CIRCOLARE PER LO STUDIO
A CURA DI SAVERIO CINIERI | 15 SETTEMBRE 2026
Gli adempimenti più significativi per il mese di ottobre sono fissati al 12 ottobre per comunicare, al datore di lavoro o Ente pensionistico, la riduzione o non effettuazione del secondo acconto o dell’unica rata di acconto, dovuto a novembre, da parte di chi ha inviato il modello 730/2026 e al 26 ottobre per la presentazione al CAF o professionista abilitato del modello 730 integrativo.
Priorità operative
Tra gli adempimenti a cui porre particolare attenzione si segnalano:
- la comunicazione, al 12 ottobre, al datore di lavoro o Ente pensionistico, della riduzione o non effettuazione del secondo acconto o dell’unica rata di acconto, dovuto a novembre, da parte di chi ha inviato il modello 730/2026;
- la presentazione, al 26 ottobre, al CAF o professionista abilitato del modello 730 integrativo da parte dei contribuenti che si sono accorti di aver commesso qualche errore o omissione relativamente al modello presentato entro il 30 settembre.
Modello 730/2026 integrativo – Aspetti operativi
In breve
| Nel caso in cui il contribuente che abbia presentato il modello 730 entro i termini ordinari del 30 settembre, si accorga di aver commesso qualche errore ha la possibilità di rimediare presentando una dichiarazione integrativa. Le opzioni da seguire sono diverse e dipendono dal tipo di correzione da effettuare e dal suo impatto sulla liquidazione delle imposte. Infatti, è possibile presentare un modello 730 integrativo entro il 25 ottobre (nel 2026, 26 ottobre in quanto la scadenza originaria del 25 cade di domenica) solo se con le correzioni scaturisce un maggior credito o un minor debito o un risultato invariato, mentre, in caso contrario, l’unica via è quella della presentazione di un modello Redditi PF. |
Come correggere il modello 730
Se il contribuente, dopo aver presentato il modello 730/2026, si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, può seguire diverse modalità di integrazione della dichiarazione originaria a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.
L’integrazione della dichiarazione può determinare:
- un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata;
- un maggior debito o un minor credito.
Inoltre, gli altri casi che possono verificarsi comportano l’integrazione della dichiarazione con riferimento:
- esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta;
- sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata.
A seconda della fattispecie cambiano anche le modalità operative da seguire.
Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata
Quando non sono state indicate in dichiarazione alcune spese detraibili, integrando la dichiarazione ci si ritrova con una nuova liquidazione della dichiarazione da cui risulta un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata.
In questo caso, il contribuente a sua scelta può:
1) presentare entro il 25 ottobre (in realtà, per il 2026, il termine è 26 ottobre in quanto il 25 cade di domenica) un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto, esibendo la documentazione necessaria per permettere il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza sul Mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
2) presentare un modello Redditi PF 2026, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso:
- entro il 31 ottobre o, più precisamente, per il 2026, entro il 2 novembre in quanto il 31 ottobre cade di sabato (dichiarazione correttiva nei termini);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
- oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998). In questo caso l’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa va indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa.
Integrazione della dichiarazione che comporta un maggior debito o un minor credito
Se nel modello 730 presentato sono stati commessi errori od omissioni (quali, ad esempio, l’omessa o la parziale indicazione di un reddito) la cui correzione determina un minor rimborso o un maggior debito, occorre:
- presentare una dichiarazione integrativa utilizzando il modello Redditi PF;
- provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute (compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta), con l’aggiunta delle eventuali sanzioni e degli interessi legali dovuti.
Il contribuente può presentare il modello Redditi integrativo del modello 730/2026 entro i seguenti termini:
- 2 novembre 2026 (correttiva nei termini): occorre pagare l’eventuale importo a debito maggiorato delle sanzioni ridotte e degli interessi legali con maturazione giorno per giorno;
- 2 novembre 2027 (ovvero termine per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo c.d. “dichiarazione integrativa”): anche in tal caso occorre pagare l’eventuale importo a debito maggiorato degli interessi legali con maturazione giorno per giorno e delle sanzioni ridotte previste in materia di ravvedimento operoso;
- 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998): in questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, va pagato contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.
Integrazione della dichiarazione con riferimento esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 26 ottobre 2026 un nuovo modello 730/2026 per integrare e/o correggere tali dati.
