COMMENTO
DI GIOVANNI IMPROTA | 22 SETTEMBRE 2026
In caso di rapporto formalmente instaurato come collaborazione a progetto, l’accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto, ai sensi dell’art. 69 , comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, non integra un’ipotesi di conversione del contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 32, comma 5, Legge n. 183/2010, poiché non consegue alla nullità di una clausola appositiva del termine e alla sua sostituzione con il regime legale, ma costituisce una riqualificazione complessiva del rapporto alla luce delle concrete modalità di svolgimento della prestazione. Ne consegue che, in caso di accertamento della subordinazione, non trova applicazione l’indennità risarcitoria forfettaria prevista dall’art. 32, comma 5, Legge n. 183/2010, dovendosi applicare la tutela risarcitoria ordinaria.
È questa, sostanzialmente, la conclusione a cui è giunta la Cassazione, Sentenza 5 agosto 2026, n. 24479 che distingue nettamente la conversione a tempo indeterminato del contratto di lavoro subordinato a termine, dalla riqualificazione di un rapporto di lavoro autonomo in rapporto di lavoro dipendente, escludendo per tale ragione l’applicazione di una tutela risarcitoria forfettizzata in favore del collaboratore autonomo.
Accertamento della natura subordinata di un rapporto formalmente qualificato come autonomo: conseguenze
Come noto, sul piano giuslavoristico il lavoro autonomo si caratterizza essenzialmente per l’assenza del vincolo di subordinazione.
Infatti, secondo la definizione contenuta nell’art. 2222 c.c., si ha contratto d’opera quando una persona si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Da tale disposizione, ne deriva che il lavoratore autonomo, a differenza di quello subordinato:
- organizza autonomamente tempi, modalità e mezzi della propria attività;
- non è soggetto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del committente;
- assume, almeno in parte, il rischio economico della propria attività;
- è normalmente obbligato al conseguimento di un risultato o comunque all’esecuzione della prestazione concordata, senza mettere stabilmente le proprie energie lavorative a disposizione del committente.
Il criterio fondamentale per distinguere il lavoro autonomo da quello subordinato è infatti la eterodirezione che integra l’assoggettamento del lavoratore autonomo al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
In particolare, sono indici sintomatici di subordinazione:
- direttive specifiche, continue e vincolanti sulle modalità di svolgimento dell’attività;
- potere di controllo e disciplinare del datore;
- obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato;
- necessità di ottenere autorizzazione per assenze, ferie o variazioni dell’orario;
- continuità e stabilità della prestazione;
- stabile inserimento nell’organizzazione aziendale;
- utilizzo prevalente di strumenti e mezzi messi a disposizione dall’azienda;
- corresponsione di un compenso fisso e periodico, indipendente dal risultato della singola prestazione;
- assenza di rischio economico in capo al prestatore;
- assenza di una propria, anche minima, organizzazione imprenditoriale;
- obbligo di mettere stabilmente a disposizione del datore le proprie energie lavorative.
Fermo quanto sopra, qualora in sede giudiziale viene accertata la sussistenza nell’ambito del rapporto di lavoro autonomo dei suddetti indici, il giudice dispone la riqualificazione di detto rapporto in rapporto di lavoro dipendente fin dalla data di sottoscrizione del primo contratto, con conseguente attribuzione allo pseudo lavoratore autonomo di specifica qualifica e livello di inquadramento sulla base delle mansioni concretamente svolte.
→ Sul piano retributivo, il Giudice dispone la condanna del datore di lavoro committente alla corresponsione, nei limiti della prescrizione, di eventuali differenze retributive fra quanto percepito come collaboratore e quanto spettante quale dipendente, tenendo conto, tra l’altro, di minimi contrattuali, mensilità aggiuntive, eventuali maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno o festivo, ferie e permessi, nonché del TFR.
Naturalmente, ai fini del calcolo devono essere detratti i compensi già corrisposti per il medesimo periodo.
→ Sul piano previdenziale, invece, l’accertamento comporta la ricostruzione della posizione quale lavoratore subordinato e, quindi, il versamento dei contributi dovuti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e delle altre contribuzioni proprie del rapporto subordinato, prendendo come base almeno la retribuzione imponibile prevista dalla disciplina legale e collettiva applicabile. Sono inoltre dovute le relative sanzioni civili per l’inadempimento contributivo.
Particolare attenzione deve essere prestata ai contributi già versati alla Gestione Separata.
La Circolare INL n. 7/2020 aveva indicato lo scomputo di tali somme dal complessivo debito contributivo; tuttavia, il recentissimo orientamento della Cassazione, 24 agosto 2026, n. 24752, ha escluso la compensazione automatica fra contribuzione versata alla Gestione Separata e quella dovuta al FPLD, in ragione dell’autonomia delle due gestioni, facendo salva l’eventuale distinta azione di restituzione dell’indebito.
→ Sul piano assicurativo, devono inoltre essere verificati gli eventuali differenziali INAIL e gli ulteriori obblighi assicurativi propri del rapporto subordinato.
Analisi della Sentenza n. 24479/2026
La vicenda
La fattispecie su cui si è pronuncia la Suprema Corte riguarda il caso di un collaboratore autonomo che aveva prestato attività, dapprima, con un contratto a progetto decorrente dal 1° marzo 2010 e successivamente con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, protrattosi sino al 31 dicembre 2015.
Con ricorso depositato presso il Tribunale, tale collaboratore aveva chiesto ai giudici di:
- accertare la natura subordinata dei rapporti di lavoro autonomo intercorsi;
- disporre la riqualificazione di detti rapporti in un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con attribuzione della qualifica di Quadro;
- condannare il committente al pagamento delle conseguenti differenze retributive e del risarcimento del danno.
