2° Contenuto Riservato: Pensione tedesca di sicurezza sociale: imponibile in Italia solo la quota tassabile in Germania

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25 AGOSTO 2026

Con la risposta n. 164/2026, l’Agenzia delle entrate interviene sul trattamento fiscale in Italia di una pensione di sicurezza sociale tedesca percepita da un contribuente di cittadinanza italiana, fiscalmente residente in Italia e già residente in Germania, fornendo una soluzione interpretativa favorevole all’esclusione dalla tassazione italiana della quota di pensione certificata come esente dalle autorità fiscali tedesche.

Il caso riguarda un trattamento pensionistico erogato dall’istituto previdenziale tedesco a fronte di contributi obbligatori versati in relazione a un precedente rapporto di lavoro subordinato svolto in Germania. Il contribuente aveva ricevuto dall’ufficio delle imposte di Neubrandenburg una certificazione relativa alla quota annuale della pensione non assoggettata a imposizione in Germania e chiedeva se tale importo potesse essere sottratto dalla pensione lorda ai fini della determinazione del reddito imponibile in Italia.
L’Agenzia parte dalla disciplina interna, ricordando che per i soggetti fiscalmente residenti in Italia l’art. 3 del TUIR prevede la tassazione del reddito complessivo e che, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. a), rientrano tra i redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere. Tuttavia, nel caso di redditi transnazionali, devono essere applicate le disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania, che prevalgono sulla disciplina interna.

In particolare, l’art. 19, paragrafo 4, della Convenzione disciplina le pensioni e gli altri assegni periodici o non periodici corrisposti in base alla legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato contraente. Per un beneficiario residente in Italia e cittadino italiano, il trattamento pensionistico è soggetto a imposizione esclusiva nello Stato di residenza, quindi in Italia.

La particolarità della fattispecie deriva però dal paragrafo 14, lett. e), del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, che stabilisce che, per i cittadini italiani residenti in Italia che siano stati precedentemente residenti fiscalmente in Germania, l’imposta italiana può essere applicata soltanto sull’ammontare che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca.

Determinante è inoltre l’accordo amichevole Italia-Germania del novembre 2025, efficace dal 1° gennaio 2025, che ha previsto il rilascio da parte dell’ufficio delle imposte di Neubrandenburg di una specifica certificazione, cosiddetta “one time certificate”, contenente la quota della pensione di sicurezza sociale esente secondo la legislazione tedesca.

La conclusione dell’Agenzia è quindi chiara: la quota di pensione certificata come esente in Germania non è soggetta a imposizione in Italia.

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