CIRCOLARE MONOGRAFICA
DI STEFANO SETTI | 6 LUGLIO 2026
Contributo amministrativo di 2 euro per spedizioni extra-UE fino a 150 euro, per compensare gli oneri sostenuti dall’Amministrazione doganale, operativo dal 1° ottobre 2026
L’introduzione del contributo amministrativo sulle spedizioni provenienti da Paesi extra-UE di valore non superiore a 150 euro rappresenta una delle principali novità in materia doganale degli ultimi anni. Previsto dall’art. 1, commi 126–128, della Legge n. 199/2025, il nuovo prelievo è stato oggetto di ripetuti rinvii fino all’entrata in vigore definitiva fissata al 1° ottobre 2026 dall’art. 5 del D.L. n. 38/2026, come modificato dall’art. 15 del D.L. n. 107/2026. Le circolari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nn. 37/2025, 1/2026, 4/2026 e, da ultimo, la n. 17 del 25 giugno 2026 hanno progressivamente definito l’ambito applicativo della misura, chiarendo i criteri per individuare le spedizioni interessate, il valore di riferimento, il soggetto debitore, le modalità di riscossione e i rapporti con l’IVA. La disciplina interessa non soltanto il commercio elettronico B2C, ma anche le spedizioni destinate ad operatori economici e perfino gli invii tra privati, imponendo agli operatori logistici e ai rappresentanti doganali un significativo adeguamento delle procedure dichiarative.
Una misura destinata a finanziare i costi dello sdoganamento
L’intervento introdotto dall’art. 1, commi 126–128, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, nasce con una finalità diversa rispetto ai tradizionali tributi doganali.
Il legislatore non ha infatti istituito un nuovo dazio né una nuova imposta indiretta, ma un contributo amministrativo destinato a compensare gli oneri sostenuti dall’Amministrazione doganale per la gestione delle numerosissime spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi.
Negli ultimi anni il commercio elettronico internazionale ha registrato una crescita esponenziale, determinando un incremento senza precedenti del numero di dichiarazioni doganali da trattare quotidianamente. L’aumento dei controlli documentali, delle verifiche di sicurezza e delle attività di gestione informatica ha comportato un significativo aggravio dei costi amministrativi, che il legislatore ha ritenuto opportuno compensare mediante l’introduzione di un contributo fisso applicabile alle spedizioni di importo contenuto.
La misura presenta quindi una natura profondamente diversa rispetto ai diritti doganali disciplinati dal Regolamento UE n. 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione – CDU).
Come precisato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il contributo non remunera l’ingresso della merce nel territorio unionale, bensì l’attività amministrativa necessaria per consentire lo sdoganamento delle spedizioni.
Questa qualificazione produce conseguenze rilevanti anche sotto il profilo IVA, poiché il contributo non assume natura di diritto doganale e rimane estraneo alla base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto.
Una disciplina caratterizzata da continui rinvii
Uno degli aspetti più significativi della nuova disciplina riguarda la sua travagliata entrata in vigore.
Originariamente il contributo avrebbe dovuto trovare applicazione dal 1° gennaio 2026.
L’avvicinarsi della decorrenza ha tuttavia evidenziato la necessità di un profondo adeguamento dei sistemi informatici dell’Agenzia delle Dogane, dei software utilizzati dagli operatori logistici e delle piattaforme telematiche destinate alla presentazione delle dichiarazioni doganali.
Per tale ragione il legislatore è intervenuto dapprima rinviando l’efficacia al 1° luglio 2026 e successivamente, mediante l’art. 5 del D.L. n. 38/2026, come modificato dall’art. 15 del D.L. n. 107/2026, differendo definitivamente l’applicazione del contributo alle importazioni effettuate dal 1° ottobre 2026.
La scelta appare coerente con l’esigenza di consentire agli operatori un periodo sufficiente per adeguare le proprie procedure amministrative e i sistemi di gestione delle dichiarazioni H1 e H7.
La stessa Agenzia delle Dogane, attraverso le circolari n. 37/2025, n. 1/2026, n. 4/2026 e, soprattutto, la circolare n. 17 del 25 giugno 2026, ha progressivamente aggiornato le istruzioni operative, recependo le modifiche normative e ridefinendo le modalità applicative del contributo.
