L’OPINIONE
DI GIUSEPPE BUSCEMA | 9 SETTEMBRE 2026
Dal 4 settembre 2026 l’INPS riconosce l’indennità di malattia anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico in caso di visita ambulatoriale, purché non si tratti di un giorno festivo infrasettimanale, di sabato o di domenica. La Circolare n. 92/2026 supera così le precedenti indicazioni e amplia la tutela previdenziale dei lavoratori dipendenti.
L’indennità di malattia spettante al lavoratore dipendente, dal 4 settembre 2026, è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale, purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica.
A comunicarlo è l’INPS con la Circolare n. 92/2026 , che, su concorde parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al fine di tutelare i lavoratori in malattia e garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, ha modificato le regole applicate fino al 3 settembre 2026.
Le indicazioni dell’Istituto non arrivano a seguito di un intervento del legislatore, né per un mutato orientamento giurisprudenziale e neanche per una nuova interpretazione dell’Istituto. Semplicemente perché la situazione sociosanitaria del nostro Paese, caratterizzata da un profondo processo di trasformazione che ha interessato anche il ruolo del Medico di Medicina Generale, nell’ambito della riorganizzazione dell’assistenza territoriale, nonché dalla crescente e progressiva diminuzione del numero di tali medici su tutto il territorio nazionale, dai maggiori carichi di lavoro e dall’incremento dei compiti organizzativi e assistenziali affidati ai medesimi medici, ha portato l’Istituto a un’interpretazione evolutiva della disciplina che regola la fattispecie.
Indennità di malattia: ambito e decorrenza
Intanto la questione riguarda le indennità spettanti ai lavoratori dipendenti a carico dell’INPS che, come è noto, decorrono dopo il canonico periodo di carenza di 3 giorni, cioè dalle giornate che, a prescindere dal finanziamento contributivo della prestazione, rimangono di regola a carico del datore di lavoro. Le giornate coperte dalla prestazione dell’Istituto decorrono dunque dal quarto giorno e l’indennità è variabile a seconda del settore di inquadramento del datore di lavoro nonché del periodo di malattia; nel settore dell’industria, peraltro, il diritto all’indennità è legato anche alla qualifica del lavoratore.
Evidentemente fondamentale ai fini del riconoscimento della prestazione a favore del lavoratore è la certificazione medica rilasciata a seguito della visita medica.
La certificazione medica e le regole di decorrenza
La disciplina è risalente. La Circolare INPS ricorda infatti che il Regolamento per le prestazioni economiche adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INAM del 10 aprile 1963, ratificato con il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 16 maggio 1963, all’articolo 2, comma 3, prevede che “L’indennità giornaliera […] è corrisposta a decorrere dal quarto giorno di malattia, computandosi tale termine dal giorno della chiamata del medico curante risultante dal certificato […]. Oppure dalla data di effettuazione della prima visita medica, ove sia stata omessa, nel certificato medico la data del giorno della chiamata del medico (Circolare n. 52/ASS dell’11 giugno 1963 lettera C)”.
L’INPS aveva precisato che il primo giorno dell’evento viene computato, in generale, dalla data di rilascio della certificazione medica (cfr. le Circolari n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981, n. 63 del 7 marzo 1991 e n. 147 del 15 luglio 1996).
Le regole applicate fino al 3 settembre 2026
Secondo le indicazioni applicate fino al 3 settembre 2026, l’indennità in argomento, anticipata di regola dal datore di lavoro, era riconosciuta dall’Istituto anche per il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato medico. Era tuttavia necessario, a tal fine, che il medico curante indicasse nel certificato che il lavoratore: “Dichiara di essere ammalato dal…”, con l’indicazione del giorno immediatamente precedente alla visita (per il certificato medico cfr. il disciplinare tecnico allegato al decreto interministeriale 18 aprile 2012 ).
Tale possibilità ha la finalità di tenere conto della necessità di consentire al lavoratore di non perdere il diritto all’indennità giornaliera nei casi in cui la visita medica non venga effettuata nel giorno della chiamata al medico curante. I contratti di lavoro per i Medici di Medicina Generale – MMG (da ultimo, tale facoltà è stata confermata all’art. 43, comma 6, dell’ACN 15 gennaio 2026), consentono infatti al medico di effettuare la visita medica domiciliare richiesta dal paziente entro le ore 12.00 del giorno immediatamente successivo e solo ove ritenuto strettamente necessario.
A questa regola però ci sono alcune eccezioni. Innanzitutto, se la data indicata nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” è anteriore di oltre 1 giorno, l’indennità non spetta neanche per il giorno precedente, poiché si ritiene che la data possa riferirsi a quella della chiamata del lavoratore al medico curante; inoltre, l’indennità non spetta per il giorno precedente se la data di rilascio del certificato medico è in un giorno festivo infrasettimanale o cade di sabato o di domenica. Il lavoratore in questi casi deve ricorrere al servizio di continuità assistenziale. L’esclusione, infine, ricorre anche se la visita viene effettuata presso l’ambulatorio del medico curante.
Dal 4 settembre 2026 tutela estesa alle visite ambulatoriali
Con la Circolare n. 92 del 4 settembre scorso, l’Istituto ha comunicato che da tale data devono intendersi superate le precedenti indicazioni in quanto, fermo restando il periodo massimo assistibile previsto per legge, la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale, a condizione che tale giorno non coincida con una giornata festiva infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica, in quanto in tali casi è garantita la continuità assistenziale.
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