CIRCOLARE MONOGRAFICA
Le scadenze di settembre: quadro operativo di riferimento per imprese, professionisti e sostituti d’imposta
DI ALESSANDRO PRATESI | 1 SETTEMBRE 2026
Con la conclusione della pausa estiva tornano a concentrarsi, tra la fine di agosto e il mese di settembre, numerosi adempimenti fiscali, versamenti e attività di verifica. La ripresa dell’ordinaria operatività richiede quindi particolare attenzione sia alle scadenze sospese o differite nel periodo estivo sia agli adempimenti propri del mese di settembre
La circolare riepiloga le principali scadenze e fornisce un quadro operativo di riferimento per imprese, professionisti e sostituti d’imposta.
Quadro generale della “sospensione estiva”
Differimento degli adempimenti/versamenti 1-20 agosto (c.d. “Proroga di Ferragosto”)
L’art. 3 quater D.L. 2 marzo 2012, n. 16 ha inserito il comma 11‑bis nell’art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223: per l’effetto, gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, scadenti nel periodo 1-20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.
Rientrano in tale ambito:
- i versamenti unitari tramite modello F24 di imposte e contributi, quali IVA periodica, ritenute, imposte da dichiarazione, contributi INPS, ecc.;
- le rate dovute a titolo di saldo e primo acconto di imposte e contributi.
Per quanto precede, per le scadenze originariamente fissate nel periodo 1-20 agosto, il termine è automaticamente differito al 20 agosto, senza interessi né sanzioni.
Sospensione dei termini per risposte a richieste documentali (1° agosto – 4 settembre)
L’art. 37, comma 11‑bis, D.L. n. 223/2006 dispone, altresì, che i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre. La moratoria non è generalizzata, poiché restano escluse sia le richieste formulate nel corso di accessi, ispezioni e verifiche sia le richieste connesse a procedure di rimborso IVA. Pertanto, un termine scadente il 15 agosto inizia a decorrere dal 5 settembre, così trascinando in avanti i termini della scadenza complessiva.
Sospensione dell’invio di avvisi bonari e comunicazioni
L’art. 10, D.Lgs. n. 1/2024, ha previsto che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ciascun anno l’Agenzia delle Entrate sospende l’invio di:
- comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati (artt. 36-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);
- comunicazioni degli esiti dei controlli formali (art. 36-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600);
- comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 1, comma 412, Legge 30 dicembre 2004, n. 311);
- inviti all’adempimento, ossia le cosiddette lettere di compliance (art. 1, commi. 634–636, Legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Tale sospensione riguarda l’invio degli atti da parte dell’Amministrazione, ma non i termini di versamento ordinari, che restano disciplinati dalle norme generali e dalla “Proroga di Ferragosto”.
La ripresa degli adempimenti
LIPE – Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA
Obbligo e scadenza del secondo trimestre
L’art. 21‑bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 disciplina l’obbligo di trasmissione telematica delle comunicazioni dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE), con slittamento al giorno lavorativo seguente se il termine cade in un giorno festivo o di domenica.
Il cosiddetto Decreto “Semplificazioni” (D.L. n. 73/2022) prevede che la comunicazione relativa al secondo trimestre deve essere presentata entro il 30 settembre.
| Periodo | Termine presentazione |
| 1° trimestre | 31.05 |
| 2° trimestre | 30.09 |
| 3° trimestre | 30.11 |
| 4° trimestre | Gestione coordinata con la dichiarazione annuale IVA |
Operativamente, entro il 30 settembre i soggetti mensili e trimestrali devono trasmettere la LIPE del 2° trimestre (aprile-giugno), utilizzando i canali telematici dell’Agenzia (Entratel/Fisconline) direttamente o tramite intermediario abilitato.
Regime sanzionatorio LIPE e ravvedimento
L’art. 11, comma 2‑ter, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 prevede il seguente quadro sanzionatorio:
- l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è punita con sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro;
- la sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione (o la trasmissione corretta dei dati) è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Le violazioni sono sanabili mediante l’istituto del ravvedimento operoso, con sanzioni ridotte in relazione al tempo entro cui si procede alla regolarizzazione (1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, ecc.).
