CIRCOLARE MONOGRAFICA
Misura, decorrenza, durata e finestre temporali dell’esonero
DI FRANCESCA BICICCHI – STUDIO NEVIO BIANCHI & PARTNERS | 16 SETTEMBRE 2026
Definite, con D.M. 8 settembre 2026, le procedure di acquisizione della certificazione per la conciliazione vita-lavoro, il periodo di validità e i criteri di concessione dello sgravio sui contributi previdenziali a carico del datore, nel limite di 50.000 euro annui per azienda. Domanda telematica all’INPS, beneficio parametrato su base mensile e riduzione proporzionale se le risorse stanziate non bastano a coprire tutte le istanze accoglibili.
Premessa
Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le pari Opportunità e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, chiude un percorso avviato con il Codice degli incentivi.
È stato l’articolo 8, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 184/2025 a prevedere le certificazioni in materia di conciliazione tra famiglia e lavoro.
Su quel presupposto si innesta l’articolo 6 del D.L. n. 62/2026, convertito con modificazioni dalla Legge n. 112/2026, che ha riconosciuto alle aziende in possesso di quelle certificazioni un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, determinato in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
Lo stesso articolo 6 demandava a un decreto interministeriale la riparametrazione dell’esonero su base mensile e la definizione delle modalità di attuazione, comprese le procedure di acquisizione delle certificazioni e il loro periodo di validità.
Parallelamente si è mosso il fronte tecnico.
Nell’aprile 2025 la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite il Dipartimento per le politiche della famiglia, e l’ente italiano di normazione hanno stipulato un accordo per sviluppare una prassi di riferimento “per la famiglia”, con la costituzione di un Tavolo tecnico incaricato di elaborare linee guida per l’accreditamento delle aziende private che adottano politiche a favore del bilanciamento vita-lavoro. L’esito è la Prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026 “Sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro – Requisiti per il benessere delle famiglie”, pubblicata il 14 aprile 2026, che prevede l’adozione di specifici KPI inerenti alle politiche aziendali a sostegno della famiglia, con attenzione specifica alla maternità, alla paternità e ai carichi di cura familiare.
L’articolo 1 del decreto definisce, dunque, due oggetti distinti:
→ da un lato, procedure per l’acquisizione delle certificazioni e loro periodo di validità
e
→ dall’altro lato, criteri e modalità di concessione dell’esonero contributivo a decorrere dall’anno 2026.
La certificazione e gli organismi abilitati al rilascio
Ai fini del conseguimento della certificazione, i parametri minimi di riferimento sono quelli della UNI/PdR 192:2026.
Nella presentazione ministeriale della misura, le aree in cui il datore di lavoro deve dimostrare concretamente il proprio impegno organizzativo sono flessibilità, sostegno a maternità e paternità, cura dei familiari fragili, welfare familiare, benessere dei dipendenti e continuità di carriera dopo i congedi.
Il rilascio compete agli organismi di valutazione della conformità accreditati nell’ambito della conciliazione tra famiglia e lavoro ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008.
Il dato da presidiare è la specificità dell’accreditamento; il certificato di accreditamento dell’organismo deve essere rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 192:2026.
Un accreditamento generico su altri schemi di certificazione non abilita, quindi, al rilascio del titolo rilevante ai fini dell’esonero e la verifica preliminare sull’organismo prescelto diventa un passaggio importante.
Le certificazioni rilasciate ai sensi del Decreto hanno un periodo di validità pari a 36 mesi.
Misura, decorrenza e durata dell’esonero
Alle aziende in possesso della certificazione è riconosciuto l’esonero contributivo secondo i criteri fissati dall’articolo 4 .
L’INPS autorizza la fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico del datore di lavoro nella misura non superiore all’1%, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui e la possibile riduzione proporzionale.
Il beneficio è parametrato su base mensile e fruito in riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, in relazione alle mensilità di validità della certificazione.
Non si tratta, dunque, di un importo attribuito in unica soluzione, ma di un abbattimento che segue l’arco temporale di copertura della certificazione.
Quanto alla decorrenza, l’esonero è riconosciuto a partire dal 28 giugno 2026, data di entrata in vigore della Legge n. 112/2026 di conversione del D.L. n. 62/2026, e per tutto il periodo di validità delle certificazioni, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
Il termine finale opera come limite invalicabile, pertanto, una certificazione conseguita nel corso del 2027, pur avendo una validità triennale, non potrà produrre effetti agevolativi oltre il 31 dicembre 2028.
La domanda all’INPS e le dichiarazioni richieste
Le aziende interessate devono inoltrare una istanza all’INPS, esclusivamente in via telematica, per il tramite del rappresentante legale, di un suo delegato o degli intermediari di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, secondo i termini e le modalità che l’Istituto indicherà con apposite istruzioni.
