono procedere con il versamento in un’unica soluzione oppure in forma rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali distribuite in nove anni, con importo minimo di 100 euro per rata. Il termine per il pagamento della prima – o unica – rata è fissato al 31 luglio 2026.
Alla comunicazione sono allegati i moduli relativi alle prime dieci rate del piano; quelli successivi saranno resi disponibili nell’area riservata e, per le domande presentate tramite area pubblica, inviati anche ai recapiti indicati nella domanda di adesione.
Tra le funzionalità attivate figurano anche i servizi online per la gestione del piano di pagamento. I contribuenti possono richiedere la domiciliazione bancaria delle rate tramite il servizio dedicato disponibile nell’area riservata. Disponibile inoltre il servizio ContiTu, che consente di scegliere di definire in modo agevolato solo alcuni degli avvisi o delle cartelle inclusi nella comunicazione ricevuta.
DICHIARAZIONI
Guida dell’Agenzia sulle agevolazioni nella dichiarazione dei redditi 2026
Agenzia delle Entrate, Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’edizione 2026 della guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione” che illustra tutte le agevolazioni fiscali che possono essere fruite dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
IVA
Split payment esteso anche dopo il 30 giugno 2026
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comunicato stampa 30 giugno 2026. n. 77
Con un comunicato stampa pubblicato in data 30 giugno, il MEF ha ragguagliato i contribuenti soggetti passivi circa l’applicazione del meccanismo dello split payment dopo il 30 giugno.
La proposta della Commissione europea per il rinnovo dell’autorizzazione all’applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti) dell’IVA oltre il 30 giugno 2026 è attualmente all’esame del Consiglio UE, con conclusione prevista il 10 luglio.
Poiché l’autorizzazione produce effetti dal 1° luglio 2026, i soggetti interessati possono continuare ad applicare il meccanismo dello split payment senza soluzione di continuità anche dopo il 30 giugno 2026.
La misura è destinata a trovare applicazione fino al 30 giugno 2029 nei confronti dei medesimi soggetti già interessati.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
È valida la notificazione della cartella di pagamento consegnata a una persona che si qualifica come “convivente”
Cassazione, Ordinanza 8 maggio 2026, n. 13260
La Cassazione, con l’ordinanza n. 13260 dell’8 maggio 2026, ha ritenuto valida la notificazione di una cartella di pagamento eseguita presso l’abitazione del destinatario e consegnata a una persona ivi presente che si qualifica come familiare convivente.
L’agente notificatore non è tenuto ad accertare l’identità del consegnatario, essendo rilevante quanto da quest’ultimo dichiarato e riportato nella relata di notificazione. La consegna a un familiare convivente, anche solo dichiarato tale, fa presumere che l’atto sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario, essendo irrilevante la mera dubbiosità o la non immediata identificabilità del consegnatario.
Ai fini della contestata validità della notifica, rileva solo l’incertezza assoluta sulla persona del ricevente ovvero sulla consegna a soggetto che, pur rinvenuto nell’abitazione del destinatario, non sia legato da rapporto familiare né risulti addetto alla casa. Ma in questo caso, secondo la Corte, la prova grava sul destinatario e non può essere assolta mediante la produzione del solo certificato di famiglia, il quale attesta la residenza formale, ma non esclude convivenze di fatto o presenze stabili non registrate.
SOCIETÀ
Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori esercitata dal curatore fallimentare
La Corte d’Appello di Cagliari, con la sentenza 20 maggio 2025, n. 192/2025, ha chiarito che lo stato di insolvenza non può essere dedotto in modo automatico dal mero sbilancio tra le poste attive e passive del bilancio. Al contrario, la sussistenza della crisi deve essere verificata valutando la reale capacità dell’impresa di operare proficuamente sul mercato, rispondendo alle proprie obbligazioni mediante il ricorso a mezzi ordinari di pagamento.
