COMMENTO – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
DI ANDREA AMANTEA | 2 NOVEMBRE 2026
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato una serie di FAQ operative relative alla c.d. rottamazione-quinquies delle entrate tributarie e non degli enti territoriali che hanno espressamente aderito alla sanatoria entro lo scorso 31 luglio tramite l’adozione di specifico provvedimento. Le modalità di adesione, gli effetti sulle procedure di recupero e le condizioni per mantenere i benefici della rottamazione-quinquies degli enti territoriali sono al centro dei chiarimenti. Le principali indicazioni riguardano, in particolare, la gestione delle rate insolute e il coordinamento con le dilazioni già in corso. Attenzione alla tolleranza di cinque giorni, prevista soltanto per l’unica o l’ultima rata, e all’imputazione dei versamenti successivi alle rate precedenti rimaste non pagate. La sospensione delle precedenti rateizzazioni interessa esclusivamente i carichi definibili oggetto della domanda di definizione agevolata.
La rottamazione-quinquies per le entrate degli enti territoriali
L’estensione della rottamazione-quinquies, comma 82–101 della Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026, anche alle entrate tributarie e non degli enti territoriali, è stata prevista con l’art-10-quinquies del D.L. n. 38/2026, c.d. Decreto Fiscale.
Sono interessati dall’intervento del D.L. Fiscale le Regioni e gli “enti locali”, nel cui novero rientrano gli enti pubblici territoriali: i Comuni, le Province e le Città metropolitane e gli altri enti territoriali assimilati previsti dal TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) quali le Comunità montane e le Unioni di Comuni.
In tal modo la rottamazione-quinquies può riguardare quei carichi che non potevano essere attratti alla sanatoria locale in quanto: “il regolamento non può prevedere obblighi a carico dell’Agenzia delle Entrate Riscossione”.
Si veda a tal proposito la Nota di approfondimento Fondazione IFEL/ANCI pubblicata in data 27 gennaio 2026 nonché la nostra circolare “Definizione agevolata enti locali. Nota di approfondimento IFEL/ANCI”. https://www.mysolution.it/fisco/approfondimenti/circolare-monografica/2026/02/definizione-agevolata-enti-locali.-nota-di-approfondimento-ifelanci-amantea/
Sulla base di tali disposizioni, possono essere oggetto di sanatoria:
- tutti i debiti, tributari (IMU, TARI, TOSAP, ecc.) e patrimoniali (rette scolastiche, servizio idrico, ecc.), – con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 ad A.d.E.R. dalle Regioni e dagli enti locali, che nell’esercizio della propria e autonoma potestà impositiva,
- ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione alle proprie entrate.
Tale nuova chance di sanatoria, affianca l’ipotesi di sanatoria locale attivabile: sia laddove a monte sia prevista una rottamazione “nazionale” per i carichi affidati all’A.d.E.R. (comma 104 della Legge di Bilancio 2026), sia nei casi in cui non ci sia una norma statale che prevede una pace fiscale (comma 102 della stessa Legge).
Gli enti territoriali potevano applicare la definizione agevolata alle proprie entrate mediante un apposito provvedimento, da adottare, pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 luglio 2026.
In data 25 settembre, l’ADER ha pubblicato l’elenco delle Regioni e degli enti locali che hanno aderito alla rottamazione-quinquies.
Si tratta di circa 1.500 enti che, come previsto dalla norma, hanno adottato il provvedimento di applicazione della definizione agevolata.
I contribuenti con debiti verso Regioni e Comuni aderenti alla definizione agevolata potranno presentare domanda di rottamazione tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026 in via telematica sul portale A.d.E.R.
| Scadenze rottamazione-quinquies per il contribuente | |
| Dal 15 ottobre 2026 | A.d.E.R. ha reso disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili (c.d. prospetto informativo). |
| Tra il 16ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 | Il debitore presenta la dichiarazione di voler procedere alla definizione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa A.d.E.R. ha pubblicato nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026. |
| Entro il 15dicembre 2026 | Possibile integrare la domanda già presentata. |
| Entro il 28 febbraio 2027 | A.d.E.R. comunicherà ai debitori che hanno presentato l’istanza di adesione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse. |
| 31 marzo 2027 | Dopo la sospensione, revoca delle dilazioni eventualmente in corso per gli stessi carichi oggetto di sanatoria (vedi previsioni art. 1, comma 94, lettera a), della Legge n. 199/2025 ora rapportate all’intervento del D.L. Fiscale). |
La rottamazione-quinquies anche per le Regioni e gli Enti locali. FAQ ADER
In data 15 ottobre 2026, l’ADER ha pubblicato una serie di FAQ sulla rottamazione-quinquies estesa agli enti territoriali le quali ricalcano le indicazioni già fornite dallo stesso Agente della Riscossione per la rottamazione “nazionale” nella sua prima versione.