È inoltre ammesso, in alternativa all’invio di una LIPE correttiva, la correzione dei dati direttamente nella dichiarazione annuale IVA compilando ilquadro VH. In tale ipotesi:
- la LIPE correttiva può essere trasmessa solo fino a quando non sia stata presentata la dichiarazione annuale;
- successivamente, l’unica via è la dichiarazione IVA (o la relativa integrativa), fermo restando il profilo sanzionatorio.
Versamenti periodici di settembre: IVA, ritenute, contributi
IVA periodica (soggetti mensili e trimestrali)
Per i versamenti periodici valgono le regole riportate nella normativa e nella prassi operativa:
- per i soggetti mensili, l’IVA dovuta (a debito) sulla liquidazione del mese precedente deve essere versata entro il 16 del mese successivo;
- per i soggetti trimestrali “per opzione” o “per natura”, l’IVA dei primi tre trimestri è versata entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre.
Inoltre, in base alle indicazioni sulla riforma degli adempimenti (D.Lgs. n. 1/2024) per le liquidazioni periodiche relative al 2024 e seguenti, è stato innalzato a 100 euro il limite minimo di IVA periodica dovuta al di sotto del quale il versamento può essere rinviato al periodo successivo, fermo restando l’obbligo di saldo entro apposite scadenze annuali (16 gennaio per i mensili; 16 novembre per i trimestrali per opzione, ad esempio, per l’IVA a debito relativa terzo trimestre).
| Scadenza | Contribuenti | Termine lungo |
| 16.09 | Mensili | IVA relativa alle operazioni di agosto. |
| Trimestrali | IVA relativa alle operazioni del 2° trimestre. | |
| Altre rateazioni di saldo/IVA annuale. |
Ritenute alla fonte e addizionali (modello F24)
Il sistema dei versamenti unificati ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 prevede che le principali ritenute alla fonte siano versate tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate.
In particolare:
- i versamenti diretti delle ritenute devono essere eseguiti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione della ritenuta, utilizzando il modello F24 o il modello F24-EP per gli enti pubblici;
- per talune categorie (enti e organismi pubblici) la disciplina è declinata nel modello “F24 enti pubblici”, ferma restando la scadenza del 16.
Rientrano in tale disciplina:
- le ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- le ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- le addizionali regionali e comunali all’IRPEF trattenute dai sostituti d’imposta.
Si ricorda il limite di 100 euro per le ritenute di cui agli artt. 25 e 25‑bis del D.P.R. n. 600/1973 (lavoro autonomo e provvigioni), in forza del quale:
- se l’importo complessivo dovuto per tali ritenute in un dato mese non supera 100 euro, il versamento può essere rinviato al mese successivo;
- in ogni caso, il cumulo non può eccedere il termine del 16 dicembre dello stesso anno (per i compensi corrisposti da gennaio a ottobre).
Pertanto, entro il 16 settembre devono essere effettuati, con riferimento al mese di agosto, i versamenti relativi a:
- ritenute operate su lavoro dipendente e assimilato;
- ritenute operate su lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, salvo utilizzo della soglia < 100 euro e conseguente rinvio;
- addizionali regionali e comunali collegate alle retribuzioni/compensi di agosto.
Contributi previdenziali INPS
Dal punto di vista contributivo, la regola generale prevede che i contributi dovuti sui redditi da lavoro dipendente (denuncia UniEmens) devono essere versati tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento (mese di paga / competenza).
Pertanto, i contributi sulle retribuzioni del mese di agosto sono dovuti entro il 16 settembre, salvo specifiche deroghe o regimi speciali.
Per alcune categorie (artigiani, commercianti, altre gestioni autonome) le scadenze possono seguire calendari particolari (esempio: rate su minimale, con date prefissate come 18 maggio, 20 agosto, ecc.).
Rateizzazioni di imposte da dichiarazione e scadenze di settembre
Disciplina generale della rateazione (art. 20, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241)
I contribuenti possono versare le somme dovute a titolo di saldo e primo acconto delle imposte (IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive, addizionali, contributi INPS risultanti da dichiarazione) in rate mensili di pari importo, con applicazione di interessi.
In sintesi:
- i versamenti rateali devono essere effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese per tutti i contribuenti (uniformazione avvenuta con il D.Lgs. n. 1/2024);
- il piano di rateazione deve concludersi entro il 16 dicembre dell’anno di presentazione della dichiarazione;
- sono esclusi dalla rateazione gli importi dovuti a titolo di seconda o unica rata di acconto.
