2° Contenuto Riservato: Fringe benefit auto ad uso promiscuo: novità Decreto “Omnibus”

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Conferme e integrazioni delle disposizioni sulla tassazione in busta paga; maggiorazioni introdotte

DI ANDREA AMANTEA | 7 SETTEMBRE 2026

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, c.d. Decreto “Omnibus” pubblicato nel s.o. della G.U. dell’11 agosto 2026, è intervenuto anche in materia di tassazione in busta paga del fringe benefit da tassare in capo al lavoratore dipendente per l’assegnazione dell’auto aziendale ai fini di un utilizzo promiscuo, riscrivendo la normativa di riferimento. Per rimanere aggiornato iscriviti al Webinar Come Fare del 15 settembre “Come gestire fiscalmente i fringe benefit dei lavoratori dipendenti” con Stefano Rossetti.

Auto aziendali ad uso promiscuo: la tassazione in capo al dipendente

L’art. 51, comma 4, lett. a), D.P.R. n. 917/1986, nel definire il regime fiscale degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo da imprese e professionisti ai dipendenti/co.co.co, prevede per gli stessi:

  • in deroga al generale criterio di tassazione dei fringe benefit basato sul loro “valore normale”,
  • un criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione,
  • determinato in base all’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale – che prescinde dall’effettivo utilizzo del mezzo – di 15.000 km, calcolato in base al costo chilometrico definito annualmente con specifiche tabelle dell’ACI, riferiti a detta percorrenza al netto di eventuali riaddebiti effettuati dal datore di lavoro al dipendente.

Dunque, direttamente dalle tabelle pubblicate annualmente dall’ACI, è possibile individuare in capo al dipendente, il fringe benefit auto che concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente da tassare con le aliquote ordinarie IRPEF. Il fringe benefit va ragguagliato al periodo di assegnazione del bene indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.

Prima dell’intervento della Legge n. 160/2019, Legge di Bilancio 2020, per determinare il fringe benefit si assumeva il 30% del suddetto valore convenzionale desumibile dalle tabelle ACI.

La Legge n. 160/2019, Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 632-633), per le assegnazioni di veicoli di nuova immatricolazione (cioè immatricolati dal 1° luglio 2020), concessi a partire dal 1° luglio 2020, è intervenuta sulla tassazione del fringe benefit in parola:

  • mantenendo la tassazione forfetaria e
  • il riferimento alle tabelle ACI.

Ciò che è cambiato è la misura percentuale assunta rispetto alla percorrenza convenzionale desumibile dalle tabelle ACI.

La misura percentuale assunta ai fini della tassazione cresce all’aumentare dei livelli inquinanti dell’auto assegnata al dipendente.

Percorrenza convenzionale ACI da tassare
Livelli di emissioni inquinanti (emissione di anidride carbonica)Fringe benefit
Non superiori a 60 per chilometro (g/km di CO2)25% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI
Veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km30%
Veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 g/km ma non a 190 g/kmPer il 2020Dal 2021
40%50%
Superiori a 190 g/km50% 60%

La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 48, Legge n. 207/2024), successivamente, per i veicoli:

  • immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025,
  • concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025,
  • assegnati ossia consegnati ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025,
  • ha introdotto un criterio di tassazione basato sulla tipologia di alimentazione del veicolo, variabili tra un minimo del 10% ad un massimo del 50%.

Successivamente, l’art. 6, comma 2-bis, del D.L. n. 19/2025, c.d. Decreto “bollette” ha previsto che la “vecchia” disciplina in vigore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 continui ad operare per i veicoli:

  1. concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2024;
  2. ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e assegnati per l’utilizzo promiscuo del dipendente tra il 1° gennaio 2025 ed il 30 giugno 2025.

Con la circolare n. 10/E/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • la lett. a) si applica:
    • ai veicoli immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024,
    • i quali fino alla naturale scadenza dei predetti contratti saranno soggetti al regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2024;
  • con riferimento ai veicoli di cui alla lett. b):
    • affinché la vecchia disciplina trovi applicazione, è necessario che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto.

In occasione della speciale edizione Telefisco del 18 settembre 2025 l’Agenzia delle Entrate ha aggiunto che le auto già in disponibilità dell’impresa alla fine del 2024, ma con contratto di assegnazione al dipendente stipulato per la prima volta nel 2025 e consegna entro giugno 2025, possono usufruire del regime di tassazione del fringe benefit più favorevole.

Ciò permette di evitare penalizzazioni per le aziende e i lavoratori relativamente a veicoli ordinati nel 2024 ma assegnati dopo inizio 2025.