Ne emerge una disciplina che, pur mantenendo immutata la finalità del nuovo prelievo, ha subito un’importante evoluzione sul piano operativo, soprattutto con riferimento ai tempi di liquidazione e alle modalità di contabilizzazione del contributo.
Un contributo che interessa molto più del commercio elettronico
Una delle precisazioni più importanti contenute nella prassi amministrativa riguarda l’ambito soggettivo della nuova misura.
L’espressione “spedizioni provenienti da Paesi extra-UE” potrebbe infatti indurre a ritenere che il contributo riguardi esclusivamente il commercio elettronico destinato ai consumatori finali.
La circolare n. 37/2025 smentisce espressamente tale interpretazione.
Il contributo si applica infatti a tutte le spedizioni di valore non superiore a 150 euro provenienti da Paesi terzi, indipendentemente dalla natura del rapporto sottostante.
Rientrano quindi nella disciplina:
- le vendite on-line destinate ai consumatori (B2C);
- le spedizioni dirette ad imprese e operatori economici;
- gli invii effettuati tra soggetti privati privi di finalità commerciali.
La scelta del legislatore conferma che il presupposto del contributo non è costituito dalla tipologia dell’operazione economica, bensì dall’attività amministrativa richiesta per lo sdoganamento della spedizione.
L’ambito applicativo del contributo: la nozione di “spedizione” assume un ruolo decisivo
Uno dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riguarda l’individuazione dell’effettivo presupposto applicativo del contributo.
La norma istitutiva fa riferimento alle “spedizioni” provenienti da Paesi extra-UE di valore non superiore a 150 euro, ma non definisce espressamente il significato del termine. Tale lacuna è stata colmata dalla circolare n. 37 del 30 dicembre 2025, che richiama la nozione già utilizzata nella normativa doganale unionale.
Per “spedizione” devono intendersi le merci inviate simultaneamente dallo stesso speditore allo stesso destinatario, trasportate nell’ambito di un unico contratto di trasporto.
La definizione assume un’importanza pratica considerevole.
Non rileva, infatti, il numero degli ordini effettuati dal destinatario, bensì il numero delle spedizioni doganali.
Può accadere, ad esempio, che un consumatore acquisti cinque prodotti distinti mediante cinque ordini separati sul medesimo portale di e-commerce.
Se il venditore decide di raggruppare tutti i prodotti in un unico collo, affidandoli al vettore mediante un solo documento di trasporto e un unico codice di tracking, l’intera operazione costituirà un’unica spedizione ai fini del contributo.
Viceversa, qualora i medesimi beni vengano inviati separatamente attraverso cinque spedizioni autonome, il contributo sarà dovuto per ciascuna di esse, purché ricorrano gli ulteriori presupposti previsti dalla legge.
La nozione di spedizione diviene quindi il vero elemento centrale della disciplina, assumendo rilievo ben maggiore rispetto al numero dei beni contenuti nel pacco o al numero degli ordini effettuati.
La soglia dei 150 euro: attenzione al diverso criterio di determinazione del valore
Un altro profilo che ha richiesto importanti chiarimenti riguarda il valore massimo della spedizione.
La legge individua la soglia dei 150 euro, ma le modalità di determinazione del relativo importo cambiano a seconda della tipologia di dichiarazione doganale utilizzata.
La circolare n. 37/2025, successivamente integrata dalla circolare n. 4 del 5 febbraio 2026, distingue infatti due diverse fattispecie.
Per le dichiarazioni H1, utilizzate nelle procedure ordinarie di importazione, il limite dei 150 euro deve essere verificato facendo riferimento al valore in dogana, determinato secondo gli artt. 69–76 del Regolamento UE n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione).
Il valore rilevante coincide pertanto con quello utilizzato ai fini dell’applicazione dei dazi doganali e comprende tutti gli elementi previsti dalla disciplina unionale.
Diversa è invece la regola applicabile alle dichiarazioni H7, utilizzate per le spedizioni di modico valore.
