3° Contenuto: Dimissioni telematiche

SCHEDA PRATICA

DI MASSIMO BRAGHIN | 22 SETTEMBRE 2026

L’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 ha introdotto una nuova disciplina in materia di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. La norma prevede, nello specifico che, a pena di inefficacia, le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche, su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro.

Fonti ufficiali

Art. 2113 c.c.D.Lgs. n. 151/2001D.Lgs. n. 151/2015D.M. 15 dicembre 2015circ. Min. Lav. n. 12/2016 

La procedura è stata introdotta per evitare il rischio delle c.d. dimissioni in bianco, ovvero quella fattispecie in cui i datori di lavoro fanno firmare le dimissioni già al momento dell’assunzione per poi tirarle fuori al momento più opportuno.

È evidente che il lavoratore rimane comunque soggetto all’obbligo di rispettare il periodo di preavviso previsto contrattualmente.

Scadenzario

CosaChiCome
Dimissioni/risoluzione consensualeLavoratori (anche per mezzo di patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali, commissioni di certificazione, consulenti del lavoro, sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro)Comunicazione telematica

Adempimento

Il lavoratore che intende rassegnare le proprie dimissioni, o risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con il proprio datore di lavoro, previo accordo fra le parti, con decorrenza 12 marzo 2016, è soggetto alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 151/2015 , che prevede l’obbligo di trasmissione telematica del modulo di dimissioni, a pena di inefficacia delle stesse.

Entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo, il lavoratore ha la facoltà di revocare le proprie dimissioni o risoluzione consensuale, sempre tramite una comunicazione telematica.

Il lavoratore, per la trasmissione telematica del modulo di dimissioni o di risoluzione consensuale, può farsi assistere da:

  • patronati;
  • organizzazioni sindacali;
  • enti bilaterali;
  • commissioni di certificazione;
  • consulenti del lavoro;
  • sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Il Ministero del Lavoro è deputato sia alla predisposizione della modulistica apposita relativamente alle dimissioni e alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, sia alla determinazione dei dati di identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o che si intende risolvere, dei dati di identificazione del datore di lavoro e del lavoratore, delle modalità di trasmissione e degli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione.

Esclusioni

La disciplina in materia di nuove dimissioni online non trova applicazione:

  • nel caso di richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice madre, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di età del bambino, o nei primi tre anni dall’accoglienza del bambino in affidamento o in adozione;
  • per lavoro domestico;
  • in caso di dimissioni o risoluzione consensuale ex art. 2113 c.c., o dinanzi alle commissioni di certificazione ex D.Lgs. n. 276/2003;
  • in caso di recesso durante il periodo di prova;
  • ai rapporti di lavoro marittimo;
  • ai rapporti di pubblico impiego.

Istruzioni operative

Nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 11 gennaio 2016, il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto attuativo del D.Lgs. n. 151/2015 , che ha ad oggetto le modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Inoltre, il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 12 del 4 marzo 2016 ha pubblicato i chiarimenti relativi alla nuova procedura, da applicarsi a tutti i lavoratori subordinati dipendenti da privati datori di lavoro.

Esso, nello specifico, definisce:

  • i dati contenuti nel modulo di dimissioni o risoluzione consensuale;
  • la revoca dei dati stessi;
  • gli standard e le regole tecniche di compilazione e di trasmissione.

I lavoratori e i soggetti abilitati possono reperire il modulo di dimissioni o risoluzione consensuale sul portale istituzionale www.lavoro.gov.it.

Gli utenti (lavoratori e soggetti abilitati) avranno a disposizione una casella di posta dimissionivolontarie@lavoro.gov.it per inoltrare quesiti relativi alla nuova procedura di dimissioni online.

Finalità

Il rispetto degli standard tecnici e di trasmissione del modello di dimissioni o risoluzione consensuale definiti dall’Allegato B del D.M. 15 dicembre 2015, risponde allo scopo di garantire:

  • il riconoscimento certo del soggetto che  effettua  l’adempimento (verifica dell’identità);
  • l’attribuzione di una  data  certa di trasmissione alla comunicazione (marca temporale);
  • la revoca della comunicazione entro sette giorni  dalla data di trasmissione;
  • l’intervento di un soggetto abilitato a supporto del lavoratore per l’esecuzione delle operazioni di trasmissione e revoca.

