CIRCOLARE TUTTOQUESITI – IVA
Le risposte alle domande dei professionisti
DI STEFANO SETTI | 13 OTTOBRE 2026
Si presentano le risposte ai quesiti pervenuti durante la diretta dell’8ª Giornata del Percorso Specialistico “IVA 2026” dal titolo “Regimi speciali IVA”. Nella prima parte della giornata sono state esaminate le novità di periodo in materia di IVA, con un aggiornamento puntuale su normativa nazionale ed europea, documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate e giurisprudenza di rilievo, al fine di offrire un quadro operativo e tempestivo delle ultime evoluzioni. La seconda parte della giornata è invece dedicata all’approfondimento dei regimi speciali IVA, con particolare riferimento al regime IVA dell’editoria, il regime speciale per i produttori agricoli e per le agenzie di viaggio. L’incontro fornisce una chiave di lettura sistematica e applicativa delle discipline agevolate, evidenziandone criticità, prassi interpretative e coordinamento con le regole generali dell’imposta.
Quesito n. 1 – Detrazione IVA spese auto professionista
Domanda
Un professionista acquista un auto come privato. Può comunque detrarre l’IVA sulle fatture di gestione (carburante, manutenzione, etc.) inserendo la partita IVA? Deve redigere un contratto di comodato da privato a partita IVA?
Risposta
Sì, in linea generale può detrarre l’IVA sulle spese di gestione dell’autovettura anche se il veicolo è stato acquistato originariamente come privato, purché l’auto sia effettivamente utilizzata anche nell’esercizio dell’attività professionale e le fatture di carburante, manutenzione, riparazioni, ricambi, custodia ecc. siano intestate al professionista con la relativa partita IVA.
L’art. 19-bis1, comma 1, lett. c) e d), D.P.R. n. 633/1972 prevede infatti la detrazione dell’IVA anche sui costi connessi ai veicoli: normalmente nella misura del 40% in caso di utilizzo promiscuo e del 100% solo quando sia dimostrabile l’utilizzo esclusivo nell’attività professionale, ferme le ordinarie condizioni di inerenza e le eventuali limitazioni derivanti da operazioni esenti.
La R.M. 20 febbraio 2008, n. 6 conferma questi criteri di detrazione; per il carburante resta inoltre necessario utilizzare mezzi di pagamento idoneiai fini della detrazione.
Non ritengo invece necessario (anche se comunque preferibile) redigere un contratto di comodato “dal privato alla partita IVA”, perché il professionista persona fisica e il medesimo soggetto titolare della partita IVA non sono due soggetti giuridicamente distinti e non può quindi stipulare un comodato con sé stesso. È però opportuno che sia documentabile l’effettivo impiego dell’auto nell’attività professionale. Naturalmente, l’IVA relativa all’acquisto originario dell’auto effettuato come privato non diventa successivamente detraibile per effetto dell’utilizzo professionale; il tema qui riguarda le successive spese di gestione regolarmente fatturate alla partita IVA.
Quesito n. 2 – Fattura emessa con OTELLO 2.0: passaggi e adempimenti
Domanda
Per un’azienda che deve emettere una fattura con IVA tramite OTELLO, quando riceverà il visto digitale emetterà la nota di variazione per il recupero dell’IVA sempre da OTELLO. I documenti transiteranno automaticamente anche sullo SDI? Ci sono ulteriori adempimenti?
Risposta
Nel caso descritto, se l’operazione è effettuata con il meccanismo dell’art. 38-quater, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 – quindi fattura inizialmente emessa con IVA – una volta ottenuto il visto digitale di uscita tramite OTELLO 2.0, il cedente rimborsa l’IVA al viaggiatore e recupera l’imposta mediante specifica annotazione nel registro degli acquisti. La Ris. Agenzia delle Entrate n. 65/E/2019 precisa espressamente che non è necessario emettere un autonomo documento o una nota di variazione.
Quanto allo SDI, le fatture tax free seguono il canale speciale OTELLO 2.0 previsto dall’art. 4-bis, D.L. n. 193/2016: dal 1° settembre 2018 i relativi dati sono trasmessi a OTELLO e la documentazione viene gestita nell’ambito di tale sistema. Non risulta quindi un ulteriore obbligo di trasmissione della medesima fattura allo SDI; la Consulenza giuridica n. 8/E/2019 ha inoltre chiarito che la trasmissione tramite OTELLO soddisfa gli ulteriori obblighi di comunicazione fiscale, tanto che tali operazioni non vanno incluse nell’esterometro.
