COMMENTO
DI DANIELE BONADDIO | 26 GIUGNO 2026
Con il D.M. 29 maggio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’11 giugno 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha determinato le retribuzioni convenzionali applicabili per l’anno 2026 ai lavoratori italiani operanti all’estero.
Le nuove retribuzioni convenzionali decorrono dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2026 e restano valide fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2026. Il Decreto assume particolare rilievo sia sul piano contributivo sia sul piano fiscale, poiché le retribuzioni convenzionali costituiscono la base di riferimento per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori italiani operanti all’estero e, nei casi previsti, anche per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all’estero.
Premessa
La disciplina trova il proprio fondamento negli articoli 1 e 4 del D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398, che regolano le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all’estero e prevedono la determinazione annuale delle retribuzioni convenzionali.
Il decreto richiama inoltre l’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR, che consente l’utilizzo delle retribuzioni convenzionali anche ai fini fiscali per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all’estero.
Tabella 1 – Fonti principali
| Fonte | Contenuto |
| D.L. n. 317/1987, convertito in Legge n. 398/1987 | Assicurazioni sociali obbligatorie per lavoratori italiani all’estero |
| Art. 51, comma 8-bis, TUIR | Utilizzo delle retribuzioni convenzionali ai fini fiscali |
| Art. 4, Legge n. 426/1991 | Base per indennità ordinaria di disoccupazione lavoratori rimpatriati |
| D.Lgs. n. 314/1997 | Conferma delle disposizioni sulle retribuzioni convenzionali |
| D.M. 29 maggio 2026 | Retribuzioni convenzionali anno 2026 |
Le retribuzioni convenzionali non sono una retribuzione effettivamente corrisposta, ma una base convenzionale stabilita annualmente per legge e utilizzata per specifiche finalità contributive e fiscali.
Ambito soggettivo
Le retribuzioni convenzionali 2026 riguardano i lavoratori italiani operanti all’estero, in particolare nei Paesi per i quali trova applicazione il sistema previsto dal D.L. n. 317/1987.
In termini operativi, il decreto interessa principalmente:
- datori di lavoro italiani che inviano personale all’estero;
- lavoratori italiani operanti fuori dal territorio nazionale;
- consulenti del lavoro e payroll specialist;
- aziende multinazionali con personale distaccato;
- professionisti che gestiscono imponibili contributivi e fiscali esteri.
Prima di applicare le retribuzioni convenzionali occorre sempre verificare il Paese di destinazione e l’eventuale presenza di accordi internazionali di sicurezza sociale. Le retribuzioni convenzionali non si applicano indistintamente a ogni rapporto di lavoro svolto all’estero.
Finalità delle retribuzioni convenzionali
Le retribuzioni convenzionali servono a determinare:
- la base imponibile contributiva per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani all’estero;
- il reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali, nei casi previsti dall’articolo 51, comma 8-bis, TUIR;
- il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati, ove ne ricorrano le condizioni.
Tabella 2 – Utilizzi delle retribuzioni convenzionali
| Ambito | Utilizzo |
| Previdenziale | Calcolo contributi obbligatori |
| Assistenziale | Base per assicurazioni obbligatorie |
| Fiscale | Determinazione reddito ex art. 51, comma 8-bis, TUIR |
| Disoccupazione rimpatriati | Calcolo trattamento ordinario |
La funzione delle retribuzioni convenzionali è quella di evitare che, per i lavoratori all’estero, la base imponibile sia determinata in modo frammentato o difficilmente verificabile. Il sistema convenzionale introduce un parametro standardizzato, aggiornato annualmente e collegato ai contratti collettivi nazionali di categoria.
Decorrenza per l’anno 2026
Le retribuzioni convenzionali stabilite dal decreto si applicano:
| Periodo | Regola |
| Dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2026 | Applicazione nuove tabelle 2026 |
| Fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 2026 | Validità delle retribuzioni convenzionali 2026 |
Le tabelle 2026 hanno efficacia per l’intero anno, con decorrenza dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2026. Eventuali elaborazioni già effettuate prima della pubblicazione del decreto devono essere verificate e, se necessario, riallineate.
Determinazione delle fasce retributive
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile deve essere individuata confrontando la retribuzione nazionale con la corrispondente fascia prevista dalle tabelle allegate al decreto.
In sostanza, occorre:
- individuare il settore di appartenenza;
- individuare la qualifica del lavoratore;
- determinare la retribuzione nazionale di riferimento;
- confrontarla con la fascia tabellare;
- applicare la retribuzione convenzionale corrispondente.
Tabella 3 – Procedura di individuazione
| Fase | Attività |
| 1 | Verifica settore contrattuale |
| 2 | Individuazione qualifica |
| 3 | Calcolo retribuzione nazionale |
| 4 | Raffronto con fascia tabellare |
| 5 | Applicazione retribuzione convenzionale |
La corretta individuazione della fascia è essenziale. Un errore nella retribuzione nazionale di raffronto può determinare un imponibile contributivo o fiscale non corretto.
