2° Contenuto Riservato: Compliance e avvisi bonari per i tributi locali: indicazioni IFEL

CIRCOLARE MONOGRAFICA – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Nota di lettura ANCI-IFEL sulle condizioni di utilizzo dei nuovi strumenti, il loro recepimento nei regolamenti comunali e la determinazione delle sanzioni ridotte

DI ANDREA AMANTEA | 13 OTTOBRE 2026

L’art. 3 del D.Lgs. n. 147/2026, Decreto rubricato “Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale” estende ai tributi regionali e locali gli istituti premiali volti a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente con l’invio di lettere di compliance e di avvisi bonari. La Nota di lettura ANCI-IFEL sul Decreto di riforma, pubblicata il 24 settembre 2026, approfondisce le condizioni di utilizzo dei nuovi strumenti, il loro recepimento nei regolamenti comunali e la determinazione delle sanzioni ridotte, chiarendo il coordinamento con il ravvedimento operoso.

L’estensione dell’adempimento spontaneo ai tributi regionali e locali

Con l’obiettivo di potenziare le forme di collaborazione con il contribuente, come da previsioni dell’art. 1 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, Decreto di riforma rubricato “Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale”, in vigore dal 12 agosto 2026, il legislatore, con l’art. 3 del medesimo Decreto, ha introdotto una specifica disciplina dell’adempimento spontaneo degli obblighi tributari per i tributi delle Regioni e degli enti locali.

La disposizione consente agli enti territoriali, prima dell’avvio dell’attività di accertamento, di mettere il contribuente nelle condizioni di conoscere gli elementi disponibili sulla propria posizione e di intervenire per chiarire le anomalie o regolarizzare le violazioni.

La norma individua due strumenti:

  • il primo consiste nell’invio di comunicazioni di compliance con cui l’ente condivide dati e informazioni rilevanti per determinare l’obbligazione tributaria, acquisiti direttamente oppure ricevuti da terzi. Queste comunicazioni sono finalizzate a favorire il corretto assolvimento del tributo mediante il ravvedimento;
  • il secondo è rappresentato dagli avvisi bonari, diretti a consentire la regolarizzazione di versamenti tardivi, parziali o omessi, con la previsione di una sanzione ridotta.

L’attivazione di tali strumenti costituisce una facoltà dell’ente: l’art. 3 non impone l’invio generalizzato di una comunicazione prima di ogni accertamento.

Quando la comunicazione viene ricevuta, il contribuente dispone però di uno specifico spazio per interloquire con l’amministrazione.

Il comma 2 infatti gli consente, entro sessanta giorni, di fornire chiarimenti scritti, anche per via telematica, e di produrre documenti utili a ricostruire correttamente la propria posizione.

La risposta può quindi evidenziare anche pagamenti già eseguiti, dati mancanti o valutazioni erronee dell’ente.

AspettoIndicazioni
Enti e tributi interessatiLa disposizione riguarda i tributi delle Regioni e degli enti locali.
Il riferimento comprende, ad esempio, i tributi comunali IMU e TARI.
Momento dell’interventoLe comunicazioni di compliance e gli avvisi bonari previsti dall’art. 3 si collocano prima dell’avvio dell’attività di accertamento.
Informazioni condiviseLe comunicazioni possono utilizzare elementi raccolti dall’ente oppure ricevuti da soggetti terzi, purché relativi alla determinazione dell’obbligazione tributaria.
Finalità delle comunicazioni di complianceLa conoscenza dei dati permette al contribuente di verificare la posizione e, in presenza di violazioni, regolarizzarla mediante il ravvedimento operoso.
Funzione degli avvisi bonariGli avvisi sono destinati alla regolarizzazione di pagamenti effettuati in ritardo, solo in parte oppure del tutto omessi.
La norma contempla l’applicazione di una sanzione ridotta.
Riferimenti per la sanzione ridottaIl comma 1 richiama l’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997 e, dal 1° gennaio 2027, l’art. 14, comma 8, del Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, approvato con D.Lgs. n. 173/2024.
Non viene fissata dall’art. 3 una percentuale unica di riduzione.
Termine e modalità della rispostaEntro sessanta giorni successivi al ricevimento delle comunicazioni del comma 1, il contribuente può presentare chiarimenti in forma scritta, anche telematica.
Documenti e segnalazioniÈ possibile trasmettere ricevute di versamento e altri documenti per segnalare dati o elementi non considerati oppure valutati erroneamente.
Il termine di sessanta giorni è previsto per questa interlocuzione: il comma 2 non lo qualifica come termine generale per il pagamento.