Al momento della presentazione, l’azienda rende dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relative a:
- dati identificativi dell’azienda;
- retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione, intesa come sommatoria di tutte le retribuzioni medie mensili corrisposte o da corrispondere alla totalità dei lavoratori in carico all’azienda in quel periodo;
- aliquota datoriale media stimata relativa al medesimo periodo;
- forza aziendale media stimata relativa al medesimo periodo;
- possesso della certificazione in corso di validità, con l’identificativo alfanumerico del certificato e la denominazione dell’organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla UNI/PdR 192:2026;
- data di rilascio della certificazione, rilevante ai fini del calcolo del periodo di validità;
- assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi.
I tre dati stimati, vale a dire la retribuzione media mensile globale, l’aliquota datoriale media e la forza aziendale media, costituiscono la base su cui l’Istituto quantifica il beneficio spettante e vanno, dunque, ricostruiti con criteri documentabili, proiettati sull’intero arco di validità del titolo e non sulla sola situazione corrente.
L’impianto ricalca sostanzialmente quello del D.M. 20 ottobre 2022 , attuativo dell’articolo 5 della Legge n. 162/2021, per lo sgravio “PAR_GEN” riconosciuto alle aziende in possesso delle certificazioni legate alla parità di genere.
Finestre temporali, risorse e riduzione proporzionale
I datori di lavoro in possesso di una valida certificazione che presentano domanda entro il primo termine utile successivo alla data di conseguimento della certificazione, secondo le indicazioni fornite annualmente dall’INPS, vengono ammessi al beneficio con riferimento all’intero periodo di validità della certificazione stessa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.
La tempestività rispetto alla prima finestra utile assume un rilievo sostanziale in merito all’ampiezza del periodo agevolabile. Tutte le domande presentate nell’ambito della medesima finestra temporale indicata dall’INPS sono finanziate a valere sulle risorse disponibili per l’annualità di riferimento.
Le domande sono verificate dall’Istituto sulla base delle informazioni dichiarate e, al fine di favorire il più ampio accesso alla misura, se le risorse risultano insufficienti in relazione al numero di domande complessivamente accoglibili il beneficio riconosciuto è proporzionalmente ridotto.
Il meccanismo si discosta, quindi, dalla logica dell’ordine cronologico di presentazione, difatti all’interno della stessa finestra non c’è una graduatoria, ma un riparto che può comprimere per tutti l’importo spettante.
La copertura finanziaria è fissata in 7 milioni di euro per il 2026 e in 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
L’INPS provvede al monitoraggio della spesa ai fini del rispetto del limite, inviando la rendicontazione del numero di domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, all’Autorità politica delegata alle politiche per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Verifiche, rinuncia e revoca
La verifica dei requisiti legittimanti passa attraverso un flusso informativo dedicato. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica periodicamente all’INPS i dati identificativi delle aziende in possesso delle certificazioni.
In caso di rinuncia o di revoca della certificazione, le aziende sono tenute a darne tempestiva comunicazione sia all’INPS sia al Dipartimento.
In mancanza di tale comunicazione trovano applicazione le disposizioni in materia di controlli e sanzioni e i datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell’esonero saranno tenuti al versamento dei contributi dovuti e al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, restando salva l’eventuale responsabilità penale laddove il fatto costituisca reato.
I controlli sono svolti dall’INPS attraverso la consultazione delle proprie banche dati e, per gli aspetti di rispettiva competenza e in virtù di protocolli di intesa stipulati a tale scopo, delle informazioni presenti nelle banche dati del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Le risorse recuperate a titolo di esonero non dovuto e gli eventuali risparmi di spesa di ogni annualità sono versati e definitivamente acquisiti all’Erario.
Resta inoltre fermo che la fruizione dell’esonero è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1175, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato e, dunque, regolarità contributiva e osservanza degli obblighi di legge e contrattuali restano presupposti generali di accesso, e il tetto di 50.000 euro annui per azienda va letto anche alla luce dei vincoli legati all’Unione Europea.
Il passaggio ancora mancante
Sul piano operativo manca ancora l’anello finale dal momento che termini, modalità di presentazione e finestre temporali saranno definiti dall’INPS con apposite istruzioni, presumibilmente attraverso una Circolare che individuerà anche le modalità tecniche di invio e di esposizione del beneficio nei flussi mensili.
Fino a quel momento l’attività utile si concentra a monte, sul percorso di certificazione, che ha tempi propri e richiede la verifica preventiva dell’accreditamento dell’organismo prescelto rispetto alla UNI/PdR 192:2026.
Poiché il beneficio è parametrato sulle mensilità di validità del titolo e non può in ogni caso oltrepassare il 31 dicembre 2028, il momento in cui la certificazione viene conseguita incide direttamente sull’ampiezza del vantaggio ottenibile.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 27 novembre 2025 n. 184, art. 8, comma 1, lett. e)
- D.L. 30 aprile 2026 n. 62, art. 6 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112)
- Avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento in forma di voucher e per servizi di certificazione in conformità all UNI/PdR 192:2026 – Consulenti, Imprese
- D.M. 8 settembre 2026
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