L’esistenza di uno squilibrio patrimoniale non integra quindi di per sé la prova inequivocabile di una crisi irreversibile, qualora sia accertato il mantenimento di un indice di liquidità in equilibrio e idoneo a garantire il regolare svolgimento dell’attività.
In tema di risarcimento del danno, la pronuncia ha precisato che nelle ipotesi in cui, a fronte della ricostruzione delle scritture contabili operata dal curatore, è possibile determinare il danno effettivo, non si deve fare ricorso a criteri di liquidazione equitativa, valevoli solo quando il danno, pur certo, è di impossibile o difficile quantificazione. Il criterio dei c.d. “netti patrimoniali” appare infatti appropriato ai casi in cui la condotta contestata all’amministratore è la causa dell’erosione del patrimonio sociale, ma non anche a quelli in cui l’amministratore avrebbe omesso di chiedere tempestivamente il fallimento per non aggravare il dissesto ma non di averlo provocato.
PREVIDENZA
Novità per la previdenza complementare dal 1° luglio 2026
Dal 1° luglio 2026 sono entrate in vigore le nuove regole sulla previdenza complementare introdotte dalla legge di Bilancio 2026.
La principale novità riguarda l’adesione ai fondi pensione dei lavoratori alla prima occupazione che, in assenza di una scelta esplicita, saranno iscritti automaticamente al fondo negoziale previsto dal contratto collettivo, con possibilità di recesso entro 60 giorni. Per le adesioni tacite, oltre al TFR verranno versati anche i contributi del lavoratore e del datore di lavoro.
I criteri di investimento delle somme conferite automaticamente saranno modulati in base all’età e all’orizzonte temporale dell’aderente (life-cycle).
Dal 1° luglio 2026 è inoltre prevista una maggiore flessibilità nelle prestazioni con nuove tipologie di rendita, che offrono maggiore flessibilità nella fase di erogazione delle prestazioni pensionistiche.
Infine, dal prossimo 31 ottobre 2026, chi trasferirà la propria posizione da un fondo negoziale a un fondo aperto o a un Piano individuale pensionistico (Pip), dopo almeno due anni di iscrizione, conserverà il diritto al contributo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo (“portabilità”).
APPROFONDIMENTI
TRIBUTI LOCALI
Versamento IMU e ravvedimento operoso
Il 16 giugno 2026 è scaduto il termine per il versamento della prima rata dell’IMU.
È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.
In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
In ogni caso, anche per l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:
- entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,083% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,166% per 14 giorni;
- decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,25%;
- decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,3889%;
- decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o, in mancanza di dichiarazione, entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,125%.
Si ricorda che, contrariamente al passato, il ravvedimento operoso per i tributi locali è applicabile anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo (fino ai termini di prescrizione o alla notifica di un atto di accertamento da parte del Comune).
Dopo il termine previsto dal ravvedimento operoso si applica la sanzione del 25% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.
Dal 1° gennaio 2026 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari al 1,60% annuo.
In riferimento alla dichiarazione IMU è sanzionata:
- la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
- la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
- la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.
L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992).
La presentazione di una dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:
- con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 e il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
- con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.
Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.
DICHIARAZIONI
La Guida dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni della dichiarazione 2026
Agenzia delle Entrate, Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’edizione 2026 della guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione” che illustra tutte le agevolazioni fiscali che possono essere fruite dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
La guida è composta da 12 capitoli preceduti da una parte generale dedicata a:
- crediti d’imposta;
- oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo;
- detrazioni pluriennali relative a immobili (recupero del patrimonio edilizio, sismabonus, bonus verde, ecobonus e superbonus);
- visto di conformità, redditi e ritenute certificati dai sostituti d’imposta, oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda contenuti nel Quadro E (“Oneri e spese”) del modello di dichiarazione dei redditi 730/2026;
- altre detrazioni;
- versamenti in acconto e riporto dell’eccedenza derivante dalla precedente dichiarazione.