In tale ipotesi occorre fare riferimento al valore intrinseco delle merci, secondo la definizione contenuta nel Regolamento delegato UE n. 2015/2446.
Si tratta del prezzo delle merci al netto delle spese di trasporto e assicurazione, salvo che tali costi risultino già incorporati nel prezzo e non siano distintamente indicati.
La distinzione non è soltanto teorica.
Uno stesso bene potrebbe infatti presentare un valore intrinseco inferiore ai 150 euro ma un valore doganale superiore a tale soglia in conseguenza dell’incidenza delle spese accessorie.
Le esclusioni previste dalla disciplina
Accanto all’individuazione delle operazioni imponibili, la prassi amministrativa individua alcune importanti ipotesi di esclusione.
La prima riguarda le reimportazioni di merci unionali.
Quando beni precedentemente esportati in via temporanea vengono successivamente reintrodotti nel territorio doganale dell’Unione beneficiando del regime previsto dall’art. 72 delle Disposizioni Nazionali Complementari al Codice doganale dell’Unione, il contributo non trova applicazione.
Coerentemente con tale principio, la circolare n. 4/2026 precisa che, nelle dichiarazioni H1, il contributo non deve essere liquidato quando vengono utilizzati i codici regime 61, 63 e 68, relativi proprio alle operazioni di reintroduzione previste dalla normativa doganale.
Restano, inoltre, escluse le merci trasportate personalmente dai viaggiatori.
La circolare n. 37/2025 chiarisce, infatti, che le importazioni effettuate mediante dichiarazione verbale dei beni al seguito del passeggero non integrano il concetto di “spedizione” richiesto dalla legge e rimangono pertanto estranee al nuovo contributo.
La ratio dell’esclusione appare evidente. Il contributo è destinato a finanziare l’attività amministrativa connessa alla gestione delle spedizioni affidate ai vettori internazionali e non riguarda le ordinarie formalità doganali effettuate direttamente dai viaggiatori.
Quando nasce l’obbligazione contributiva
Sotto il profilo temporale, la disciplina segue i principi generali previsti dal Codice doganale dell’Unione.
L’obbligazione nasce nel momento in cui le merci vengono immesse in libera pratica, vale a dire quando acquistano lo status di merci unionali ai sensi degli artt. 201 e seguenti del Regolamento UE n. 952/2013.
L’art. 1, comma 126, della Legge n. 199/2025 stabilisce infatti che il contributo è riscosso all’atto dell’importazione definitiva.
La prassi amministrativa ha conseguentemente precisato che, nell’ambito delle dichiarazioni H1, il contributo trova applicazione nei confronti delle operazioni effettuate utilizzando i regimi doganali 40, 42 e 45, corrispondenti alle principali ipotesi di immissione in libera pratica.
Il debitore del contributo coincide con il debitore dell’obbligazione doganale
Un ulteriore chiarimento di rilievo operativo riguarda l’individuazione del soggetto obbligato al pagamento.
Anche sotto questo profilo il legislatore ha scelto di coordinare integralmente la nuova disciplina con il Codice doganale dell’Unione.
La circolare n. 37/2025 richiama infatti l’art. 5 del Regolamento UE n. 952/2013, secondo cui debitore dell’obbligazione doganale è il soggetto tenuto al pagamento dei diritti derivanti dall’importazione.
Trova quindi applicazione anche l’art. 77, paragrafo 3, del CDU, in base al quale il debitore coincide con il dichiarante e, nell’ipotesi di rappresentanza indiretta, anche con il soggetto per conto del quale viene presentata la dichiarazione doganale.
Le modalità di liquidazione del contributo: la circolare n. 17/2026 supera il regime transitorio
Uno degli aspetti maggiormente interessati dagli interventi normativi e di prassi riguarda le modalità di liquidazione e riscossione del contributo.
Nella formulazione originaria della disciplina, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare n. 1 del 7 gennaio 2026, aveva previsto un articolato periodo transitorio, motivato dalla necessità di adeguare i sistemi informatici dell’Amministrazione e degli operatori.
In tale fase, sia per le dichiarazioni ordinarie (H1), sia per quelle semplificate (H7), il contributo avrebbe dovuto essere contabilizzato con cadenza quindicinale, mediante emissione di una specifica bolletta contabile (modello A22), con successivo addebito sul conto di debito dell’operatore.
