2° Contenuto Riservato: Prodotti ottenuti dal lavoro forzato: vietata la cessione o l’acquisto

COMMENTO

A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 9 SETTEMBRE 2026

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie C del 3 settembre 2026, la comunicazione (C/2026/4637) della Commissione recante le “Linee guida sull’applicazione del Regolamento UE 2024/3015 che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell’Unione”: dal 14 dicembre 2027 le imprese che operano sul mercato europeo dovranno fare i conti con un nuovo divieto destinato ad incidere direttamente sulle catene di fornitura.

Tramite l’approvazione delle linee guida del Regolamento UE è chiarito l’ambito di applicazione, il ruolo delle autorità competenti, i criteri per valutare le offerte online destinate al mercato UE e l’importanza del dovere di diligenza quale strumento utile per gli operatori economici, pur non essendo imposto come obbligo. Il regolamento si applica anche ai prodotti già fabbricati ma ancora presenti sul mercato e non riguarda la prestazione di servizi.

Premessa

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie C del 3 settembre 2026, la Comunicazione (C/2026/4637) della Commissione recante le “Linee guida sull’applicazione del Regolamento UE 2024/3015 che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell’Unione”; le linee guida chiariscono che non potranno essere immessi o messi a disposizione nel mercato dell’Unione, ne esportati, prodotti ottenuti in tutto o in parte mediante il lavoro forzato.

Prodotti e operatori economici che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento

Il Regolamento si applica a tutti i prodotti ottenuti con il lavoro forzato, indipendentemente dall’origine, dal tipo o dal settore, immessi o messi a disposizione sul mercato dell’UE o esportati da tale mercato.

Si applica ai prodotti per i quali è stato fatto ricorso al lavoro forzato “in tutto o in parte in qualsiasi fase dell’estrazione, della raccolta, della produzione o della fabbricazione, comprese le lavorazioni o trasformazioni in qualsiasi fase della catena di approvvigionamento, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga all’interno o all’esterno dell’UE.

I prodotti rientrano, pertanto, nell’ambito di applicazione del Regolamento, indipendentemente dalla percentuale della parte del prodotto realizzata con il lavoro forzato.

Definizione di lavoro forzato

Il Regolamento utilizza la definizione di lavoro forzato della convenzione OIL sul lavoro forzato e obbligatorio del 1930 (n. 29), che comprende ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente.

La definizione consta di tre elementi principali:

→ lavoro o servizio,

→ mancanza di consenso volontario e

→ coercizione.

Per stabilire se una situazione costituisca lavoro forzato, sia l’involontarietà che la coercizione devono verificarsi contemporaneamentein un determinato momento del periodo analizzato. Entrambi gli elementi possono sovrapporsi nella pratica: dove vi sia coercizione, manca l’effettivo consenso; e laddove le condizioni rendano il consenso non plausibile, si può ragionevolmente presumere la coercizione.

Per lavoro o servizio si intende qualsiasi attività svolta da una persona per produrre beni o prestare servizi a uso di terzi o per uso proprio.

Sebbene la definizione dell’OIL menzioni i servizi, l’ambito di applicazione del Regolamento è limitato ai prodotti ottenuti con il lavoro forzato. Di conseguenza i servizi e i lavori domestici, anche se effettuati mediante il lavoro forzato, non rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento.

Alcuni tipi di lavoro sono esclusi dalla definizione di lavoro forzato ai sensi della convenzione dell’OIL, e pertanto anche dall’ambito di applicazione del regolamento:

  • il servizio militare obbligatorio a carattere puramente militare;
  • i normali obblighi dei cittadini;
  • il lavoro richiesto a seguito di una condanna emessa in tribunale, sotto la vigilanza delle pubbliche autorità;
  • il lavoro in situazioni di emergenza, in caso di guerra o di calamità naturali;
  • i piccoli lavori di interesse collettivo, eseguiti nell’interesse diretto della comunità e previa consultazione della comunità.