Interessi di rateazione
Sugli importi rateizzati sono dovuti:
- interessi del 4% annuo (art. 9, D.P.R. n. 602/1973), calcolati dal giorno successivo alla scadenza della prima rata fino alla scadenza della seconda;
- per le rate mensili successive alla prima si applica un interesse forfetario dello 0,33% per mese (pari al 4% annuo su base mensile), indipendentemente dal giorno esatto di pagamento entro il mese.
Le istruzioni ai modelli dichiarativi (Redditi PF/SC 2025-2026 e modello IVA 2026) confermano:
- l’applicazione del 4% annuo di interesse, con suddivisione in 0,33% mensile;
- la necessità di indicare e versare gli interessi separatamente rispetto all’imposta, mediante apposito codice tributo.
Effetti della sospensione 1-20 agosto sulle rate
Come già evidenziato, l’art. 37, comma 11‑bis, D.L. n. 223/2006 stabilisce che le rate ex art. 20, D.Lgs. n. 241/1997 con scadenza nel periodo 1-20 agosto possono essere versate entro il 20 agosto senza maggiorazioni.
Nei piani di rateazione con prima rata a giugno/luglio:
- la rata di agosto (scadenza 16 agosto ) è differita di diritto al 20 agosto;
- le rate successive (settembre, ottobre, ecc.) mantengono la scadenza ordinaria del 16 del mese.
Per l’anno 2026, pertanto, chi ha optato per la rateizzazione di saldo 2025 e primo acconto 2026:
- dovrà aver pagato la rata di agosto entro il 20 agosto 2026;
- verserà la rata di settembre entro il 16 settembre 2026, comprensiva degli interessi di rateazione previsti.
Comunicazioni e versamenti tramite modello F24 come “comunicazione delle ritenute”
Il modello F24 costituisce lo strumento ordinario sia per eseguire i versamenti unitari di imposte, ritenute, contributi e premi sia per effettuare compensazioni tra debiti e crediti fiscali e contributivi.
Mediante modello F24, altresì, si “comunicano” all’Amministrazione:
- l’ammontare delle ritenute operate;
- il codice tributo;
- il periodo di riferimento (anno e mese);
- l’ente destinatario (per le addizionali regionali e comunali: indicazione del codice Regione o Comune).
Provvedimenti specifici sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti d’imposta hanno previsto, per talune categorie, la possibilità di adempiere agli obblighi dichiarativi comunicando all’Agenzia delle Entrate, anche tramite modello F24, i dati relativi alle ritenute e trattenute (importi, codici tributo, periodo, ente territoriale). In tali casi, la presentazione del modello F24 assume, di fatto, anche valenza informativa, in parziale sostituzione della dichiarazione annuale.
In ogni caso:
- per i titolari di partita IVA vige l’obbligo generalizzato di utilizzo delle modalità telematiche per i modelli F24 (in particolare, quando sono effettuate compensazioni o se il saldo è pari a zero);
- a decorrere dal 1° luglio 2024, per i versamenti che prevedono compensazioni, deve essere utilizzato esclusivamente il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate.
Settembre: il momento per verificare l’acconto IMU e valutare il ravvedimento
Scadenze ordinarie IMU
L’art. 1, commi 738–783, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 disciplinato l’IMU, prevedendo, tra l’altro, che il versamento avviene in unica soluzione entro il 16 giugno o, in alternativa, in due rate di pari importo:
- acconto, entro il 16 giugno;
- saldo, entro il 16 dicembre.
