2° Contenuto Riservato: Nuove indicazioni in materia di formazione sicurezza dei neoassunti

COMMENTO – SICUREZZA SUL LAVORO

DI FRANCESCA BICICCHI – STUDIO NEVIO BIANCHI & PARTNERS | 4 NOVEMBRE 2026

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota n. 2377/2026  ha aggiornato le indicazioni relative alla formazione in materia di salute e sicurezza per i neoassunti. Viene superato il termine dei 60 giorni e sono inserite nuove regole per la revoca della sospensione e sulle prove documentali richieste nei controlli.

Premessa

Il D.Lgs. n. 81/2008, all’articolo 37, comma 4, coerentemente con la Direttiva quadro 89/391/CE, ha stabilito che la formazione debba essere erogata in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione, nel caso in cui si tratti di somministrazione di lavoro.

L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, oggi sostituito dalla versione del 2025, prevedeva una disposizione transitoria con la quale veniva concesso di completare il percorso formativo entro 60 giorni dall’assunzione. Tale previsione, spesso, veniva intesa come la possibilità di rinviare l’avvio della formazione e, dunque, al fine di superare l’equivoco, nel più recente Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, n. 59/CSR è stato eliminato il termine dei 60 giorni.

L’Ispettorato del Lavoro, con la Nota n. 2377 del 27 ottobre 2026, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro (Nota prot. n. 11396 del 27 ottobre 2026), ha fornito al proprio personale ispettivo delle indicazioni operative per assicurare uniformità di comportamento.

Sospensione per lavoro nero: revoca e prescrizione

Nel caso di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro irregolare (art. 14 D.Lgs. n. 81/2008), per la revoca del provvedimento occorre che vi sia la regolarizzazione della posizione contrattuale dei lavoratori e degli obblighi di salute e sicurezza a essi riferiti, da intendersi come formazione, informazione e, laddove previsto, sorveglianza sanitaria.

La Circolare INL n. 3/2021 riteneva sufficiente, solamente ai fini della revoca, che la formazione del personale da regolarizzare venisse programmata in maniera tale da concludersi entro 60 giorni.

Tali indicazioni, adesso, sono da intendersi così attualizzate:

  • ai fini della revoca della sospensione, basta che l’attività formativa sia programmata in modo da concludersi nel più breve tempo possibile;
  • il verbale di prescrizione (art. 20 D.Lgs. n. 758/1994) deve fissare per la regolarizzazione un termine non superiore al tempo tecnicamente necessario per la partecipazione ai corsi. Pertanto, il personale ispettivo non farà più riferimento ai 60 giorni.

Deroga di 30 giorni per turismo e somministrazione di alimenti e bevande

Il D.L. n. 159/2025, all’articolo 1-bis , come convertito dalla Legge n. 198/2025, ha previsto che, in considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della Legge n. 287/1991, la formazione e l’eventuale addestramento specifico vengano conclusi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto o dall’inizio della somministrazione.

Tale deroga, per l’Ispettorato, trova applicazione solamente nei confronti dei lavoratori appartenenti ai settori espressamente indicati e si riferisce esclusivamente alla conclusione del percorso.

Dunque, rimane ferma la regola generale secondo cui formazione e addestramento sono attività propedeutiche all’impiego, e, pertanto, datori di lavoro e utilizzatori devono avviare tempestivamente la formazione all’assunzione o all’inizio dell’utilizzazione.
Il lavoratore può, quindi, essere adibito all’attività prima della conclusione dell’intero percorso di formazione generale e specifica che, però, deve essere completato entro 30 giorni.

Verifiche ispettive: le prove dell’avvio della formazione

Nel caso in cui l’accertamento avvenga entro 30 giorni dall’assunzione o dall’utilizzazione e non venga dimostrata la conclusione del percorso, presentando attestati e, se previsto, il tracciamento dell’addestramento (art. 37, comma 5 ), gli ispettori chiederanno documentazione idonea a provare che siano state avviate almeno azioni propedeutiche.

L’elenco, non esaustivo, comprende interlocuzioni con il soggetto formatore per la prenotazione dei corsi, a mezzo PEC o altre modalità che garantiscano la data certa, richiesta di collaborazione a un organismo paritetico (art. 37 , comma 12, e Accordo n. 59/CSR, Parte II, punto 2), con le stesse modalità, interlocuzioni con il docente formatore, laddove il datore organizzi direttamente i corsi, sempre con data certa e interlocuzioni con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sull’organizzazione dei corsi.

Solamente laddove venga riscontrata l’assenza sia di attestati sia di documentazione idonea, si configura la violazione dell’articolo 37, comma 1, con conseguente redazione di un verbale di contravvenzione e prescrizione.

Quest’ultima riguarderà la conclusione della formazione nel tempo tecnicamente necessario e, comunque, entro 30 giorni dall’assunzione, mentre, per i contratti di durata inferiore, entro tempi coerenti con la durata del rapporto.

Prescrizione e revoca della sospensione a confronto

Gli adempimenti richiesti dall’Ispettorato variano a seconda che si tratti di ottemperare alla prescrizione o di ottenere la revoca della sospensione. Per dimostrare l’ottemperanza alla prescrizione, il contravventore deve provare l’avvenuta conclusione del percorso formativo esibendo gli attestati di formazione, tenendo conto che il termine assegnato corrisponde al tempo tecnicamente necessario per partecipare ai corsi.

Per la revoca della sospensione è, invece, sufficiente esibire la documentazione che attesti la prenotazione di corsi programmati in modo da concludersi nel più breve tempo possibile.

Nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in entrambi i casi la formazione deve comunque concludersi entro 30 giorni dall’assunzione.

Informazione preventiva dei lavoratori sempre dovuta

La Nota precisa, infine, che la deroga non fa venir meno l’obbligo di impiegare i lavoratori solo dopo averli informati ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008.

Riferimenti normativi:

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.

Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.