3° Contenuto Riservato: Rassegna di giurisprudenza 7 agosto 2026, n. 814

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

A CURA DI FABIO PACE | 7 AGOSTO 2026

ACCERTAMENTO

Analitico-induttivo

Accertamento extracontabile e percentuali di ricarico – Cass., Sez. trib., Ord. 25 giugno 2026, n. 21729

L’Ufficio ritiene di avere giustificato il disconoscimento della contabilità, evidenziando le irregolarità riscontrate (mancata istituzione registro fatture emesse, omessa contabilizzazione di fattura attiva e duplice annotazione di fatture passive), rivendicando l’applicabilità del metodo induttivo per ricostruire i ricavi.
Il discrimine tra l’accertamento con metodo analitico extracontabile e quello con metodo induttivo sta nella, rispettivamente, parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l’Ufficio può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando anche presunzioni semplici; nel secondo caso, le omissioni e le false o inesatte indicazioni risultano tali da inficiare l’attendibilità – e dunque l’utilizzabilità – anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché l’A.F. può prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e determinare l’imponibile in base a elementi meramente indiziari, inidonei ad assurgere a prova presuntiva (Cass ord. 4 ottobre 2024, n. 26035; Cass. ord. 8 marzo 2019, n. 6861; Cass. ord. 18 dicembre 2019, n. 33604; Cass. ord. 14 novembre 2014, n. 24278; Cass. ord. 17 gennaio 2024, n. 1880 e n. 1883).
In tema di accertamento analitico-induttivo ex art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, le percentuali di ricarico, accertate con riferimento a un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari per il calcolo della percentuale media sulla base delle fatture prodotte – dato che il contribuente le ritiene rappresentative della propria attività commerciale – al fine di ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi, e che in base all’esperienza, non si tratta di una variabile occasionale, restando il contribuente il soggetto più vicino al soddisfacimento dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. ai fini della dimostrazione di eventuali mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi di imposta l’applicazione di percentuali diverse (Cass., Sez. 5, 12 aprile 2022, n. 11717).

Avviso

Data di sottoscrizione rilevante per il termine dilatorio – Cass., Sez. trib., Sent. 12 luglio 2026, n. 23073

Si eccepisce che l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni tra l’emanazione dell’avviso di accertamento e la consegna del PVC determina l’illegittimità dell’atto e che l’approssimarsi della scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa non è ragione di urgenza tutelabile per l’inosservanza del termine.
In tema di contraddittorio procedimentale, il termine dilatorio previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, è violato dalla sottoscrizione dell’atto di imposizione tributaria da parte del funzionario competente anteriore al sessantesimo giorno dal rilascio della copia del PVC, perché in quel momento viene esercitato il potere impositivo, ancorché l’atto sia notificato al contribuente successivamente.
L’atto amministrativo di imposizione tributaria è una dichiarazione recettizia solitaria, che non necessita di per sé della collaborazione cognitiva di altri soggetti per svolgere la sua funzione, ma è solo per la sua forza di limitazione della sfera di un altro soggetto che si vuole che questi sia posto in condizione di conoscibilità e che a tale condizione sia subordinata l’efficacia della dichiarazione (Cass. sent. 27 febbraio 2009, n. 4760). Pertanto, a differenza della dichiarazione recettizia non solitaria, per la quale la conoscenza del destinatario è condizione necessaria perché la dichiarazione esplichi, non solo i suoi effetti giuridici, ma anche la sua funzione pratica, la decisione amministrativa tributaria è idonea a produrre, anche da sola, il risultato effettivo per il quale è stata formulata (Cass., Sez. U., sent. 17 dicembre 2021, n. 40543).
Quando l’atto impositivo viene notificato, o comunque portato a conoscenza del destinatario, è già esistente e perfetto, il che significa che è già stato emanato (Cass. n. 4760 del 2009 cit.; sent. 9 giugno 2010, n. 13852).
L’atto impositivo non può essere emanato prima della scadenza del termine di 60 giorni dal rilascio o dalla notifica del PVC, a pena di illegittimità, non rilevando la notifica dell’atto stesso dopo il decorso del già menzionato termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza (Cass. sent. 6 aprile 2022, n. 11110), che non possono consistere nell’imminente scadenza del termine.