Al termine del giudizio di primo grado, il Tribunale aveva riconosciuto la natura subordinata del rapporto di collaborazione autonomo sin dalla data di sottoscrizione del prima contratto, condannando la società committente anche al pagamento delle retribuzioni maturate dalla cessazione sino alla riammissione in servizio.
La Corte d’Appello di Roma, pur confermando la natura subordinata del rapporto, aveva invece ricondotto le conseguenze risarcitorie all’art. 32, comma 5, della Legge n. 183/2010, riconoscendo al lavoratore un’indennità pari a 6 mensilità, quantificata in euro 18.215,94.
Avverso tale sentenza il collaboratore autonomo depositava ricorso in Cassazione.
Le considerazioni della Cassazione
Nella decisione in esame, la Suprema Corte in primis delinea nettamente la distinzione tra:
- la conversione di un rapporto di lavoro subordinato a termine in rapporto a tempo indeterminato, fattispecie che si connota per il fatto che nel momento in cui viene dichiarata illegittima l’apposizione del termine al contratto di lavoro, il rapporto sotteso si trasforma a tempo indeterminato senza mutare la propria natura; viene semplicemente eliminata la clausola relativa alla durata;
- la riqualificazione come subordinato di un rapporto formalmente autonomo invece si caratterizza per il fatto che in tal caso non viene dichiarata illegittima dal Giudice una specifica clausola, ma viene modificata la qualificazione giuridica dell’intero rapporto, facendo prevalere la concreta realtà delle modalità di esecuzione sulla qualificazione formalmente attribuita dalle parti.
Particolarmente interessante è il percorso interpretativo seguito dalla Cassazione per delimitare l’ambito applicativo dell’art. 32, comma 5 .
La Corte prende anzitutto in considerazione l’origine storica della disposizione, ricordando come essa si collochi nel contesto del vastissimo contenzioso riguardante l’illegittima apposizione del termine ai contratti di lavoro subordinato e le rilevanti conseguenze risarcitorie che ne derivavano.
Da questa prospettiva, la nozione di “conversione” viene ricondotta al fenomeno tipico nel quale la nullità della clausola appositiva del termine determina l’eliminazione della clausola stessa e la prosecuzione del contratto quale rapporto subordinato a tempo indeterminato.
Decisivo è anche il richiamo a Corte costituzionale n. 303/2011.
La Consulta, nel ritenere costituzionalmente legittima la forfettizzazione del danno prevista dalla Legge n. 183/2010, aveva distinto il contratto subordinato caratterizzato dalla presenza di una clausola appositiva del termine invalida da figure illecite considerate più gravi, fra le quali l’utilizzazione fraudolenta delle collaborazioni coordinate e continuative.
Da questa distinzione la Cassazione ricava un ulteriore argomento per escludere che la tutela forfettaria prevista per la nullità del termine possa essere automaticamente estesa alla diversa ipotesi della falsa qualificazione autonoma del rapporto.
Fermo quanto sopra, la Corte conferma che riconoscere l’indennità forfettaria al lavoratore che abbia prestato sin dall’origine attività subordinata soltanto perché il rapporto era stato formalmente “mediato” da un contratto a progetto determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento.
Da questa ricostruzione deriva quindi per la Suprema Corte l’inapplicabilità dell’indennità forfettaria prevista dall’art. 32, comma 5, con conseguente applicazione da parte del giudice della tutela risarcitoria piena.
Da ultimo, la Suprema Corte nella decisione in esame si occupa anche dei c.d. indici di subordinazione.
Nel caso di specie i giudici di merito avevano valorizzato lo stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, l’assegnazione ad attività ulteriori e diverse rispetto a quelle formalmente comprese nel progetto e i controlli esercitati dalla società sulla sua presenza nei cantieri o in trasferta.
La Cassazione conferma sul punto il proprio tradizionale orientamento: nei rapporti caratterizzati da mansioni altamente qualificate, nei quali il classico assoggettamento puntuale alle direttive datoriali risulti meno evidente, possono assumere rilievo criteri complementari quali la continuità della prestazione, la collaborazione, il coordinamento con l’organizzazione imprenditoriale e lo stabile inserimento nella struttura aziendale.
Tali elementi, pur non essendo individualmente decisivi, possono essere valutati globalmente come indici della subordinazione.
Considerazioni conclusive
La sentenza in esame introduce rilevanti argomentazioni in merito alle conseguenze della riqualificazione dei rapporti formalmente autonomi, in quanto chiarisce in maniera netta che conversione e riqualificazione costituiscono fenomeni strutturalmente differenti.
– Nel primo caso esiste già un contratto di lavoro subordinato, del quale viene eliminata la sola clausola illegittima relativa alla durata;
– nel secondo, invece, il giudice deve ricostruire la reale natura dell’intero rapporto, facendo prevalere le modalità effettive della prestazione sulla qualificazione negoziale scelta dalle parti.
Proprio questa differenza impedisce di trasferire automaticamente al rapporto riqualificato il regime risarcitorio forfettario elaborato dal legislatore per l’illegittima apposizione del termine.
Inoltre, l’impiego di un contratto formalmente autonomo non può comportare, una volta accertata la subordinazione, una riduzione della tutela economica del lavoratore rispetto a quella che sarebbe derivata dalla diretta instaurazione di un rapporto subordinato.
Riferimenti normativi:
- Codice civile, art. 2222
- Corte di cassazione, Sentenza 5 agosto 2026, n. 24479
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