Frazionabilità mensile
Il decreto prevede che i valori convenzionali indicati nelle tabelle siano frazionabili in ragione di 26 giornate.
La frazionabilità rileva nei casi di:
- assunzione nel corso del mese;
- cessazione del rapporto nel corso del mese;
- trasferimento da o per l’estero nel corso del mese.
Tabella 4 – Frazionabilità
| Evento | Regola |
| Assunzione infra-mensile | Valore mensile / 26 |
| Cessazione infra-mensile | Valore mensile / 26 |
| Trasferimento da o per l’estero nel mese | Valore mensile / 26 |
La divisione per 26 giornate non è una scelta aziendale, ma un criterio previsto dal decreto. Deve essere utilizzata nei casi di rapporto o assegnazione estera non coincidente con l’intero mese.
Rilevanza fiscale: art. 51, comma 8-bis, TUIR
Uno degli aspetti più importanti riguarda l’utilizzo delle retribuzioni convenzionali ai fini fiscali.
L’articolo 51, comma 8-bis, TUIR prevede che, per il lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che nell’arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, il reddito sia determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente.
La regola fiscale delle retribuzioni convenzionali non si applica automaticamente a ogni trasferta o missione all’estero. Richiede condizioni specifiche: continuità della prestazione, esclusività dell’attività estera e permanenza all’estero superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi.
È necessario distinguere tra trasferta, distacco, trasferimento e rapporto estero stabile. Solo in presenza dei requisiti previsti dall’art. 51, comma 8-bis, TUIR, il reddito fiscale può essere determinato sulla base della retribuzione convenzionale.
Rilevanza contributiva
Sul piano contributivo, le retribuzioni convenzionali costituiscono la base di calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero, secondo il sistema previsto dal D.L. n. 317/1987.
La loro funzione è particolarmente rilevante nei casi in cui il rapporto di lavoro si svolga in Paesi extra UE non convenzionati, o comunque in situazioni nelle quali occorre applicare la normativa italiana sulla tutela previdenziale e assicurativa.
Tabella 5 – Ambito contributivo
| Profilo | Effetto |
| Lavoratore italiano all’estero | Applicazione base convenzionale |
| Contributi obbligatori | Calcolati sulle tabelle 2026 |
| Settore e qualifica | Determinano la fascia applicabile |
| Paese di lavoro | Da verificare in relazione ad accordi internazionali |
La disciplina contributiva va sempre coordinata con eventuali Regolamenti UE, convenzioni bilaterali o accordi internazionali di sicurezza sociale.
Lavoratori rimpatriati e disoccupazione
Il decreto stabilisce che sulle retribuzioni convenzionali si liquida il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati, qualora ne ricorrano le condizioni.
Questo richiamo conferma la funzione delle retribuzioni convenzionali anche come parametro per prestazioni previdenziali collegate alla cessazione dell’attività estera e al rientro in Italia.
La retribuzione convenzionale può rilevare non solo durante il rapporto di lavoro estero, ma anche nella fase successiva al rimpatrio, ove sussistano i requisiti per il trattamento di disoccupazione.
Profili operativi per consulenti e aziende
Per aziende e consulenti del lavoro, il decreto impone una serie di verifiche operative.
Tabella 6 – Checklist operativa
| Area | Controllo |
| Paese di destinazione | Verifica applicabilità disciplina convenzionale |
| Tipo di rapporto | Distacco, trasferimento, assunzione estera |
| Requisiti fiscali | Presenza condizioni art. 51, comma 8-bis TUIR |
| Settore CCNL | Individuazione tabella corretta |
| Qualifica | Operaio, impiegato, quadro, dirigente |
| Fascia retributiva | Raffronto con retribuzione nazionale |
| Eventi infra-mensili | Frazionamento su 26 giornate |
| Payroll 2026 | Aggiornamento valori tabellari |
| Conguagli | Verifica elaborazioni precedenti |
La pubblicazione del decreto a giugno 2026 impone una verifica retroattiva delle elaborazioni effettuate da gennaio 2026, soprattutto per le aziende che hanno già gestito imponibili convenzionali sulla base dei valori provvisori o dell’anno precedente.
Rapporti con il payroll
Dal punto di vista payroll, le retribuzioni convenzionali incidono su:
- imponibile previdenziale;
- imponibile fiscale, ove applicabile;
- gestione del cedolino;
- elaborazione dei flussi contributivi;
- eventuali conguagli;
- coordinamento con indennità estero, fringe benefit e trattamenti aggiuntivi.
La retribuzione convenzionale non elimina la necessità di gestire correttamente gli elementi retributivi effettivi. Occorre distinguere tra retribuzione pagata al dipendente e base convenzionale rilevante ai fini fiscali e contributivi.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 8-bis
- D.L. 31 luglio 1987, n. 317 (convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398)
- Legge 30 dicembre 1991, n. 426, art. 4
- D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314
- D.M. 16 gennaio 2025
- D.M. 29 maggio 2026
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.