Telefisco 18 settembre 2025
Coesistenza dei due regimi- Criterio della tassazione più favorevole• Veicolo, ordinato entro il 31 dicembre 2024,
• immatricolazionestipulazione del contratto e consegna dal 1° gennaio al 30 giugno 2025,
• si applica la più favorevole disciplina introdotta dal citato comma 48, in considerazione del fatto che i requisiti previsti per accedere alla nuova disciplina si sono comunque tutti verificati nel 2025 (trattasi, ad esempio, dei veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica, elettrici ibridi plug in o dei veicoli con emissione di anidride carbonica superiore a 190 g/km).
Rinnovi contrattualiConsiderato che non danno luogo ad una novazione soggettiva o oggettiva, rimane applicabile la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione dell’originario contratto, fino alla naturale scadenza della proroga medesima, purché alla data della stipula risultino soddisfatti i requisiti normativamente previsti.
Riassegnazione dello stesso veicoloOpera la disciplina applicabile in base alle disposizioni vigenti al momento della nuova assegnazione.
Criterio del Valore normaleNel caso in cui la situazione specifica non rientri nelle casistiche disciplinate dal legislatore: si prende a riferimento il valore normale dei beni/servizi di cui all’art. 9 TUIR (dunque alle tariffe di autonoleggio di leasing a lungo termine) per la sola parte riferibile all’uso privato del veicolo, scorporando quindi dal suo valore normale l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.

L’intervento del Decreto “Omnibus”. Le nuove regole di tassazione del fringe benefit

Il D.Lgs. n. 148/2026 (“Omnibus”), con l’art. 2, non ha semplicemente ritoccato le percentuali del fringe benefit auto: ha riscritto il meccanismodell’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR dal 2026 e ha anche sistemato il passaggio dai regimi 2020-2025.

In sostanza, il nuovo Decreto di riforma fiscale

  • ha mantenuto il criterio convenzionale basato su 15.000 km per costo chilometrico ACI, confermando le percentuali del 50%, 20% e 10% a seconda del tipo di alimentazione del veicolo;
  • ha introdotto due nuove maggiorazioni del fringe benefit: dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore come sopra determinato è incrementato del 50%; inoltre scatterà un aumento del 5% del valore del fringe benefit fin dal primo anno di assegnazione per accessori o allestimenti (optional) non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore;
  • ha rivisto la disciplina transitoriaestendendo la clausola di salvaguardia ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo entro il 31 dicembre 2025, anziché entro il 30 giugno 2025.

Rispetto al primo punto, il Decreto interviene sull’art. 51, comma 4, lett. a), D.P.R. n. 917/1986 e sull’art. 53, comma 6, lett. a), del D.Lgs. n. 117/2026, in prima battuta confermando le percentuali di concorrenza al reddito della percorrenza convenzionale desumibile dalle tabelle ACI.

Tuttavia, si prevede l’aumento:

  • del 50% del fringe benefit dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione del veicolo;
  • del 5%, in presenza di optional ossia accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle e non direttamente acquistati dal lavoratore.

Ai fini della determinazione del fringe benefit dell’auto aziendale concessa in uso promiscuo, oltre a quelle per la mera concessione dell’auto, rileveranno anche le somme eventualmente addebitate al dipendente per accessori e allestimenti del veicolo le quali sono portate in diminuzione del valore convenzionale secondo il nuovo art. 51, comma 4, lett. a), TUIR.

Nei fatti: l’aumento del 5% scatterà solo se il valore desumibile dalle tabelle ACI non tiene conto degli optional aggiuntivi che caratterizzando il veicolo assegnato al dipendente (le tabelle ACI considerano già le varie versioni del modello di auto assegnabile al dipendente).

Si ricorda che nella Risposta n. 233/2025 l’Agenzia delle Entrate aveva avuto modo di chiare che le somme addebitate al lavoratore potevano essere dedotte dal valore convenzionale solo se riferite a componenti di costo che concorrono al valore individuato dall’ACI.

Nell’ipotesi in cui il dipendente versi delle somme per la fruizione di altri benefit, ad esempio eventuali optional di cui è dotato il mezzo non ricompresi nei valori definiti dall’ACI, le stesse non potranno essere portate in diminuzione del valore convenzionale.

Ora invece, viene superata tale impostazione:

  • le somme trattenute al dipendente per accessori e allestimenti sono espressamente considerate in diminuzione nella determinazione del valore convenzionale; inoltre,
  • se tali accessori o allestimenti non sono valorizzati nelle tabelle ACI e non sono direttamente acquistati dal lavoratore, il valore del fringe benefit è incrementato del 5%.

Nei fatti: dopo aver quantificato il valore del fringe benefit, si scomputa l’ammontare complessivo addebitato al dipendente (sia per l’utilizzo dell’auto che per gli optional) e si ottiene l’importo da assoggettare a tassazione in busta paga.