Presunzioni

Finanziamenti soci di società in perdita – Cass., Sez. trib., Ord. 28 giugno 2026, n. 22198

Si evidenziano l’antieconomicità della gestione, la ristrettezza della compagine societaria e l’assenza di prova della provenienza delle risorse che avrebbero permesso i finanziamenti di soci e società in costante perdita.
Il giudice deve seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari, per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; poi, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di dare una valida prova presuntiva. Pertanto, il giudice non può limitarsi a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro (Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9059; Cass. ord. 21 marzo 2022, n. 9054; Cass. ord. 27 marzo 2025, n. 8115).
La legittimità di un finanziamento soci, opponibile al Fisco, richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l’andamento finanziario del periodo: diversamente, l’erogazione finanziaria deve ritenersi re-immissione in azienda di utili occulti (Cass. ord. 17 giugno 2021, n. 17322); in difetto di giustificazioni della società o dei soci, la carenza di delibera assembleare, l’inadeguatezza della capacità finanziaria dei soci a sostenere gli oneri delle erogazioni, in specie se di ingente importo, e l’esecuzione di queste in contanti sono elementi indiziari valutabili ai fini dell’accertamento nei confronti della società (Cass. ord. 24 giugno 2025, n. 16904).

CONDONI

Definizione agevolata delle liti pendenti

Disconoscimento credito IVA già rimborsato – Cass., Sez. trib., Ord. 30 luglio 2026, n. 24271

Si discute se la definizione agevolata della lite relativa all’atto impositivo impedisca all’A.F. di chiedere la restituzione delle somme erogate a titolo di rimborso IVA e sia equiparabile all’annullamento dell’atto, o se il condono consolidi i crediti chiesti a rimborso e precluda la contestazione della relativa debenza.
Il perfezionamento della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (nella specie, ex art. 6 del D.L. n. 119/2018) non equivale all’annullamento dell’atto impositivo e non accerta, di per sé, la spettanza del credito d’imposta vantato dal contribuente. Tuttavia, quando la lite definita abbia avuto a oggetto un avviso di accertamento con il quale l’A.F. ha disconosciuto un credito IVA già rimborsato, recuperando a tassazione la relativa somma, l’Ufficio non può, dopo la definizione, esigere con un successivo atto della riscossione il pagamento integrale di quella stessa somma, poiché la definizione preclude che la stessa pretesa, già compresa nella lite definita, sia nuovamente azionata per l’intero con un atto della riscossione.
La definizione agevolata non attribuisce al contribuente un titolo sostanziale ulteriore, rispetto a quello derivante dalla legge di condono, e non trasforma, di per sé, in incontestabile un credito d’imposta la cui spettanza sia stata disconosciuta dall’A.F. Con riguardo ai crediti d’imposta vantati dal contribuente in relazione a periodi oggetto di definizione agevolata e disconosciuti dall’A.F., il condono opera sul debito fiscale e non sui crediti del contribuente, sicché esso non rende incontestabili le pretese di rimborso e non impedisce all’A.F. di contestarne la debenza (Cass., Sez. U., 6 luglio 2017, n. 16692Cass. 30 settembre 2020, n. 20829). Pertanto, il contribuente non può utilizzare la definizione agevolata come titolo per ottenere o consolidare un rimborso estraneo all’oggetto della lite definita, e l’A.F. conserva il potere di verificare e contestare la spettanza dei crediti chiesti a rimborso.

CONSOLIDATO FISCALE

Consolidato nazionale

Il gruppo di società non è soggetto d’imposta autonomo – Cass., Sez. trib., Ord. 29 luglio 2026, n. 24207

L’Ufficio contesta la deducibilità degli interessi passivi non pagati dalla consolidata per rinuncia al credito da parte della consolidante.
Nel consolidato fiscale, il gruppo di società non assume la qualifica di autonomo soggetto d’imposta, per cui la tassazione su base consolidata non prevede alcuna deroga all’obbligo, per ciascuna società facente parte del consolidato, di determinare il proprio reddito secondo le regole ordinarie.
Nella determinazione del reddito di impresa, l’utile economico rilevante è solo quello effettivamente ritratto dal contribuente e non pure quello ricavato da altri soggetti di cui quello si sia avvalso per realizzare un’operazione economica, dovendosi escludere che la partecipazione societaria di un soggetto a un altro consenta di annullare, neppure a fini fiscali, la soggettività del partecipato e, quindi, di contestare l’attribuzione allo stesso (e non già al partecipante) dei risultati economici prodotti dall’attività imprenditoriale posta in essere dal partecipato stesso (Cass. 13 maggio 2009, n. 10981).
L’imputazione a titolo di interessi attivi in capo alla consolidante non azzera l’effetto della deduzione degli stessi in capo alla consolidata, perché non necessariamente si traduce in un maggiore reddito imponibile della prima e, quindi, in una maggiore imposta. In virtù delle norme di tassazione degli interessi, l’imputazione di un maggiore importo a titolo di interessi attivi può avere determinato il beneficio di un incremento del limite quantitativo di deduzione dei propri interessi passivi, giacché gli interessi passivi sono deducibili in misura corrispondente agli attivi e, solo per la parte eccedente, entro il 30% del ROL (art. 96 del TUIR).
Pertanto, possono essere oggetto di deduzione solo i costi e le spese effettivamente sostenuti, e non è, quindi, possibile ritenere che il mancato pagamento di un componente negativo possa diventare ininfluente, allorché il corrispondente ricavo sia stato dichiarato e tassato dal creditore (consolidante) della prestazione.

