2° Contenuto Riservato: Le novità dal 26 ottobre all’1 novembre 2026

VIDEO E PODCAST – VIDEOPILLOLA

DI MARCO BALDIN | 2 NOVEMBRE 2026

La Video Pillola offre una panoramica di tutte le novità relative agli adempimenti più importanti in materia di Fisco e Società intervenute nella settimana appena conclusa. Fra gli argomenti trattati questa settimana segnaliamo: dichiarazioni in scadenza il 2 novembre: REDDITI, IRAP e 770/2026; concordato preventivo biennale 2026-2027: ultimo giorno per aderire o revocare; quadro RR: soci di srl e utili non distribuiti; patent box: l’opzione 2025 vale fino al 2029; Legge di bilancio 2027: il disegno di legge approvato dal Governo; forfetari: soglia a 100.000 euro, ma solo per le imposte dirette; ravvedimento con cumulo giuridico: istituiti i codici tributo; rimborso IVA sulle opere su beni di terzi; conferimento della holding “dinamica” in neutralità fiscale; Cassa Dottori Commercialisti: approvata la riforma del regolamento; credito d’imposta carburante autotrasporto esteso a settembre-ottobre; versamenti in conto futuro aumento di capitale.

Fra gli argomenti trattati questa settimana segnaliamo:     