A ogni modo, alla luce delle incertezze operative evidenziate nella suddetta Risposta n. 233/205, il legislatore prevede che sono fatti salvi i comportamenti, assunti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025, riguardanti le modalità di tassazione degli optional; non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.

Decorrenza e impatti sulle norme in vigore

Il Decreto “Omnibus” sostituisce il comma 48-bis della Legge n. 207/2024 stabilendo anzitutto che continua ad applicarsi l’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR nel testo vigente al 31 dicembre 2024 (disciplina basata sulle emissioni di CO₂) ai veicoli:

  • concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024 (consegnati);
  • nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (la vecchia scadenza era fissata al 30 giugno 2025), ciò al fine di escludere l’applicazione del criterio del valore normale. Si veda la relazione illustrativa sul Decreto in esame.

Così ad esempio, post Decreto “Omnibus”, non si applicherà il valore normale ma la disciplina basata sulle emissioni di CO per i veicoli

  • ordinati entro il 31 dicembre 2024,
  • concessi in uso promiscuo con contratti stipulati nel 2024,
  • immatricolati nel 2025 e
  • consegnati al lavoratore dopo il 30 giugno 2025 ma entro la fine dello stesso anno a luglio 2025.

In tal caso non può trovare applicazione la disciplina, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 l0002024123000207, in quanto i requisiti della sottoscrizione del contratto, dell’immatricolazione e della consegna non si verificano tutti nel 2025.

Percorrenza convenzionale ACI da tassare
Livelli di emissioni inquinanti (emissione di anidride carbonica)Fringe benefit (% rispetto all’importo convenzionale tabelle ACI)
Non superiori a 60 per chilometro (g/km di CO2)25% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI.
Veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km30%
Veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 g/km ma non a 190 g/kmPer il 2020Dal 2021
40%50%
Superiori a 190 g/km50% 60%

Nei fatti per i suddetti veicoli rimangono nel vecchio sistema basato sulle emissioni di CO₂ come da clausola di salvaguardia prevista dal Decreto “bollette”.

Il vecchio regime opera però:

  • fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.
  • dopo tale data il valore del fringe benefit determinato secondo la vecchia disciplina viene maggiorato del 50%.

Si tenga conto che, dal 1° gennaio 2026, anche ai veicoli coperti dalla salvaguardia si applica il quarto periodo del nuovo art. 51, comma 4, lett. a), TUIR.

Di conseguenza, se vi sono optional ossia accessori/allestimenti:

  • non valorizzati nelle tabelle ACI;
  • non acquistati direttamente dal lavoratore;
  • il valore del fringe benefit è incrementato del 5%.

Le novità in esame valgono quindi anche per le auto rimaste nel vecchio “regime CO₂” anche in ipotesi di riassegnazione del veicolo ad altro dipendente.

Considerato che nessun intervento si registra circa la precedente clausola di salvaguardia di cui al comma 633 della Legge n. 160/2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati (e veicoli assegnati) entro il 30 giugno 2020, chi scrive ritiene che continuerà ad applicarsi la percentuale del 30% della percorrenza convenzionale definita dall’ACI senza che si applichino le nuove maggiorazioni per vetustà del veicolo o per optional “non valorizzati”.

Fringe benefit auto – decorrenza e clausola di salvaguardia

Art. 2, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 – art. 1, comma 48-bis, Legge n. 207/2024

Dal 2026 occorre verificare, nell’ordine:

  • se il veicolo rientra nella salvaguardia;
  • la data di prima immatricolazione ai fini dell’eventuale +50%;
  • la presenza di accessori o allestimenti rilevanti ai fini del +5%.
CasoDate/requisiti da verificareRegime fino al 2025Regime dal 2026
1
Vecchio 30%
Contratto: stipulato entro il 30 giugno 2020.
La clausola è quella dell’art. 1, comma 633, Legge n. 160/2019.
30% dell’importo corrispondente a 15.000 km ACI, al netto delle somme trattenute al dipendente.Il D.Lgs. n. 148/2026 non modificail comma 633: continua il vecchio regime per i rapporti coperti dalla clausola. L’esclusione delle nuove maggiorazioni (+50% e +5%) è una conclusione interpretativa, non una previsione espressa.
2
Immatricolazione ante 1° luglio 2020 e contratto successivo
Immatricolazioneentro il 30 giugno 2020.
Contratto di concessionedal 1° luglio 2020.
È il caso esaminato dalla risoluzione n. 46/E/2020. 
Non operano né il vecchio 30% del comma 633 né il regime CO₂ introdotto dal 1° luglio 2020. Il benefit è valorizzato al valore normale ex art. 9 TUIR per la sola quota riferibile all’uso privato, scorporando l’utilizzo aziendale.Dal 2026 il nuovo art. 51, comma 4, lett. a), non richiede più la “nuova immatricolazione” né una specifica data del contratto. In assenza di una clausola di salvaguardia applicabile, trova quindi applicazione il nuovo criterio convenzionale 50%-20%-10%.*
3
Veicoli 1° luglio 2020-31 dicembre 2024
Immatricolazione + contratto + consegna: nel periodo 1° luglio 2020-31 dicembre 2024, secondo il combinato disposto ricostruito dalla circolare n. 10/E/2025. Regime CO₂ vigente al 31 dicembre 202425%, 30%, 50% o 60% dell’importo ACI su 15.000 km, in funzione delle emissioni.Il nuovo comma 48-bis conserva il regime CO₂. Dopo il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore è aumentato del 50%Dal 1° gennaio 2026 si applica anche il +5% per optional/allestimenti, se ricorrono i presupposti.
4
Ordine entro 31 dicembre 2024 + consegna nel 2025
Ordine: entro 31 dicembre 2024.
Consegna: nel 2025 (termine esteso dall’“Omnibus” al 31 dicembre 2025).
La circolare n. 10/E/2025, sul testo previgente, richiede inoltre la sussistenza degli ulteriori requisitidi immatricolazione e stipula del contratto previsti dal regime vigente al 31 dicembre 2024.
Regime CO₂ salvaguardato. Per le fattispecie del primo semestre 2025 in cui ricorrevano anche tutti i requisiti del nuovo regime 2025, la circolare n. 10/E/2025 ha ammesso l’applicazione della disciplina più favorevole.Resta il regime CO₂ del nuovo comma 48-bis; dopo il quinquennio +50%Dal 2026 anche +5% optional. La riassegnazione del medesimo veicolo ad altro dipendente non fa perdere la salvaguardia.
5
Veicolo 2025 nel comma 48 ma fuori dal comma 48-bis 
Immatricolazione + contratto + consegnadal 1° gennaio 2025.
Salvaguardianon ricorre (tipicamente, ordine successivo al 31 dicembre 2024).
Regime introdotto dalla Legge n. 207/2024: 50% generalità dei veicoli; 20% ibridi plug-in; 10% elettrici a batteria.Per effetto dell’art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 148/2026, dal 2026 si applica il nuovo art. 51: restano 50%-20%-10%, con +50% dopo il quinquennio ed eventuale +5% per optional/allestimenti.
6
Veicolo 2025 fuori sia dal comma 48 sia dal comma 48-bis 
Nel 2025 non ricorrono tutti i requibsiti del regime 50%-20%-10% e non ricorrono quelli della salvaguardia.Valore normale ex art. 9 TUIR per la sola quota di uso privato, secondo la circolare n. 10/E/2025. Il comma 5 dell’art. 2 D.Lgs. n. 148/2026 dispone espressamente l’applicazione dal 2026 del nuovo art. 51 anche a questi veicoli: 50%-20%-10%, con eventuali +50% e +5%Nessuna rideterminazione retroattiva del 2025.
7
Nuova concessione dal 2026
Consegna/concessionedal 1° gennaio 2026.
Nuovo art. 51: 50% generalità; 20% ibridi plug-in; 10% elettrici a batteria, applicati all’importo ACI su 15.000 km, al netto delle somme trattenute+50% dopo il 31 dicembre del 5° anno successivo alla prima immatricolazione; +5% per optional/allestimenti non valorizzati ACI e non acquistati dal lavoratore.
* La conclusione sul passaggio al nuovo art. 51  dal 2026 discende dalla decorrenza generale dell’art. 2, commi 1 e 5, D.Lgs. n. 148/2026 e dall’assenza, per tale fattispecie, delle clausole di salvaguardia dei commi 633 e 48-bis.
Esempio quinquennio: prima immatricolazione 2022 → anni successivi 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027 → maggiorazione del 50% dal 1° gennaio 2028.

Effetti da verificare dal 2026

EventoEffetto
Dopo il 31 dicembre del 5° anno successivo alla prima immatricolazione+50% del valore del fringe benefit determinato secondo il regime base applicabile.
Optional/allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore+5% del valore del fringe benefit; dal 2026 la regola si applica espressamente anche ai veicoli del comma 48-bis. 
Riassegnazione ad altro dipendente di veicolo del comma 48-bis  La salvaguardia continua per espressa previsione del nuovo comma 48-bis. 
Proroga senza novazione soggettiva o oggettivaLa circolare n. 10/E/2025 mantiene la disciplina fiscale del contratto originario, se i requisiti erano soddisfatti alla stipula.

Riferimenti normativi:

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51;
  • Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 632-633; 
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 48 e 48-bis; 
  • D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, art. 2; 
  • D.L. 28 febbraio 2025, n. 19, conv. con modif. dalla Legge 24 aprile 2025, n. 60, art. 6. 

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