IMPOSTE INDIRETTE

Imposte ipotecaria e catastale

Compravendita di fabbricati da demolire – Cass., Sez. trib., Ord. 30 giugno 2026, n. 22504

Si lamenta errata applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale anziché fissa alla compravendita del terreno con sovrastante fabbricato da demolire.
In materia di imposte ipotecarie e catastali, secondo una ricostruzione uniforme ai fini delle imposte sia dirette, che indirette, va escluso che la compravendita di un fabbricato da demolire possa riqualificarsi come vendita di area edificabile quando tale operazione sia economicamente indipendente, anche se l’intenzione delle parti sia di procedere alla totale o parziale demolizione dell’immobile e, quindi, alla sua ricostruzione o alla costruzione di un nuovo fabbricato (Cass. ord. 9 dicembre 2021, n. 39133).
La distinzione fra edificato e non ancora edificato si pone in termini di alternativa esclusiva che non ammette un tertium genus; la cessione di un edificio non può essere riqualificata come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l’edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria del lotto su cui insiste; nella cessione di edificio, la pattuizione delle parti di demolire e ricostruire, anche con ampliamento di volumetria, non può essere riqualificata come cessione di terreno edificabile; il potere dell’A.F. di riqualificare un negozio giuridico in ragione dell’operazione economica sottesa trova limite nell’indicazione precisa e tassativa del legislatore, ove ha previsto per la cessione di edifici un regime fiscale/temporale e per la cessione di terreni edificabili un diverso regime fiscale (Cass., Sez. 6-5, 8 febbraio 2021, n. 3006).

IRAP

Rimborsi

Termine di rimborso dell’IRAP chiesto da banche – Cass., Sez. trib., Sent. 28 luglio 2026, n. 24175

Una banca che ha versato gli acconti IRAP con il metodo storico sostiene che il termine per il rimborso non decorre dal versamento in acconto, poiché solo al momento del saldo vi è la certezza del relativo diritto.
In caso di determinazione degli acconti IRAP secondo il metodo storico (cioè sulla base del quantum versato per l’anno precedente; art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001), il termine di decadenza (48 mesi ex art. 38 del D.P.R. n. 602/1973) dal diritto al rimborso dell’eventuale eccedenza – in forza della deducibilità delle svalutazioni dei crediti operate negli esercizi precedenti al 2005, prevista dall’art. 6, comma 1, lett. n), del D.Lgs. n. 446/1997 (dove contemplava la possibilità di dedurre nei periodi d’imposta successivi la parte eccedente la percentuale prevista dalla norma; i cd. noni pregressi) – decorre dal momento del versamento del saldo (o, in caso di mancato versamento del saldo, dal giorno in cui quest’ultimo andava eseguito).
In relazione ai rimborsi dell’IRAP versata dal 2005 al 2007 rileva (ord. 22 settembre 2025, n. 25872 e n. 25874), l’affidamento del contribuente (che si sia adeguato alle indicazioni fornite dall’ADE), fissando nella data del versamento del saldo il dies a quo del termine per il rimborso. Identica soluzione in relazione a IRAP versata in acconto in importi determinati secondo il metodo storico (Cass. ord. 4 maggio 2023, n. 11783).
In caso di utilizzo del metodo storico, il contribuente versa una somma in misura determinata ex lege (per relationem a quella dell’anno precedente, con o senza un differenziale percentuale); nel relativo calcolo, non possono entrare i cd. noni pregressi, pena il mancato rispetto del dato normativo (e la perdita dei connessi benefici). Solo al momento del saldo si realizza il versamento indebito da parte del contribuente; solo da tale momento può decorrere il termine di 48 mesi per il rimborso dell’eccedenza pagata.
Stessa conclusione si trae nel caso in cui nessuna somma sia versata a titolo di saldo, essendo già sufficiente l’importo versato in acconto a coprire l’intera imposta dovuta; anche in tale caso, il versamento dell’acconto (in eccedenza rispetto al dovuto) diventa definitivo solo quando il saldo avrebbe dovuto essere versato.

