COMMENTO – INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
DI DANIELE BONADDIO | 6 NOVEMBRE 2026
Con il Messaggio n. 3408 del 23 ottobre 2026, l’INPS interviene sulle procedure informatiche utilizzate per gestire l’incentivo al posticipo del pensionamento, con particolare riferimento agli applicativi UNICARPE e FELPE.
L’intervento riguarda la gestione amministrativa della misura che consente ai lavoratori dipendenti, in possesso di determinati requisiti pensionistici, di continuare l’attività lavorativa beneficiando della corresponsione in busta paga della quota di contribuzione previdenziale normalmente posta a loro carico.
La novità deve essere letta alla luce della disciplina introdotta dalla Legge n. 197/2022 e successivamente modificata, da ultimo, dalla Legge di Bilancio 2026 . Occorre distinguere due aspetti: le condizioni normative per accedere all’incentivo e le procedure informatiche utilizzate dall’INPS per verificarne e gestirne la spettanza. L’aggiornamento degli applicativi interviene su quest’ultimo profilo e non deve essere interpretato, di per sé, come l’introduzione di un nuovo beneficio pensionistico.
Premessa
L’INPS, con il Messaggio n. 3408 del 23 ottobre 2026, ha comunicato chiarimenti importanti per chi accede alla pensione dopo aver fruito dell’esonero contributivo legato all’incentivo al posticipo del pensionamento, previsto dalla Legge n. 197/2022, insieme ad altre agevolazioni contributive.
Il punto centrale è questo: fino ad ora, in presenza di cumulo tra incentivo al posticipo e altre agevolazioni, la pensione veniva liquidata solo in via provvisoria.
Ora l’INPS segnala l’aggiornamento della procedura Unicarpe-Felpe, con la possibilità di arrivare alla liquidazione definitiva e alla ricostituzione contributiva per le gestioni interessate.
L’aggiornamento delle procedure UNICARPE-FELPE
Il principale chiarimento attribuito al Messaggio INPS n. 3408/2026 riguarda le pensioni dei lavoratori che hanno usufruito dell’incentivo al posticipo del pensionamento, anche in presenza di ulteriori agevolazioni contributive.
In particolare, l’INPS ha aggiornato la procedura UNICARPE-FELPE per gli iscritti:
- al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD);
- alle Gestioni esclusive IPOST e Ferrovie dello Stato.
L’aggiornamento consente di superare alcune limitazioni operative precedentemente riscontrate nella liquidazione delle prestazioni.
| Operazione | Situazione precedente | Dopo l’aggiornamento |
| Prima liquidazione della pensione | Possibile liquidazione provvisoria nelle fattispecie interessate | Gestione a regime |
| Trasformazione da provvisoria a definitiva | Presenza di riserve nella definizione | Procedura aggiornata |
| Ricostituzione contributiva | Gestione non ancora pienamente operativa | Funzionalità disponibile |
| Gestioni interessate | FPLD, IPOST e Ferrovie dello Stato | Aggiornamento UNICARPE-FELPE |
L’aspetto più rilevante consiste nella possibilità di procedere alla:
– prima liquidazione;
– trasformazione delle pensioni provvisorie in definitive;
– ricostituzione contributiva attraverso gli applicativi aggiornati.
L’intervento assume particolare importanza per le posizioni nelle quali l’incentivo al posticipo del pensionamento si è sovrapposto ad altre agevolazioni contributive.
Il problema delle pensioni liquidate provvisoriamente
Il nuovo intervento si collega alle indicazioni contenute nel Messaggio INPS n. 1551/2025.
In precedenza, nelle fattispecie di cumulo con un’ulteriore agevolazione contributiva, la pensione poteva essere liquidata soltanto in via provvisoria, utilizzando un montante contributivo determinato sulla base della quota a carico del datore di lavoro. Questa modalità consentiva di procedere alla liquidazione della prestazione, rinviando però la definizione completa della posizione contributiva.
L’aggiornamento degli applicativi consente ora di gestire le operazioni necessarie al superamento della provvisorietà per le gestioni espressamente interessate.
La liquidazione definitiva non comporta automaticamente un aumento. La trasformazione di una pensione da provvisoria a definitiva non deve essere confusa con il riconoscimento automatico di un incremento dell’assegno.
L’effetto economico dipende dalla posizione assicurativa individuale e dalle regole di valorizzazione dei contributi applicabili.