L’adempimento ulteriore, nel caso di fattura con IVA, è quindi sostanzialmente: verificare il visto digitale in OTELLO, rimborsare effettivamente l’IVA al cliente e annotare il recupero dell’imposta nel registro IVA acquisti.
Dal 1° gennaio 2026 la prova dell’uscita deve essere acquisita entro il sesto mese successivo all’operazione.
Quesito n. 3 – Fattura a cliente extra-UE
Domanda
Ditta edile esegue lavori su immobile in Kosovo. Acquista i materiali da ditta italiana che li spedirà direttamente. Il fornitore del materiale chiede la pro-forma e dice di emettere poi a fine lavori fattura all’extra-UE come art. 7 per merce già esportata. Fino ad oggi la ditta ha sempre fatturato all’extra-UE come art. 72 in quanto trattasi di soggetto internazionale particolare. Come procedere?
Risposta
La questione va separata in due rapporti.
Per l’acquisto dei materiali dalla ditta italiana, se il fornitore spedisce direttamente i beni dall’Italia in Kosovo in esecuzione della vendita alla ditta edile italiana, non parlerei di operazione “art. 7”: al momento della cessione i beni sono territorialmente rilevanti in Italia ai sensi dell’art. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972, ma la cessione può beneficiare della non imponibilità ex art. 8, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 633/1972, anche nell’ambito di una triangolazione, purché il trasporto fuori dall’UE sia effettuato dal primo cedente o per suo conto e vi sia regolare prova doganale dell’uscita. La semplice emissione di una pro-forma per l’esportazione non modifica questa qualificazione; una fattura “art. 7” a fine lavori avrebbe senso soltanto se, al momento della vera cessione, i beni fossero già all’estero per una ragione autonoma e non fossero stati esportati proprio in esecuzione di quella vendita.
Diverso è il rapporto tra la ditta edile e il cliente extra-UE. Se la prestazione riguarda direttamente un immobile situato in Kosovo, il servizio è territorialmente fuori campo IVA in Italia ai sensi dell’art. 7-quater, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 633/1972: è questa, normalmente, la disposizione da indicare in fattura. L’art. 72, D.P.R. n. 633/1972, riguarda invece specifiche operazioni, rilevanti ai fini IVA in Italia, effettuate nei confronti di soggetti qualificati – organizzazioni internazionali, organismi diplomatici e fattispecie espressamente previste – e può essere utilizzato solo se il committente rientra effettivamente in una di tali categorie e sono rispettati i relativi requisiti documentali e territorialità IVA in Italia (che in questo caso non vi sono).
In sostanza, quindi,
• materiali: art. 8, se ricorrono le condizioni dell’esportazione diretta/triangolare;
• lavori sull’immobile in Kosovo: art. 7-quater.
Sul criterio territoriale delle prestazioni relative a immobili si veda anche la circolare Agenzia delle Entrate n. 37/E del 29 luglio 2011.
Quesito n. 4 – IVA: ricariche elettriche da soggetto extra-UE in Italia
Domanda
L’app EVDC (ricariche veicoli elettrici) applica lo stesso prezzo ai privati ed ai soggetti IVA, nonostante questi ultimi ricevano una fattura da integrare con IVA 22%. I privati non ricevono però una fattura da una partita IVA italiana, ma da EVDC LLC con partita IVA UK e senza indicazione dell’IVA italiana. Mi è venuto il dubbio che forse stiano saltando un pezzo e che non versino alcuna IVA in Italia.
Risposta
Effettivamente il dubbio viene anche a chi scrive.
Se EVDC LLC applica lo stesso prezzo ai privati e ai soggetti IVA, mentre per questi ultimi emette una fattura da integrare con IVA al 22%, occorre capire quale sia il trattamento riservato alle operazioni B2C. Se il privato riceve un documento emesso da un soggetto UK senza evidenza dell’IVA italiana, il punto è verificare se e attraverso quale meccanismo EVDC assolva l’IVA in Italia sulle ricariche rese a consumatori finali. In assenza di un addebito IVA in fattura o di un diverso regime correttamente applicato, il sospetto che “manchi un passaggio” è comprensibile.
Prima di concludere, però, andrebbe verificato se EVDC sia identificata IVA in Italia, utilizzi un regime speciale oppure assolva l’imposta mediante altra modalità compatibile con le regole sulle prestazioni rese a privati.