Adempimento spontaneo. Indicazioni IFEL

Con la Nota di lettura «Decreto legislativo 147/2026 “Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale”», pubblicata in data 24 settembre 2026, l’IFEL ha analizzato i vari interventi effettuati dal Decreto di riforma, soffermandosi altresì sulle novità in materia di adempimento spontaneo qui in esame.

Come visto sopra l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 147/2026 consente alle Regioni e agli enti locali di inviare ai contribuenti lettere di compliance e avvisi bonari.

Si tratta di strumenti volti a sollecitare il pagamento prima di procedere all’accertamento, offrendo al contribuente la possibilità di sanare la propria posizione con un trattamento sanzionatorio più favorevole.

Secondo IFEL, l’ipotesi dell’invio di avvisi bonari riguarda violazioni certe relative al versamento: la somma dovuta è individuata e l’irregolarità consiste nel mancato pagamento, nel pagamento insufficiente oppure nel versamento effettuato oltre la scadenza.

La regolarizzazione deve avvenire entro il termine stabilito dall’ente.

L’avviso bonario si distingue dalla comunicazione di compliance, quest’ultima destinata a mettere a disposizione del contribuente elementi e informazioni utili alla corretta determinazione dell’obbligazione tributaria e a favorire la regolarizzazione delle eventuali violazioni mediante ravvedimento operoso. Secondo IFEL, la comunicazione può riguardare anche dichiarazioni omesse o infedeli.

Il Decreto di riforma non quantifica direttamente la sanzione ridotta dovuta in sede di avviso bonario, ma rinvia all’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997, che consente di prevedere ulteriori circostanze di attenuazione delle sanzioni, a integrazione della disciplina del ravvedimento operoso.

Dal 1° gennaio 2027 il riferimento sarà l’art. 14, comma 8, del Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al D.Lgs. n. 173/2024.

Secondo la lettura interpretativa proposta da IFEL:

  • la sanzione individuata dal Comune deve essere inferiore a quella ordinariamente applicabile in sede di ravvedimento operoso per il medesimo versamento tardivo, parziale od omesso;
  • non appare ammissibile la totale esclusione delle sanzioni, poiché la norma primaria contempla una loro riduzione, senza autorizzarne espressamente l’azzeramento.

Il coordinamento con il ravvedimento assume particolare rilievo alla luce dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2026, che estende ai tributi regionali e locali le disposizioni dell’art. 13, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 472/1997. Per effetto di questa previsione, l’avvio di attività di controllo non impedisce più, di per sé, il ricorso al ravvedimento.

Si veda la scheda pratica “Tributi regionali e locali: novità per le sanzioni amministrative”.

Anche la ricezione di un avviso bonario, secondo l’IFEL, non preclude tale possibilità.

Resta ferma la preclusione derivante dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, prevista dall’art. 13, comma 1-ter , del D.Lgs. n. 472/1997, applicabile ai tributi regionali e locali per effetto dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2026.

Come osserva IFEL, prevedere nell’avviso una sanzione superiore a quella del ravvedimento ordinario non avrebbe una giustificazione logica, perché il contribuente potrebbe regolarizzare la violazione utilizzando quest’ultimo istituto con un onere inferiore.