Si riportano i principali chiarimenti forniti.
| FAQ | Indicazioni operative |
| FAQ 1. Quali debiti rientrano nella definizione agevolata? | La rottamazione-quinquies enti territoriali riguarda i debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali che hanno deliberato l’applicazione della misura alle proprie entrate. Sono esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.L’accesso è subordinato allo specifico provvedimento della Regione o dell’ente locale. L’elenco degli enti che lo hanno adottato è consultabile sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione. |
| FAQ 2. Quali debiti già inclusi nella rottamazione-quater sono esclusi? | Sono esclusi i debiti che, pur rientrando nell’ambito applicativo della nuova misura, sono compresi in piani della rottamazione-quater o della relativa riammissione per i quali, al 30 settembre 2025, risultavano regolarmente versate tutte le rate scadute. |
| FAQ 3. È necessario presentare una domanda di adesione? | Il contribuente deve presentare la domanda entro il 15 dicembre 2026, esclusivamente con le modalità telematiche pubblicate sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il riferimento è l’art. 10-quinquies del D.L. n. 38/2026, convertito dalla Legge n. 88/2026 e successivamente modificato dalla Legge n. 113/2026. |
| FAQ 4. Come si presenta la domanda di adesione? | Dal 16 ottobre 2026 sono disponibili due modalità alternative sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione.In area riservata si accede con il Sistema pubblico di identità digitale, la Carta di identità elettronica o la Carta nazionale dei servizi; professionisti e imprese possono utilizzare anche le credenziali dell’Agenzia delle Entrate. Si selezionano le cartelle interessate, senza allegare documenti di riconoscimento; il servizio propone esclusivamente i carichi definibili.In area pubblica si compila l’apposito modulo e si allega la documentazione di riconoscimento. Sono inseribili soltanto documenti contenenti almeno un carico definibile. Occorre indicare un indirizzo di posta elettronica ordinaria, non certificata, per ricevere la ricevuta della domanda. |
| FAQ 5. Come si individuano i debiti definibili prima della domanda? | Il servizio di adesione in area riservata visualizza soltanto i debiti definibili. È inoltre possibile richiedere il Prospetto informativo in area riservata, con le credenziali indicate nella FAQ 4, oppure in area pubblica, allegando la documentazione di riconoscimento.Prima della richiesta occorre verificare che l’ente interessato compaia nell’elenco degli enti che hanno adottato la misura: altrimenti i suoi carichi non saranno riportati.Il prospetto elenca le cartelle definibili e le somme dovute in caso di adesione, senza includere gli eventuali diritti di notifica, le spese per le procedure esecutive e gli interessi di dilazione previsti per il pagamento rateale. |
| FAQ 6. Si possono inserire cartelle oggetto di contenzioso? | È possibile includere nella domanda le cartelle oggetto di contenzioso con Agenzia delle Entrate-Riscossione. Nella domanda deve essere il contribuente a indicare gli eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi inseriti e assumere l’impegno a rinunciarvi. |
| FAQ 7. Quale comunicazione viene resa dopo la domanda? | Entro il 28 febbraio 2027 Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica l’accoglimento della domanda oppure il diniego, con le relative motivazioni.In caso di accoglimento sono indicati l’importo complessivo dovuto, le scadenze secondo la modalità di pagamento scelta, i moduli di pagamento precompilati e le informazioni per richiedere la domiciliazione bancaria.Per le domande presentate in area riservata, la comunicazione e i moduli sono disponibili esclusivamente nella stessa area riservata. |
| FAQ 8. Quali effetti produce la domanda sulle procedure di recupero? | Per i debiti definibili oggetto della domanda non vengono avviate nuove procedure cautelari o esecutive e non proseguono quelle esecutive già avviate, salvo che si sia già svolto il primo incanto con esito positivo. Restano in essere gli eventuali fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data della domanda.Per gli stessi debiti il contribuente non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/1973. |
| FAQ 9. Quali somme devono essere pagate? | Si versano il capitale e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non si pagano interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.Per le sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie, comprese le sanzioni per violazioni del Codice della strada, resta dovuta la sanzione. Sono esclusi gli interessi, comprese le maggiorazioni dell’art. 27, comma 6, della Legge n. 689/1981, gli interessi di mora dell’art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, gli interessi di rateizzazione e l’aggio. |