Tale sistema, tuttavia, non entrerà mai concretamente a regime.
Il rinvio dell’efficacia del contributo disposto dapprima al 1° luglio e successivamente al 1° ottobre 2026 ha infatti consentito all’Amministrazione doganale di completare gli adeguamenti informatici, rendendo superflua la gestione transitoria.
La circolare n. 17 del 25 giugno 2026 prende atto di tale evoluzione e chiarisce che, dalla data di effettiva entrata in vigore della misura, il contributo verrà liquidato direttamente nell’ambito della dichiarazione doganale, senza ricorrere alle precedenti procedure di contabilizzazione periodica.
L’esclusione dalla base imponibile IVA
Uno dei chiarimenti più attesi riguardava il trattamento del contributo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Sul punto l’Agenzia delle Dogane assume una posizione particolarmente chiara.
La circolare n. 4 del 5 febbraio 2026 precisa, infatti, che il contributo non costituisce un diritto doganale e, proprio per tale ragione, non deve concorrere alla formazione della base imponibile IVA all’importazione.
La conclusione trova fondamento nell’art. 69 del D.P.R. n. 633/1972, secondo il quale la base imponibile dell’IVA all’importazione comprende il valore doganale dei beni, i diritti doganali e gli altri oneri dovuti fino al primo luogo di destinazione nel territorio dell’Unione.
Il nuovo contributo amministrativo presenta però una natura differente.
Esso non remunera l’ingresso delle merci nel territorio unionale né costituisce un prelievo doganale collegato al valore economico della merce. La sua finalità consiste esclusivamente nel finanziare i costi amministrativi sostenuti dall’Amministrazione per la gestione delle formalità di sdoganamento.
Ne consegue che il contributo rimane estraneo alla base imponibile IVA.
I riflessi operativi per operatori logistici e rappresentanti doganali
La nuova disciplina non comporta particolari criticità per gli importatori occasionali.
L’impatto maggiore interesserà invece gli operatori professionali della logistica internazionale.
Corrieri espressi, spedizionieri, rappresentanti doganali e piattaforme di commercio elettronico saranno infatti chiamati ad adeguare i propri sistemi informatici al fine di consentire:
- l’individuazione automatica delle spedizioni soggette al contributo;
- la verifica del corretto valore di riferimento (valore doganale o valore intrinseco);
- l’applicazione del contributo alle sole spedizioni interessate;
- la corretta compilazione delle dichiarazioni H1 e H7.
Particolare attenzione dovrà essere riservata alle spedizioni multiple.
La circolare n. 4/2026 precisa infatti che, nell’ambito delle dichiarazioni H1, il contributo deve essere calcolato su ogni singola spedizioneavente valore non superiore a 150 euro, anche quando la dichiarazione doganale complessiva presenti un valore superiore a tale soglia.
Riassumendo …
| Profilo | Nuova disciplina |
| Decorrenza | Contributo applicabile alle importazioni effettuate dal 1° ottobre 2026 |
| Importo | 2 euro per ciascuna spedizione di valore non superiore a 150 euro |
| Finalità | Copertura dei costi amministrativi connessi allo sdoganamento |
| Operazioni interessate | Tutte le spedizioni extra-UE, indipendentemente dalla natura commerciale |
| Dichiarazioni interessate | Tracciati H1 e H7 |
| Base imponibile IVA | Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile IVA |
| Debitore | Dichiarante doganale e, in caso di rappresentanza indiretta, anche il soggetto per conto del quale è presentata la dichiarazione |
| Modalità di riscossione | Liquidazione direttamente nella dichiarazione doganale |
Riferimenti normativi:
- D.L. 26 giugno 2026, n. 107, art. 15;
- D.L. 27 marzo 2026 n. 38, conv., con mod., dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, art. 5;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Circ. 25 giugno 2026, n. 17/2026;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Circ. 5 febbraio 2026, n. 4/2026;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Circ. 7 gennaio 2026, n. 1/2026;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Circ. 30 dicembre 2025, n. 37/2025.
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.