  • dichiarazioni in scadenza il 2 novembre: REDDITI, IRAP e 770/2026 – Poiché il 31 ottobre cade di sabato, entro il 2 novembre 2026 devono essere trasmessi i modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, relativi al periodo d’imposta 2025, e il modello 770/2026 con le ritenute operate nel 2025. Per il 770 è il primo anno di efficacia del sistema semplificato previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 1/2024: i sostituti che hanno trasmesso mensilmente con l’F24 il prospetto delle ritenute non devono ripetere tali dati nel modello;
  • concordato preventivo biennale 2026-2027: ultimo giorno per aderire o revocare – Il termine del 2 novembre è perentorio, come chiarito dalla circolare n. 18/2024: non si applicano i 90 giorni della dichiarazione tardiva né la remissione in bonis. Anche la revoca dell’adesione va comunicata entro la stessa data, con il codice 2 nel modello CPB autonomo o con il codice 3 insieme al modello REDDITI. La novità è l’art. 19, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 13/2024, introdotto dal D.Lgs. n. 148/2026: dal biennio 2026-2027 gli errori nei dati di riferimento dei righi P04 e P05 possono essere corretti con dichiarazione integrativa, rideterminando il reddito concordato senza decadenza, mentre in precedenza uno scostamento superiore al 30% comportava la decadenza;
  • quadro RR: soci di srl e utili non distribuiti – Nel REDDITI PF 2026 va considerato il nuovo orientamento della Cassazione (pronuncia n. 25377/2026): il reddito della srl concorre alla base contributiva del socio lavoratore solo se dichiarato ai fini IRPEF, quindi se gli utili sono percepiti o imputati per trasparenza; gli utili accantonati a riserva ne restano esclusi. L’INPS, con la circolare n. 62/2026, richiede invece la quota del reddito in proporzione alla partecipazione. Esempio: reddito di 100.000 euro interamente accantonato e socio al 60%: per l’INPS vanno indicati 60.000 euro nel rigo RR1, per la Cassazione nulla, con contribuzione sul solo minimale. Seguire la Cassazione consente un risparmio immediato ma espone a contestazioni;
  • patent box: l’opzione 2025 vale fino al 2029 – Entro il 2 novembre si esercita anche l’opzione per il nuovo Patent box, barrando la casella 1 del rigo OP21, o RS147 per le persone fisiche: dura cinque periodi d’imposta ed è irrevocabile. La super deduzione del 110% va indicata nel rigo RF55 con il codice 86 e, ai fini della penalty protection, la documentazione va firmata con marca temporale entro la presentazione della dichiarazione;
  • Legge di bilancio 2027: il disegno di legge approvato dal Governo – Il Consiglio dei Ministri del 28 ottobre ha approvato il disegno di Legge di bilancio: 26 miliardi nel 2027 e 27 nel 2028. Sul piano fiscale: aliquota IRPEF del 33% estesa fino a 55.000 euro; imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti da rinnovi contrattuali del settore privato; cedolare secca sul canone concordato dal 10% al 5%, ridotta all’1% se l’inquilino ha fino a 35 anni, ed estensione della cedolare agli immobili commerciali; proroga a tutto il 2027 degli esoneri contributivi per donne, giovani e ZES; maggiorazione del costo deducibile per le nuove assunzioni all’80% per le madri e al 40% per gli under 36; fringe benefit esenti fino a 2.000 euro per gli under 30; conferma delle detrazioni edilizie. Completano il quadro il bonus mamme strutturale, il congedo parentale all’80% per quattro mesi, 3,4 miliardi alla sanità e la sospensione di plastic e sugar tax fino al 1° luglio 2027;
  • forfetari: soglia a 100.000 euro, ma solo per le imposte dirette – La soglia di ricavi e compensi passerebbe da 85.000 a 100.000 euro ai fini delle imposte sui redditi, mentre ai fini IVA resterebbe a 85.000 euro in attesa dell’autorizzazione europea. Dal 2027 si avrebbe un doppio binario: fino a 85.000 euro regime pieno; tra 85.000 e 100.000 euro coefficienti e imposta sostitutiva al 15% o al 5%, ma con IVA ordinaria. La verifica va effettuata sui ricavi incassati nel 2026. In assenza di proroga, il limite dei redditi di lavoro dipendente dell’anno precedente torna da 35.000 a 30.000 euro;
  • ravvedimento con cumulo giuridico: istituiti i codici tributo – Con la risoluzione n. 38 del 23 ottobre l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per applicare il cumulo giuridico in sede di ravvedimento, previsto dall’art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 472/1997. Il cumulo opera per singolo tributo e singolo periodo d’imposta e non si applica ai tardivi versamenti e alle indebite compensazioni. Caso tipico: fatture emesse in ritardo senza effetti sulla liquidazione IVA, sanzione di 250 euro aumentata di un quarto e ridotta a un ottavo o a un nono, pari a 39,06 o 34,72 euro con il codice 8965, indipendentemente dal numero di fatture;
  • rimborso IVA sulle opere su beni di terzi – Con la risposta n. 192/2026 l’Agenzia conferma che il rimborso dell’IVA ex art. 30, comma 2, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 spetta anche per le opere su immobili detenuti in locazione o comodato, in linea con le Sezioni Unite n. 13162/2024 e con la risoluzione n. 20/2025: rileva la nozione di bene di investimento, non l’ammortizzabilità. La disponibilità del bene è però condizione necessaria e non sufficiente: occorre la strumentalità concreta rispetto all’attività svolta;
  • conferimento della holding “dinamica” in neutralità fiscale – La risposta n. 193/2026 ammette la neutralità dell’art. 176 del TUIR per il conferimento dell’azienda di una holding che svolge funzioni di direzione, tesoreria e gestione dei beni immateriali con propria struttura e personale, anche se le partecipazioni rappresentano circa metà dell’attivo. Risultano decisive l’organizzazione e la continuità dell’attività nella conferitaria;
  • Cassa Dottori Commercialisti: approvata la riforma del regolamento – L’Assemblea dei delegati ha approvato la riforma del regolamento previdenziale, in attesa dei Ministeri vigilanti: contributo integrativo retrocesso a montante dal 37,5% al 50% in via strutturale; aliquota minima soggettiva dal 12% al 13% nel primo biennio, 14% nel secondo e 15% a regime; aliquota di computo premiale fino al 6% in più. Per gli under 43 l’integrativo a montante sale al 75% nei primi cinque anni, l’esonero dai minimi per gli under 35 passa da cinque a sette anni e i pensionati attivi dai 68 anni potranno dimezzare le aliquote minime;
  • credito d’imposta carburante autotrasporto esteso a settembre-ottobre – L’art. 1 del D.L. n. 193/2026 estende il credito d’imposta carburante per l’autotrasporto previsto dall’art. 3 del D.L. n. 33/2026, pari al 70% della maggior spesa rispetto a febbraio, anche alle spese sostenute dal 1° settembre al 5 ottobre 2026, utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2027; sono attese le istruzioni del MIT per le istanze. Il credito dei mesi da marzo ad agosto va invece utilizzato entro il 31 dicembre 2026, con codice tributo 7082;
  • versamenti in conto futuro aumento di capitale -Con l’ordinanza n. 27948/2026 la Cassazione chiarisce che il socio che versa in conto futuro aumento di capitale resta titolare di un credito condizionato: non può chiederne la restituzione a propria discrezione, ma non serve una delibera negativa perché il diritto sorga quando l’aumento non viene più deliberato. L’uscita dalla società non fa nascere di per sé il diritto al rimborso e il credito è cedibile separatamente dalla quota. 

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