Quindi sì: il dubbio è fondato e merita una verifica specifica del trattamento IVA B2C, perché il semplice fatto che il prezzo finale sia identico a quello B2B non chiarisce affatto dove e come venga versata l’imposta.
Quesito n. 5 – Corretto trattamento ai fini IVA assegnazione beni immobili ai soci
Domanda
Una società (non di costruzione e non immobiliare di gestione) acquista un immobile (A/2) abitativo con annesse pertinenze (C/6) da una società che, in atto, opta per l’imponibilità ai fini IVA. In sede di assegnazione agevolata di tali immobili l’assegnazione è esclusa dal campo di applicazione IVA in quanto l’assegnante non ha detratto l’IVA a monte ai sensi dell’art. 19-bis1 , i)?
Risposta
Sì, il ragionamento è corretto, purché l’IVA assolta all’acquisto dell’immobile sia stata integralmente indetraibile. L’assegnazione ai socicostituisce ordinariamente una cessione di beni ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 6), D.P.R. n. 633/1972; tuttavia, secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate in materia di assegnazioni agevolate, resta fuori dal campo IVA l’assegnazione di beni per i quali, al momento dell’acquisto, non sia stato esercitato alcun diritto alla detrazione dell’imposta. È il caso, tra gli altri, dei beni acquistati con IVA oggettivamente indetraibile.
Nel caso prospettato, quindi, il fatto che il cedente abbia optato nell’atto originario per l’imponibilità IVA non è di per sé decisivo: se la società acquirente non è un’impresa di costruzione né rientra nelle altre ipotesi derogatorie previste dalla norma, l’IVA relativa all’acquisto del fabbricato abitativo A/2 è indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis1, comma 1, lett. i), D.P.R. n. 633/1972. La stessa conclusione dovrebbe valere per il C/6 acquistato come effettiva pertinenza dell’abitazione e assoggettato unitariamente al relativo regime.
Pertanto, in sede di assegnazione agevolata ex art. 1, commi 35–40, Legge n. 199/2025, l’operazione è da considerare fuori campo IVA, proprio perché sull’acquisto non è stata detratta l’IVA.
La circolare Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1° giugno 2016 e la successiva circolare n. 37/E del 16 settembre 2016 hanno espressamente ricondotto fuori campo le assegnazioni di beni acquistati senza IVA o con IVA integralmente non detratta.
Quesito n. 6 – Forfetario: questionario IVA non versata per reverse charge
Domanda
Un cliente forfetario ha ricevuto un questionario A.d.E. per IVA non versata in reverse charge, vengono richiesti anche i registri IVA e copia fatture, che obblighi di registrazione ha il forfetario in merito? Non avendo nemmeno obbligo di presentare dichiarazione IVA che documentazione siamo obbligati a consegnare?
Risposta
Il contribuente in regime forfetario, pur essendo esonerato dagli ordinari adempimenti IVA, rimane soggetto passivo IVA e deve assolvere l’imposta sulle operazioni passive per le quali è debitore d’imposta, quindi anche in caso di reverse charge, mediante integrazione della fattura o autofattura e relativo versamento; non può però detrarre l’IVA così assolta.
Il riferimento è l’art. 1, commi 58 e 60, Legge n. 190/2014, in coordinamento con l’art. 17, D.P.R. n. 633/1972; la circolare Agenzia delle Entrate 27 marzo 2015, n. 14, § 7, conferma espressamente che il forfetario che acquista beni o servizi soggetti a inversione contabile deve assolvere e versare l’imposta. Ciò non comporta però l’obbligo di istituire e tenere i registri IVA: l’art. 1, comma 59, Legge n. 190/2014 esonera il forfetario dalla registrazione delle fatture emesse ex art. 23, D.P.R. n. 633/1972, dei corrispettivi ex art. 24 e degli acquisti ex art. 25, nonché dalla dichiarazione IVA annuale e dalle LIPE; resta invece l’obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali e di conservare la documentazione relativa alle operazioni per le quali è debitore dell’imposta.
Pertanto, in risposta al questionario, se i registri IVA non sono stati volontariamente istituiti, segnalerei espressamente che non esisteva un obbligo normativo di tenerli e trasmetterei la documentazione effettivamente dovuta e disponibile: fatture interessate dal reverse charge, eventuali integrazioni/autofatture, documentazione elettronica relativa alle operazioni e quietanze/F24 dei versamenti eventualmente effettuati.
L’assenza dell’obbligo di dichiarazione IVA non esclude infatti l’obbligo sostanziale di versare l’IVA dovuta sulle singole operazioni in inversione contabile.