Sul piano attuativo, IFEL ritiene necessario che i nuovi strumenti di adempimento spontaneo siano recepiti nel regolamento delle entrate comunali ai fini della loro concreta applicazione.

La disposizione introduce infatti una facoltà e non un obbligo di utilizzo: non può essere rimessa al funzionario responsabile del tributo la scelta se inviare le comunicazioni e a quali contribuenti. Il Comune può disciplinare gli istituti nel regolamento generale delle entrate oppure intervenire sui regolamenti dei singoli tributi, prevedendone l’applicazione generalizzata o limitata ad alcuni di essi. La Nota di lettura richiama, a titolo esemplificativo, IMU, TARI, CUP e imposta di soggiorno.

L’obiettivo è velocizzare la riscossione delle somme non pagate nei termini, ridurre il carico sanzionatorio e il rischio di contenzioso, evitando il ricorso all’accertamento quando il contribuente regolarizza la propria posizione.

La scelta regolamentare richiede però una valutazione delle conseguenze sul gettito.

L’IFEL segnala, oltre alle minori entrate derivanti dalla riduzione delle sanzioni, anche la mancata acquisizione della quota statale IMU relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Ai sensi dell’art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, ai Comuni spettano infatti le maggiori somme derivanti dall’attività di accertamento e riscossione su tali immobili, a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Vediamo con un esempio pratico come le novità introdotte dal Decreto di riforma impattano a livello procedurale nel rapporto ente-contribuente.

Un contribuente ha regolarmente dichiarato un’abitazione ai fini TARI. 
Il Comune ha liquidato il tributo sulla base della superficie e del numero degli occupanti dichiarati, applicando le tariffe approvate, e ha trasmesso l’avviso ordinario di pagamento. Dal riscontro dei versamenti emerge che una rata scaduta non è stata pagata.
L’irregolarità consiste in un omesso versamento di un importo già determinato, senza contestazioni sulla superficie imponibile, sulla categoria tariffaria o sulla spettanza di riduzioni ed esenzioni. 
La procedura può svilupparsi come segue:
• Invio dell’avviso bonario. Se ha disciplinato lo strumento nel regolamento generale delle entrate comunali o nel regolamento TARI, il Comune può inviare un avviso bonario ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 147/2026, indicando l’annualità, la rata insoluta, l’importo da regolarizzare, il termine di pagamento e la sanzione ridotta prevista dalla disciplina regolamentare.
• Regolarizzazione o chiarimenti. Il contribuente può regolarizzare la posizione oppure, se ha già pagato, trasmettere la ricevuta affinché l’Ufficio verifichi e corregga il mancato abbinamento del versamento.
• Eventuale accertamento. Decorso il termine di regolarizzazione indicato nell’avviso bonario e rispettato il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione previsto per la presentazione dei chiarimenti, il Comune, valutati gli eventuali documenti trasmessi e verificata l’effettiva omissione, può notificare un avviso di accertamento esecutivo per omesso versamento.
Quanto al contraddittorio preventivo, nel caso descritto il recupero deriva dal mero riscontro tra il tributo già liquidato sulla base dei dati dichiarati e i pagamenti effettuati. L’accertamento è quindi riconducibile agli atti di pronta liquidazione, per i quali non opera il contraddittorio preventivo, purché la fattispecie sia individuata tra le esclusioni dalla disciplina regolamentare dell’ente, in conformità all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 147/2026 e ai principi dell’art. 6-bis, comma 2, della Legge n. 212/2000.
L’esclusione dipende dalla natura dell’accertamento, limitato al recupero di una somma già liquidata, e non dal precedente invio dell’avviso bonario. Se il Comune intendesse invece rideterminare il tributo mediante valutazioni sulla superficie imponibile o disconoscere un’agevolazione, dovrebbe verificare l’obbligo di contraddittorio rispetto a tale diversa pretesa.

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