2° Contenuto Riservato: Disposizioni attuative Tax credit caro gasolio per autotrasportatori

SCHEDA PRATICA

DI DEVIS NUCIBELLA | 7 AGOSTO 2026

Con Decreto 23 maggio 2026 (in G.U. il  21 luglio 2026) il MIT ha disposto le modalità attuative del credito d’imposta straordinario introdotto con il D.L. n. 33/2026 a favore delle imprese di autotrasporto di merci su strada a parziale ristoro degli aumenti eccezionali del prezzo del gasolio.
Il credito spetta nella misura massima del 70% della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio, nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio rilevato dal Ministero dell’Ambiente (MASE).

Fonti ufficiali

Art. 3, D.L. n. 33/2026 ; Decreto MIT 23 maggio 2026art. 2, comma 1, D.L. n. 89/2026; D.L. n. 133/2026; D.L. n. 139/2026.

Tax credit gasolio  

L’art. 3 del D.L. n. 33/2026 (c.d. “decreto Carburanti”) ha introdotto il seguente credito d’imposta.

AgevolazioneCredito d’imposta commisurato alla maggior spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio 2026, come rilevato dal Ministero dell’Ambiente 
Nota:
L’art. 2, comma 1, lett. a), del D.L. n. 89/2026 (“decreto Carburanti-quater”) ha poi esteso l’agevolazione agli acquisti del mese di giugno 2026.
Con il D.L. n. 133 del 27 luglio 2026 l’agevolazione è stata estesa a tutto il mese di luglio 2026.
Con il D.L. n. 139 del 5 agosto 2026 l’agevolazione è stata estesa a tutto il mese di agosto 2026.
Destinatari In favore degli esercenti attività di trasporto di cui all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 504/1995 (imprese di autotrasporto merci su strada). 
Nota:
L’art. 1-novies, D.L. n. 63/2026, c.d. “Decreto Caro Petrolio-ter” alle imprese:
esercenti l’attività di trasporto di persone svolta da:esercenti l’attività di trasporto di cui alla legge n. 218/2003 in materia di noleggio di autobus con conducente utilizzando veicoli Euro V e VI.
Enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D.Lgs. n. 422/1997;
imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D.Lgs. n. 285/2005;
imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al D.Lgs. n. 422/1997;
imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento UE n. 1073/29;
Stanziamento RisorseNel limite massimo dello stanziamento di fondi pubblici di € 300 milioni.

Leggi il Commento Credito d’imposta carburanti: attuazione operativa

Decreto attuativo

Il MIT con il Decreto 23 maggio 2026 (in G.U. del 21 luglio 2026) ha definito le modalità attuative del credito d’imposta in esame con riferimento alle sole imprese di autotrasporto merci su strada (ex art. 24-ter, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 504/1995) individuando:

  • i soggetti beneficiari;
  • i criteri per la determinazione del contributo;
  • la procedura di presentazione della domanda;
  • le modalità di utilizzo del credito d’imposta.
Soggetti
beneficiari
Possono beneficiare del contributo in esame le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t esercitata da:
persone fisiche/giuridiche iscritte nell’Albo Autotrasportatori di cose per c/terzi;
persone fisiche/giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in c/proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
imprese stabilite in altri Stati UE, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina UE per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
Esclusione
Sono escluse dall’agevolazione in esame le imprese che si trovano già in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 nel periodo precedente il 28 febbraio 2026 salvo le deroghe previste per le micro/piccole imprese previste dalla Comunicazione UE C/2026/2593 per le quali è possibile beneficiare dell’agevolazione in esame purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio/per la ristrutturazione.
Ammontare
del credito
Il credito è parametrato alla maggiore spesa mensile per il gasolio calcolata come differenza tra:
prezzo di ciascun mese agevolato (marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2026);
mese di febbraio 2026.
Il riferimento è ai prezzi rilevati dal MASE.
Il credito spetta nella misura massima del 70% della maggiore spesa sostenuta.
L’agevolazione viene determinata sulla base dei litri di gasolio acquistati, come risultanti dalle fatture di acquisto, nei mesi da marzo a luglio rispetto al prezzo medio rilevato dal MASE per il mese di febbraio 2026.
I mesi agevolati sono:
marzo,
aprile,
maggio,
giugno,
luglio.
Domanda di accesso al contributoAdempimentiIl MIT:
dispone gli atti necessari per l’individuazione dei soggetti beneficiari del contributo in esame e della determinazione del contributo concedibile;
con apposito Decreto determina termini e modalità di presentazione della domanda nonché le modalità per l’effettuazione delle verifiche circa il rispetto dei requisiti richiesti;
provvede agli adempimenti previsti dalla normativa UE in materia di aiuti di Stato in base a quanto previsto dall’art. 52, legge n. 234/2012;
con uno o più Decreti approva il contributo riconosciuto comunicandolo alle imprese beneficiarie (l’importo riconosciuto alla singola impresa è riparametrato al predetto limite di spesa pari a € 300 milioni);
invia all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire del credito d’imposta con l’indicazione dell’importo concesso.
Presentazione tramite
piattaforma
La domanda va presentata utilizzando l’apposita piattaforma gestita dall’Agenzia delle Dogane che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile quali:
identificazione dell’impresa;
indicazione delle fatture di acquisto di gasolio;
litri di gasolio acquistati dall’impresa nei mesi oggetto dell’agevolazione;
indicazione dei veicoli per i quali il gasolio è stato acquistato.

Aspetti fiscali

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali il credito d’imposta presenta le seguenti caratteristiche.

Modalità di utilizzoIl credito d’imposta in esame è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 entro il 31 dicembre 2026 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) a decorrere dal decimo giorno successivo all’invio da parte del MIT all’Agenzia dell’elenco delle imprese ammesse.
Non operano i seguenti limiti:
€ 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, legge n. 388/2000;
€ 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, legge n. 244/2007.
Irrilevanza fiscaleIl credito d’imposta è irrilevante:
ai fini IRPEF/RES ed ai fini IRAP;
ai fini della quota di interessi passivi/spese generali (artt. 61 e 109, comma 5, TUIR).
CumuloIl credito d’imposta:
è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi,
a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Aiuti di statoL’agevolazione opera nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
gli adempimenti informativi sono a carico del Ministero dei trasporti.

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