In tal caso dovrà indicare il Codice 2 nella relativa Casella “730 integrativo” presente nel Frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le medesime informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
Integrazione della dichiarazione con riferimento sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata
Se il contribuente non ha fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) e non ha fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario può presentare entro il 26 ottobre 2026 un nuovo Mod. 730 per integrare e/o correggere tali dati.
In tal caso dovrà indicare il Codice 3 nella relativa Casella “730 integrativo” presente nel Frontespizio.
Altri aspetti operativi
A livello operativo occorre tener conto di questi ulteriori aspetti:
- le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni;
- in caso di presentazione di un modello Redditi rettificativo o integrativo non sono comunque sospese le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non viene meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi spettanti o di trattenere le somme dovute in base al modello 730;
- in presenza di errori commessi dal soggetto che ha prestato assistenza, il contribuente deve darne comunicazione allo stesso affinché questi possa procedere all’elaborazione di un modello 730 rettificativo.
Infografica – Mod. 730/2026 integrativo
Scadenze ottobre 2026
Scadenze da ricordare
| SCADENZA | ADEMPIMENTO | SOGGETTI | MODALITÀ |
| Lunedì 12 | Assistenza fiscale – Secondo o unico acconto dell’Irpef | Lavoratori autonomi Ditte individuali Persone fisiche Società di persone Società di capitali | Libera |
| Venerdì 16 | Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – Versamento | Enti non commerciali | Modello F24 |
| Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – Versamento | Lavoratori autonomi Ditte individuali Persone fisiche | Modello F24 | |
| Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento | Società di capitali | Modello F24 | |
| Dichiarazione redditi – Modello Redditi SP – Versamento | Società di persone | Modello F24 | |
| Lunedì 26 | Modello 730 – Integrativo | Lavoratori autonomi Persone fisiche Società di persone Società di capitali | Consegna diretta al Centro di assistenza fiscale (CAF) |
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Scadenze ricorrenti
| SCADENZA | ADEMPIMENTO | SOGGETTI | MODALITÀ |
| Giovedì 1 | Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Persone fisiche Società di persone Società di capitali | Modello “F24 Elide” |
| Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione o attivazione dell’obbligo di tenuta | Enti non commerciali Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Libera | |
| Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni | Condomini Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24 | |
| Martedì 13 | Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento | Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Telematicamente |
| Mercoledì 14 | Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni | Condomini Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24 |
| Giovedì 15 | Comunicazione contanti superiori 10.000 euro | Società di capitali | Telematicamente |
| Fatturazione differita | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Annotazione nel registro IIVA delle vendite o dei corrispettivi | |
| Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00 | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Fatturazione elettronica | |
| Trasmissione dati fatture transfrontaliere passive | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Telematicamente | |
| Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabili | Enti non commerciali | Prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997 integrato | |
| Venerdì 16 | Accise | Enti non commerciali Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24-Accise |
| Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario | Società di capitali | Modello F24 | |
| Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e su provvigioni | Condomini Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24 | |
| Addizionale regionale Irpef – Versamento rata | Condomini Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24 | |
| Ritenute sui bonifici per ristrutturazione | Società di capitali | Modello F24 | |
| Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato | Società di capitali | Modello F24 | |
| Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Persone fisiche Società di persone Società di capitali | Modello F24 | |
| Ritenute su dividendi e utili | Società di capitali | Modello F24 | |
| Addizionale stock options | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24 | |
| Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni | Condomini | Modello F24 | |
| Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito | Società di capitali | Modello F24 | |
| Addizionale comunale Irpef – Versamento rata | Condomini Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24 | |
| Redditi di capitale, contributi, premi e altri redditi diversi | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24 | |
| Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online | Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24 | |
| Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24 | |
| Imposta sugli intrattenimenti | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24 | |
| Tobin tax – Versamento | Società di capitali | Modello F24 | |
| Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni | Condomini Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Modello F24 | |
| Lunedì 26 | Elenchi Intrastat – Periodicità mensile | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Telematicamente |
| Elenchi Intrastat – Periodicità trimestrale | Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Telematicamente | |
| Mercoledì 28 | Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento | Ditte individuali Società di persone Società di capitali | Telematicamente |
Scarica le Scadenze ricorrenti di ottobre in word
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