PROCESSO TRIBUTARIO

Giudicato

Sentenza penale di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste – Cass., Sez. trib., Ord. 24 giugno 2026, n. 21632

Si eccepisce il valore della sentenza penale di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.
Perché una sentenza penale di non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste – emessa dall’ufficio GUP del Tribunale, in relazione al reato di cui all’art 2 del D.Lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), che era stato contestato al legale rappresentante della società, in virtù dell’accertamento oggetto del giudizio tributario – abbia efficacia appunto nel processo tributario, deve esservi prova dell’irrevocabilità della sentenza, solo in questa ipotesi potendosi richiamare la disciplina prevista dall’art. 21-bis dello stesso decreto.

Prove

Prova testimoniale – Cass., Sez. trib., Ord. 3 agosto 2026, n. 24407

Un contribuente eccepisce di avere chiesto – sia in primo, che in secondo grado – la prova testimoniale, senza che i giudici si pronunciassero in merito ed evidenzia che tale prova dimostrerebbe le proprie tesi.
La disciplina della prova testimoniale nel processo tributario non è irragionevole, in quanto riconducibile alla specificità del suo oggetto, costituito dall’impugnazione di un atto impositivo adottato in materia fiscale, dove la condotta del contribuente è tipizzata e scandita da una serie di adempimenti formali, a partire dall’obbligo di dichiarazione e alla sua corretta compilazione fino agli obblighi di versamento delle imposte.
Il limite della prova testimoniale nell’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992, alla formulazione scritta con le forme dell’art. 257-bis c.p.c. è conforme alla specificità del processo tributario, scritto e documentale.
Anche nella prospettiva della Corte EDU non emergono criticità in punto di equità, dato che non solo la disciplina sulla prova testimoniale ex art. 7, comma 4, è astrattamente applicabile a tutte le parti, ma anche eventuali dichiarazioni di terzi ai verificatori, al pari di quelle precostituite e prodotte dal contribuente, assumono (identico) valore indiziario (Cass. 19 novembre 2018, n. 29757; Cass. 30 ottobre 2024, n. 28022).
Per denunciare, in sede di legittimità, la violazione dell’art. 7, comma 4, non è sufficiente che la parte lamenti che i capitoli di prova testimoniale richiesti siano astrattamente idonei a dimostrare le proprie tesi. La valutazione di astratta idoneità non condiziona l’ammissibilità della prova testimoniale nel processo tributario, occorrendo, piuttosto, allegare e dimostrare la sua necessità ai fini della decisione. Quest’ultima non attiene a una valutazione di congruenza tra fatto rilevante ai fini della decisione e le circostanze su cui deve vertere la prova testimoniale, ma su un più ristretto sindacato di necessità della prova testimoniale ai fini della decisione, con una valutazione sostanzialmente rimessa al giudice di merito, esente dal sindacato di legittimità, ove non sia connotata da manifesti profili di illogicità.

Revocazione

Corti competenti nella revocazione – Cass., Sez. trib., Ord. 17 luglio 2026, n. 23420

L’Agenzia eccepisce che l’azione revocatoria spetti anche alle Corti di merito. Inoltre, la svista dei giudici dell’appello – i quali hanno ritenuto che la notifica dell’appello fosse avvenuta a mezzo posta, mentre dagli atti emergeva che era stata eseguita con messo abilitato – rientrava nell’ambito dell’errore revocatorio.
La CTR ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione per revocazione, sostenendo che l’Ufficio ha contestato l’esistenza di un errore di fatto, dove invece si configura un errore di diritto e, soprattutto, che l’azione revocatoria di cui all’art. 395, primo comma, n. 4), c.p.c., può essere proposta solo dinanzi alla Cassazione, non spettando alle CTR.
L’art. 398 c.p.c. dispone che la revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; gli artt. 6465 del D.Lgs. n. 546/1992, in armonia con tale disposizione generale, prevedono l’impugnazione per revocazione delle sentenze nei casi previsti dall’art. 395 c.p.c. dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado che ha pronunciato la sentenza impugnata.
E’ inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa sentenza oggetto di revocazione, poiché la violazione degli artt. 22 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992 – avendo l’Ufficio correttamente notificato l’atto di appello ex art. 137 c.p.c. tramite messo speciale autorizzato a mani proprie del difensore domiciliatario, il quale ha sottoscritto per ricevuta la relata di notifica depositata nella segreteria della Commissione unitamente all’atto d’appello, così completando l’iter notificatorio – costituisce vizio che può essere censurato (ed emendato) solo in base all’art. 395, n. 4), c.p.c., cioè con l’impugnazione della sentenza per revocazione innanzi allo stesso giudice che l’ha emessa (Cass. sent. 31 maggio 2016, n. 11346).