La possibilità di tenere volontariamente i registri IVA è stata ammessa dalla circolare Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2008, n. 7, § 3.4, ma si tratta appunto di una facoltà e non di un obbligo del soggetto forfetario.
Quesito n. 7 – Gestione delle fatture subappalto edilizia
Domanda
Cliente che svolge lavori edili riceve a sua volta fatture da altri soggetti in reverse charge. Registra le autofatture sia su registro acquisti sia su registro vendite e integra manualmente le stesso con l’imposta. È corretto o deve emettere autofattura?
Risposta
Sì, è corretto procedere con il reverse charge interno: il cessionario/committente integra la fattura ricevuta con l’aliquota e l’IVA dovuta e registra l’operazione sia nel registro degli acquisti sia nel registro delle fatture emesse, secondo il meccanismo dell’art. 17, commi 5 e 6, D.P.R. n. 633/1972.
Attualmente, per il reverse charge interno, non vi è l’obbligo di trasmettere allo SdI un’autofattura elettronica: il soggetto può continuare a integrare manualmente la fattura ricevuta e conservarla secondo le regole ordinarie.
L’utilizzo del documento elettronico TD16 tramite SdI è una facoltà, utile soprattutto per far confluire automaticamente l’operazione nelle bozze dei registri IVA predisposte dall’Agenzia delle Entrate. La stessa Agenzia chiarisce infatti che, in alternativa al TD16, il cessionario può effettuare l’integrazione manuale della fattura ricevuta.
Quindi, nel caso descritto, non è necessario emettere un’ulteriore autofattura via SdI: è sufficiente la corretta integrazione della fattura e la doppia registrazione ai fini IVA.
Quesito n. 8 – Associazioni non commerciali e autofatture estere per sponsorizzazioni social
Domanda
Un’associazione non commerciale che fa sponsorizzazioni su Facebook ci ha appena portato 30 fatture (dal mese di maggio al mese di agosto) di sponsorizzazioni da 2 euro ciascuna. Siccome la sponsorizzazione rientra nell’attività non commerciale, dovrebbe riversare anche l’IVA. Come ci consigli di procedere? Sia per l’emissione delle autofatture estere sia per il versamento IVA?
Risposta
Se l’associazione è identificata ai fini IVA e le sponsorizzazioni Facebook riguardano l’attività istituzionale/non commerciale, l’impostazione è corretta: per le prestazioni pubblicitarie ricevute da un soggetto estero l’ente è comunque considerato soggetto passivo ai fini della territorialità exart. 7-ter, comma 2, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 e diviene debitore dell’imposta in Italia ai sensi dell’art. 17, comma 2.
Trattandosi normalmente di fatture emesse da Meta Platforms Ireland, quindi da soggetto UE, tecnicamente non va emessa un’autofattura ma vanno integrate le singole fatture con IVA al 22%; l’IVA, essendo riferita all’attività istituzionale, non è detraibile e deve essere integralmente versata.
L’art. 30-bis D.P.R. n. 633/1972 richiama, per questi acquisti istituzionali degli enti non commerciali, gli adempimenti degli artt. 47, comma 3, e 49, D.L. n. 331/1993.
Quesito n. 9 – Fatture operatore telefonico: detraibilità IVA esposta
Domanda
È possibile detrarre l’IVA esposta sulle fatture art. 74 ricevute da operatori telefonici?
Risposta
Sul tema vi sono pareri discordanti. La dottrina prevalente ritiene che l’IVA esposta nelle fatture emesse dagli operatori telefonici nell’ambito del regime monofase ex art. 74, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 633/1972 può essere detratta, quando la fattura è emessa nei confronti di un soggetto passivo IVA che sia utilizzatore finale del servizio e l’imposta è indicata separatamente in fattura, secondo quanto previsto dall’art. 4, D.M. n. 366/2000. Lo ha confermato indirettamente l’Agenzia delle Entrate con la Ris. n. 69/E/2020.
Quesito n. 10 – Detrazione IVA per libri e e-book tecnici
Domanda
È detraibile per un’impresa industriale l’IVA 4% assolta su libri, abbonamenti a quotidiani, e-book ed abbonamenti anche on-line, acquistati all’estero, inerenti tematiche tecniche del settore di sua operatività o per manuali tecnici da allegare alle macchine? E su banche dati tecniche?
Risposta
Si ritiene di sì qualora tali acquisti siano afferenti/inerenti l’attività della società.
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