In determinate circostanze tali tipi di lavoro possono però rientrare nella definizione di lavoro forzato.

Mancanza di consenso volontario (involontarietà)

Il termine “volontariamente” si riferisce al consenso libero e informato di un lavoratore a svolgere un lavoro e alla sua libertà di lasciare il lavoro in qualsiasi momento.

Vi è mancanza di consenso volontario quando un datore di lavoro o un reclutatore fa false promesse o quando un lavoratore è assunto in condizioni di mancanza di libertà, come la schiavitù o il lavoro coatto, oppure quando un lavoratore è costretto a svolgere un lavoro di natura diversa da quello specificato all’assunzione senza il suo consenso.

Tra gli altri esempi di circostanze che possono dar luogo a lavoro involontario figurano le prescrizioni abusive per il lavoro straordinario o il lavoro a chiamata, il lavoro in condizioni pericolose senza compensazione o dispositivi di protezione, il lavoro con salari molto bassi o in assenza di salario in condizioni di vita degradanti correlate al lavoro e l’assenza di libertà di porre fine al rapporto di lavoro.

Coercizione

Con il termine “coercizione” si definiscono i mezzi utilizzati per costringere una persona a lavorare contro la sua volontà, anche mediante violenza, limitazione dei movimenti, servitù per debiti, mancato pagamento dei salari o sottrazione dei documenti d’identità e abuso delle situazioni di vulnerabilità.

La coercizione può anche assumere la forma di intimidazioni e minacce, come le minacce di licenziamento o di espulsione, oppure di abuso di potere, come la negazione di diritti o privilegi o ancora di abuso delle situazioni di vulnerabilità dei lavoratori, ad esempio a causa dell’ubicazione remota del luogo di lavoro o dello status di cittadini di paesi terzi.

È anche possibile che i lavoratori subiscano una coercizione indiretta mediante minacce o altre forme di coercizione nei confronti dei familiari, dei colleghi o dei compagni di lavoro.

Tipi di lavoro forzato

Il lavoro forzato si può suddividere in due grandi categorie in base al soggetto che lo impone: il lavoro forzato imposto da privati e il lavoro forzato imposto dallo Stato. Nella definizione di lavoro forzato rientra anche il lavoro minorile forzato, che merita considerazioni specifiche.

Per lavoro forzato imposto da privati si intende il lavoro forzato imposto da singole persone, gruppi o imprese. Interessa praticamente tutti i settori dell’economia, e nella maggior parte dei casi riguarda quattro vasti settori: industria, servizi, agricoltura e lavoro domestico.

Il lavoro forzato imposto da privati rappresenta in tutto il mondo la quota più cospicua del lavoro forzato.

Lavoro forzato imposto dallo Stato

Il termine si riferisce al lavoro forzato imposto dalle autorità statali, da agenti che agiscono per conto dello Stato o da entità che esercitano un’autorità analoga a quella statale.

Questa forma di lavoro forzato deriva da leggi, politiche o pratiche nazionali e spesso si verifica in un contesto sociale più ampio caratterizzato da apparati statali coercitivi e dalla generale assenza di libertà civili.

Il lavoro minorile forzato

Il lavoro minorile forzato è un particolare tipo di lavoro forzato con caratteristiche specifiche a causa della maggiore complessità delle relazioni in gioco.

Ai fini del presente regolamento si definisce come il lavoro svolto da un minore (ogni persona di età inferiore ai 18 anni) durante un determinato periodo di riferimento e rientrante in una delle categorie seguenti:

  • il lavoro svolto per conto terzi, nel caso in cui il minore o i genitori subiscano una coercizione;
  • il lavoro svolto con i genitori del minore o per loro, qualora il minore o i genitori subiscano una coercizione;
  • il lavoro svolto con i genitori del minore o per loro, qualora i genitori si trovino essi stessi in una situazione di lavoro forzato;
  • il lavoro svolto nelle forme peggiori di lavoro minorile, definite dalla convenzione OIL n. 182 come tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù.

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