RISCOSSIONE

Cartella esattoriale

PEC da indirizzo non istituzionale – Cass., Sez. trib., Ord. 15 luglio 2026, n. 23264

Si eccepisce l’inesistenza della notifica a mezzo PEC della cartella, perché la PEC del mittente deve provenire un indirizzo risultante da pubblici registri.
La notifica effettuata a mezzo PEC da una PA, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all’oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all’art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l’Indice di cui all’art. 6-ter del D.Lgs. n. 82/2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass., sez. un. 18 maggio 2022, n. 16979).
In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorrendo, invece, che il contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass. 3 luglio 2023, n. 18684; Cass. ord. 12 giugno 2025, n. 15710).

TRIBUTI LOCALI

ICI

Valore di terreno attribuito da delibera comunale – Cass., Sez. trib., Ord. 11 giugno 2026, n. 19118

Un contribuente contesta il valore attribuito al terreno dalla deliberazione del Consiglio Comunale, peraltro con effetto retroattivo, lamentando che non sia stata ammessa una consulenza tecnica d’ufficio.
Il giudizio sulla necessità e utilità di fare ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile per cassazione solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della doppia conforme di cui al comma quarto dell’art. 360 cit. (Cass., Sez. L., 25 agosto 2023, n. 25281).
Inoltre, le delibere adottate ex art. 59 del D.Lgs. n. 446/1997 – con cui i Comuni predeterminano periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili – svolgono funzione analoga a quella degli studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei redditometri o coefficienti di reddito e di ricavi previsti dal D.L. n. 69/1989, e atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall’A.F. al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari ISTAT, in cui è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti (Cass. 3 maggio 2019, n. 1164330 ottobre 2018, n. 27572; 12 giugno 2018, n. 15312; 13 marzo 2015, n. 506824 gennaio 2013, n. 166130 giugno 2010, n. 1555527 luglio 2007, n. 16702; 3 maggio 2005, n. 9137).
In ragione della loro natura (non imperativa) e funzione (probatoria), tali delibere possono essere utilizzate anche con riferimento ad annualità anteriori a quella della loro adozione (Cass. 12 giugno 2018, n. 15312; Cass. 13 marzo 2015, n. 5068Cass. 7 maggio 2010, n. 11171Cass. 3 maggio 2005, n. 9135) e non precludono la rideterminazione della base imponibile dell’imposta, ove l’A.F. venga in possesso di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche (Cass. 3 maggio 2019, n. 11643).

TARES/TARI

Proporzionalità della riduzione tariffaria – Cass., Sez. trib., Sent. 31 luglio 2026, n. 24326

Si censura la disciplina regolamentare per contrasto con la proporzionalità della riduzione tariffaria alla quantità di rifiuti (e dunque alle spese sostenute) che si dimostri di avere avviato a recupero.
In tema di TARES e di TARI, la riduzione tariffaria prevista dall’art. 14, comma 18, del D.L. n. 201/2011, e dall’art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013, deve essere proporzionale alla quantità di rifiuti derivanti da utenze non domestiche che il produttore dimostri di avere avviato (ratione temporis) a recupero o a riciclo, così che la fissazione di un limite massimo alla riduzione tariffaria, non previsto dal legislatore, altera il criterio di proporzionalità e non è, quindi, consentita, sicché il regolamento comunale che lo introduca è, in parte qua, illegittimo e va disapplicato, anche d’ufficio.
Il Comune, nella sua potestà regolamentare in materia tributaria, da esercitare in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanzia pubblica e del sistema tributario, ex art. 119, secondo comma, Cost., è tenuto a riconoscere riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alla quantità dei rifiuti speciali assimilati che siano stati avviati al riciclo (Cass. 24 febbraio 2023, n. 5786). Tale ordine di ragioni è estensibile alla stessa disciplina delineata, in tema di TARES, dall’art. 14, comma 18, del D.L. n. 201/2011, cit., per di più nel rinvio delle due discipline all’art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999.

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