Non sono previste scadenze “ordinarie” nel mese di settembre; tuttavia, tale mese può risultare strategico per il contribuente che intenda verificare la correttezza dei versamenti effettuati a giugno e, se del caso, procedere a ravvedimento operoso prima dell’avvio di eventuali attività di controllo da parte dei Comuni, anche in ordine all’omessa dichiarazione;
Sanzioni per omesso/tardivo versamento IMU
Per l’IMU, in caso di omesso o insufficiente versamento, si applica l’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, ai sensi del quale le sanzioni sono graduate così come sintetizzato nella tabella che segue.
| Versamento | Sanzione |
| Violazioni commesse fino al 31.08.2024 | 30% dell’importo omesso o tardivamente versato in caso di ritardo superiore a 90 giorni. |
| Violazioni commesse dal 1.09.2024 | 25% dell’importo omesso o tardivamente versato in caso di ritardo superiore a 90 giorni. |
| È possibile il ravvedimento operoso. | |
Ravvedimento operoso dell’IMU
La disciplina generale del ravvedimento operoso è applicabile anche ai tributi locali, IMU inclusa. È possibile regolarizzare sia l’omesso o tardivo versamento dell’acconto di giugno sia gli eventuali errori di calcolo (versamenti parziali o inferiori al dovuto).
Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento congiunto di:
- imposta dovuta (o differenza);
- sanzione ridotta in funzione del ritardo (ad esempio 1/10, 1/9, 1/8 del minimo, ecc., secondo la finestra temporale);
- interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
È possibile avvalersi anche del c.d. ravvedimento lungo (riduzioni per regolarizzazioni oltre i 90 giorni, entro l’anno, entro il secondo anno, oltre il secondo anno, ecc.), come confermato da prassi in materia di tributi locali.
Il ravvedimento non preclude attività di controllo future, ma evita l’applicazione della sanzione piena (30% – 25%).
Per effetto della riforma del sistema delle sanzioni, talune nuove norme sul ravvedimento frazionato si applicano solo ai tributi erariali; per i tributi locali (IMU, TARI, ecc.) può non essere ammessa la regolarizzazione “parziale” di singole quote della violazione, con rischio di contestazione da parte del Comune in caso di versamenti non riferiti all’intero debito.
Il mese di settembre rappresenta quindi un momento opportuno per:
- verificare il corretto versamento dell’acconto IMU del 16 giugno;
- valutare l’eventuale attivazione del ravvedimento per ridurre l’impatto sanzionatorio, prima di ricevere atti di accertamento.
Sintesi operativa delle principali scadenze di settembre
Dal 5 settembre 2026:
- ripresa della decorrenza dei termini per rispondere alle richieste di documenti e informazioni dell’Agenzia delle Entrate e altri enti impositori, sospesi dal 1° agosto .2026.
16 settembre 2026:
- versamento IVA mensile relativa al mese di agosto (soggetti mensili);
- versamento di ritenute alla fonte operate nel mese di agosto su:
- redditi di lavoro dipendente/assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi (salvo soglia < 100 euro con rinvio consentito);
- addizionali regionali e comunali all’IRPEF trattenute sulle retribuzioni/compensi di agosto;
- versamento dei contributi INPS sulle retribuzioni di agosto (aziende con dipendenti);
- versamento della rata di settembre dei piani di rateazione del saldo e primo acconto di imposte e contributi (art. 20, D.Lgs. n. 241/1997).
30 settembre 2026:
- scadenza per la trasmissione telematica della LIPE del 2° trimestre (aprile-giugno), per tutti i soggetti IVA mensili e trimestrali tenuti all’adempimento.
Nel corso del mese di settembre (senza data fissa di legge):
- verifica interna delle posizioni IMU (acconto 16 giugno) e pianificazione di eventuali ravvedimenti operosi in vista della scadenza del saldo di dicembre;
- controllo e, se necessario, regolarizzazione tramite ravvedimento di eventuali LIPE dei trimestri precedenti omesse o errate, con attenzione alla finestra temporale per beneficiare delle riduzioni massime.
Conclusioni
La fine dell’estate non coincide soltanto con la ripresa dell’attività ordinaria: settembre concentra adempimenti, versamenti e opportunità di regolarizzazione che richiedono una pianificazione preventiva.
Si raccomanda, pertanto, di programmare per tempo gli adempimenti sopra descritti, tenendo conto di:
• eventuali chiusure aziendali per ferie nel mese di agosto;
• la concentrazione delle scadenze di versamento e di comunicazione tra il 20 agosto e il 30 settembre;
• la necessità di verificare i dati contabili (IVA, ritenute, contributi, IMU) per evitare sanzioni e per sfruttare al meglio gli istituti deflattivi (ravvedimento operoso).
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, art. 10;
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 11;
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv., con mod., dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 21-bis;
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con mod., dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 37.
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