L’aggiornamento informatico rende possibile la definizione delle pratiche, ma non introduce una rivalutazione generalizzata dei trattamenti.
Come funziona l’incentivo al posticipo del pensionamento
L’incentivo è disciplinato dall’art. 1, comma 286, della Legge n. 197/2022, successivamente modificato dalla Legge n. 207/2024 e prorogato per il 2026 dalla Legge n. 199/2025.
Il lavoratore dipendente che ha maturato i requisiti previsti e decide di continuare a lavorare può rinunciare all’accredito della quota contributiva IVS a proprio carico.
L’importo corrispondente viene erogato direttamente in busta paga dal datore di lavoro e non concorre alla formazione del reddito imponibile fiscale.
Resta invece dovuta la quota contributiva a carico del datore di lavoro.
| Elemento | Disciplina |
| Beneficiari | Lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o alle forme sostitutive ed esclusive |
| Meccanismo | Rinuncia all’accredito della quota IVS del lavoratore |
| Effetto sulla retribuzione | Corresponsione dell’importo equivalente in busta paga |
| Trattamento fiscale | Somme non imponibili |
| Contributi datoriali | Restano dovuti |
| Accesso | Domanda del lavoratore e verifica INPS |
La scelta di beneficiare dell’incentivo comporta la rinuncia all’accredito della contribuzione IVS a carico del lavoratore per i periodi interessati.
Ne deriva un vantaggio economico immediato sulla retribuzione disponibile, accompagnato da possibili effetti sulla misura della futura pensione.
Per una valutazione completa occorre quindi considerare sia il beneficio percepito durante la prosecuzione dell’attività sia le conseguenze previdenziali della rinuncia contributiva.
La proroga prevista dalla legge di Bilancio 2026
L’art. 1, comma 194, della Legge n. 199/2025 ha esteso l’incentivo ai lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata ordinaria.
Per il 2026, i requisiti contributivi ordinari sono:
| Lavoratori | Anzianità contributiva |
| Uomini | 42 anni e 10 mesi |
| Donne | 41 anni e 10 mesi |
La disciplina comprende anche le fattispecie già ammesse in base alla normativa precedente, secondo le condizioni illustrate dalla Circolare INPS n. 42 del 3 aprile 2026 .
L’incentivo non è automatico: il lavoratore deve presentare domanda all’INPS, che verifica il possesso dei requisiti e comunica l’esito.
Il datore di lavoro può applicarlo soltanto dopo il riscontro positivo dell’Istituto.
L’incentivo cessa nei casi previsti dalla disciplina, tra cui:
– il conseguimento di una pensione diretta;
– il raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia;
– la revoca della rinuncia contributiva.
Il semplice aggiornamento delle procedure di liquidazione non modifica tali condizioni.
Le conseguenze operative per le sedi INPS e gli intermediari
Il Messaggio n. 3408/2026 assume rilievo soprattutto nella gestione delle pratiche pensionistiche già interessate dall’incentivo.
Per gli operatori, il nuovo assetto consente di utilizzare gli applicativi aggiornati nelle operazioni di prima liquidazione, definizione delle pensioni provvisorie e ricostituzione contributiva.
Per patronati e consulenti previdenziali diventa opportuno individuare le posizioni nelle quali la pensione sia stata liquidata provvisoriamente per la presenza contemporanea dell’incentivo e di ulteriori agevolazioni contributive.
| Verifica | Indicazione operativa |
| Gestione previdenziale | Controllare l’appartenenza a FPLD, IPOST o Ferrovie dello Stato |
| Incentivo fruito | Individuare i periodi di rinuncia alla quota IVS |
| Altre agevolazioni | Verificare eventuali sovrapposizioni contributive |
| Stato della pensione | Distinguere liquidazione provvisoria e definitiva |
| Posizione contributiva | Controllare la corretta valorizzazione dei periodi |
| Eventuali differenze economiche | Valutarle sulla base della ricostituzione effettivamente effettuata |
Riferimenti normativi:
- Legge 29 dicembre 2022 n. 197, art. 1, comma 286
- Legge 30 dicembre 2024 n. 207, art. 1, comma 161
- Legge 30 dicembre 2025 n. 199, art. 1, comma 194
- INPS, Circolare 22 settembre 2023, n. 82
- INPS, Circolare 16 giugno 2025, n. 102
- INPS, Circolare 3 aprile 2026 n. 42
- INPS, Messaggio 23 ottobre 2026, n. 3408
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