Di seguito, l’elenco dei singoli capitoli, suddiviso per argomenti:
- Spese sanitarie;
- Interessi passivi dei mutui;
- Spese di istruzione;
- Erogazioni liberali;
- Premi di assicurazione;
- Contributi previdenziali e assistenziali;
- Altre detrazioni e deduzioni;
- Crediti d’imposta;
- Recupero del patrimonio edilizio;
- Riqualificazione energetica;
- Bonus mobili ed elettrodomestici;
- Superbonus.
Si ricorda che quest’anno le regole cambiano in modo significativo, specialmente per chi possiede redditi più elevati, con l’introduzione di nuovi tetti massimi di spesa.
Ecco una sintesi delle principali novità.
1. La stretta sulle detrazioni: i nuovi limiti oltre i 75.000 euro
La grande novità del 2026 riguarda l’introduzione di un nuovo limite (plafond) per le detrazioni, applicato esclusivamente ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro. L’ammontare massimo su cui si potranno calcolare le agevolazioni dipenderà da un “importo base” moltiplicato per un coefficiente legato alla situazione familiare:
- l’importo base è fissato a 14.000 euro per i redditi compresi tra 75.000 e 100.000 euro, ma scende a 8.000 euro per i redditi che superano i 100.000 euro;
- questo importo va poi moltiplicato per il proprio coefficiente: 0,5 se non si hanno figli a carico, 0,7 con un figlio, 0,85 con due figli, e 1 in presenza di tre o più figli oppure di almeno un figlio con disabilità.
Alcune spese fondamentali restano escluse da questo nuovo tetto limitante, come le spese sanitarie e le rate dei mutui stipulati fino al 31 dicembre 2024. Rimane inoltre in vigore la decurtazione progressiva introdotta negli anni passati: per i redditi superiori a 120.000 euro, le detrazioni al 19% si riducono progressivamente fino ad azzerarsi al traguardo dei 240.000 euro, sempre con l’eccezione delle spese mediche e degli interessi sui mutui per l’abitazione principale.
2. Pagamenti tracciabili
Ricordiamo che per poter beneficiare della gran parte delle detrazioni al 19%, il pagamento deve avvenire tramite strumenti tracciabili, come bancomat, carte di credito, bonifici o applicazioni via smartphone. Fanno eccezione, potendo ancora essere pagati in contanti, l’acquisto di medicinali, di dispositivi medici e le prestazioni rese da strutture del Servizio Sanitario Nazionale (o private accreditate). È vitale conservare sempre le ricevute del POS, le contabili dei bonifici o gli estratti conto per dimostrare l’utilizzo del metodo elettronico.
3. Familiari a carico e impatto dell’Assegno Unico
Le spese (come quelle mediche o di istruzione) sostenute per i familiari a carico continuano a essere preziose per abbassare le imposte. Un familiare si considera “a carico” se il suo reddito nel 2025 non ha superato i 2.840,51 euro, soglia che viene innalzata a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni di età. È importante sottolineare che, sebbene l’Assegno Unico abbia di fatto azzerato le detrazioni dirette in busta paga per i figli a carico minori di 21 anni, i genitori mantengono comunque il diritto di detrarre o dedurre le spese sostenute nel loro interesse.
PRINCIPALI SCADENZE
| Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
| Lunedì 20 luglio 2026 | IRPEF e addizionali | Versamento dell’imposta a saldo 2025 e del primo acconto 2026 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2026 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta) – soggetti ISA | Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi 2026. | Mod. F24 |
| Lunedì 20 luglio 2026 | IRES | Versamento dell’imposta a saldo 2025 e del primo acconto 2026 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2026 SOGGETTI IRES, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari) – soggetti ISA | Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. | Mod. F24 |
| Lunedì 20 luglio 2026 | Diritto camerale | Versamento diritto annuale 2026 – soggetti ISA | Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro delle imprese. | Mod. F24 |
| Venerdì 31 luglio 2026 | Istanza modello IVA TR | Presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al secondo trimestre. | I contribuenti IVA che hanno realizzato nel corso del secondo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi. | Telematica |
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