| FAQ 10. È ammesso il pagamento rateale e quali sono le scadenze? | La scelta si effettua nella domanda. Si può pagare in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, in nove anni. Ogni rata deve essere almeno pari a 100 euro.La prima rata scade il 31 marzo 2027; le successive rate del 2027 scadono il 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre. Negli anni successivi le scadenze sono il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.In caso di pagamento rateale si applicano interessi del 3 per cento annuo dal 1° aprile 2027. |
| FAQ 11. Quali canali si utilizzano per il pagamento? | Si può pagare sul sito istituzionale, tramite l’applicazione EquiClick, mediante domiciliazione sul conto corrente secondo le indicazioni della comunicazione delle somme dovute, oppure agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione, previo appuntamento.I moduli di pagamento possono essere utilizzati presso sportelli bancari, uffici postali, ricevitorie e tabaccai, tramite i servizi bancari on-line, presso gli sportelli automatici bancari aderenti ai servizi CBILL e presso gli sportelli Postamat. |
| FAQ 12. Quando la definizione diventa inefficace e con quali conseguenze? | La definizione diventa inefficace in caso di omesso o insufficiente versamento dell’unica rata, di due rate anche non consecutive oppure dell’ultima rata del piano. Per l’unica rata e per l’ultima rata determina l’inefficacia anche il ritardo superiore a cinque giorni. La tolleranza di cinque giorni opera soltanto per queste due ipotesi.I versamenti già eseguiti restano acquisiti come acconti sulle somme complessivamente dovute. Riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza e possono essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive, nonché proseguite le procedure esecutive già avviate alla data della domanda. I carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973. |
| FAQ 13. Entro quando si può pagare l’unica rata senza decadere? | Se è stato scelto il pagamento in unica soluzione, con scadenza il 31 marzo 2027, sono tempestivi anche i versamenti effettuati nei cinque giorni successivi, quindi entro il 5 aprile 2027. |
| FAQ 14. Che cosa accade se non si paga una sola rata diversa dall’ultima? | Il contribuente può restare in arretrato con una sola rata intermedia senza decadere. Tuttavia, il versamento successivo viene imputato alla rata precedente rimasta integralmente o parzialmente insoluta.Ad esempio, in un piano di tre rate, se si pagano la prima e la terza saltando la seconda, il versamento della terza copre la seconda. Rimane quindi non pagata l’ultima rata: il mancato pagamento determina la decadenza e la ripresa delle attività di recupero, tenendo conto della tolleranza prevista per l’ultima rata. |
| FAQ 15. Che cosa accade alle rateizzazioni già in corso? | Dalla presentazione della domanda, per i debiti definibili interessati sono sospesi gli obblighi di pagamentodelle precedenti rateizzazioni fino al 31 marzo 2027, scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata.Il 31 marzo 2027 sono automaticamente revocate le rateizzazioni in corso relative ai debiti per i quali è stata accolta l’adesione alla rottamazione-quinquies enti territoriali. |
| FAQ 16. Come si pagano i debiti non definibili inclusi nello stesso piano? | La domanda sospende fino al 31 marzo 2027 gli obblighi delle precedenti rateizzazioni soltanto per i carichi definibili che ne sono oggetto. Il pagamento degli altri debiti del medesimo piano deve proseguire.Fino alla revoca delle rateizzazioni dei debiti inclusi nella definizione, prevista il 31 marzo 2027, si può utilizzare il servizio “Paga online” sul sito e nell’applicazione EquiClick, seguendo le relative indicazioni, oppure rivolgersi agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione.Soltanto dopo tale data sono utilizzabili i moduli aggiornati, che comprenderanno esclusivamente gli importi dei debiti non inclusi nella definizione. I moduli saranno visualizzabili e stampabili in area riservata, nella sezione “Rateizza il debito/Piani di rateizzazione”, oppure richiedibili con il servizio “Rateizzazione/Richiedi i moduli di pagamento” in area pubblica. |
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2025 n. 199, art. 1, commi da 82 a 110;
- D.L. 30 aprile 2026, n. 63, conv., con mod., dalla Legge 25 giugno 2026, n. 113, art. 1-sexies;
- D.L. 27 marzo 2026, n. 38, conv., con mod., dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, art. 10-quinquies;
- A.d.E.R., FAQ 15 ottobre 2026.
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.