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25 AGOSTO 2026
Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 ed entrato in vigore il 12 agosto 2026, prosegue il percorso di attuazione della riforma fiscale in materia di tributi regionali e locali. Il provvedimento introduce importanti novità in tre ambiti:
- adempimenti dichiarativi;
- sistema delle sanzioni amministrative, destinato ad allinearsi al Testo unico delle sanzioni tributarie dal 1° gennaio 2027;
- gestione delle rendite catastali oggetto di contenzioso.
Dichiarazione IMU – L’intervento di maggiore impatto operativo è contenuto nell’art. 26 del decreto, che inserisce il nuovo comma 768-bis articolo 1comma 768-bis nell’art. 1 della legge n. 160/2019. La disposizione riscrive la disciplina della dichiarazione IMU, introducendo un modello dichiarativo unico valido per tutti i soggetti passivi e prevedendo che la presentazione avvenga esclusivamente in modalità telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Fino a quando non verrà adottato il nuovo modello, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 29 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 2022 e al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 4 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2023.
Per gli enti non commerciali la dichiarazione deve essere presentata ogni anno, anche in assenza di variazioni.
Nuovo regime sanzionatorio – Il decreto con l’art. 12 interviene anche sul sistema delle sanzioni amministrative applicabili ai tributi regionali e locali, che entrerà in vigore per questa materia dal 1° gennaio 2027.
| Violazione | Fino al 31 dicembre 2026 | Dal 1° gennaio 2027 |
| Omessa dichiarazione | Sanzione dal 100 al 200% del tributo non versato (minimo 50 euro) | Sanzione fissa del 100% del tributo non versato (minimo 50 euro) |
| Dichiarazione infedele | Sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato (minimo 50 euro) | Sanzione del 40% del tributo non versato (minimo 50 euro) |
Termine per gli accertamenti delle rendite impugnate – L’art. 32 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 introduce una disciplina speciale per i fabbricati la cui rendita catastale è stata proposta tramite procedura DOCFA e successivamente rettificata dall’Agenzia delle entrate, quando tale rettifica è oggetto di impugnazione davanti al giudice tributario.
In presenza di un contenzioso catastale, il Comune potrà recuperare la maggiore IMU derivante dalla differenza tra la rendita proposta dal contribuente e quella definitivamente rettificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia catastale, con la sola applicazione degli interessi legali. Entro gli stessi termini, è richiesto dal contribuente il rimborso delle somme versate e non dovute che il comune effettua entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
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