La verifica dell’identità del soggetto che effettua l’adempimento è finalizzata alla prevenzione di dimissioni o risoluzioni poste in essere da soggetti diversi dal lavoratore. 

Procedura

La procedura è semplice. Il lavoratore potrà scegliere tra due opzioni:

  • ​​inviare il nuovo modulo autonomamente tramite il sito del Ministero del Lavoro a cui è possibile accedere tramite SPID o CIE. Si potrà così accedere al form online che permetterà di recuperare le informazioni relative al rapporto di lavoro da cui si intende recedere dal sistema delle Comunicazioni Obbligatorie. Per i rapporti instaurati precedentemente al 2008, invece, il lavoratore dovrà indicare la data di inizio del rapporto di lavoro, la tipologia contrattuale e i dati del datore, in particolare l’indirizzo email o PEC. Nell’ultima fase dovranno essere inseriti i dati relativi alle dimissioni o alla risoluzione consensuale o alla loro revoca;
  • ​rivolgersi a un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissioni di certificazione, consulenti del lavoro, sedi territoriali competenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro) che avrà il compito di compilare i dati e inviarli al Ministero del Lavoro.

Ogni modulo salvato, dai soggetti abilitati o dai lavoratori, sarà caratterizzato da due informazioni identificative: la data di trasmissione (Marca temporale) e un codice identificativo coerente con la data. Il lavoratore ha sempre la possibilità di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale entro 7 giorni successivi alla comunicazione. Decorso il termine di 7 giorni utile per la revoca, per lo stesso rapporto di lavoro sarà possibile inviare nuove dimissioni, non revocabili.

La consultazione dei modelli telematici delle dimissioni volontarie/risoluzione consensuale e della loro revoca, è permessa, in sola lettura, ai datori di lavoro della propria azienda e alle sedi territoriali competenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La nuova procedura è descritta nel Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015. Restano fuori, dal campo di applicazione della presente norma, i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il lavoro domestico, le dimissioni e la risoluzione consensuale disposta nelle sedi conciliative indicate nell’art. 2113 c.c., 4° comma e nelle Commissioni di certificazione.

Per accedere all’applicazione “Dimissioni Volontarie” è necessario collegarsi al portale Servizi Lavoro al link https://servizi.lavoro.gov.it

Nella Home page del portale si visualizzeranno i box dedicati all’accesso.

Cliccare sul box dedicato a SPID o sul box dedicato a CIE (Carta d’Identità Elettronica), riservati ai cittadini italiani, quindi accedere al sistema.

In seguito all’accesso, per procedere con l’attività desiderata, cliccare sull’icona dedicata all’applicativo:

Si visualizzerà la schermata di seguito:

Cliccare sul pulsante “Entra” per procedere.

Ricerca/Inserimento
Dopo aver selezionato l’icona ed aver cliccato su “Entra”, la schermata che si presenta permette di visualizzare eventuali dimissioni già presentate oppure di inviarne di nuove attraverso il tasto “Inserisci nuova dimissione”.

Proseguendo con il tasto “Inserisci nuova dimissione” la schermata che verrà visualizzata riporterà eventuali rapporti di lavoro attivi.

Cliccando sull’icona blu presente sotto la voce “Seleziona”, sarà possibile accedere al modulo da compilare e si ritroveranno le sezioni 1 e 2 parzialmente precompilate. Per i dettagli si rimanda alla sezione successiva del manuale.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro per cui bisogna inserire la comunicazione delle dimissioni telematiche non fosse presente a sistema, sarà possibile procedere con l’inserimento delle dimissioni cliccando sul tasto “Inserimento dimissioni per un rapporto di lavoro non presente in elenco”.

Il modulo inserimento dimissioni 

La schermata del modulo che si presenterà è composta da 4 sezioni:

  • Sezione 1 – Lavoratore
  • Sezione 2 – Dati Datore di Lavoro
  • Sezione 3 – Rapporto di Lavoro
  • Sezione 4 – Recesso dal Rapporto di Lavoro

Sezione 1 – Lavoratore

La sezione dedicata al lavoratore contiene i dati anagrafici e risulterà parzialmente precompilata.

I campi della sezione presentano le seguenti informazioni:

Codice fiscale Lavoratore*, Cognome* e Nome* valorizzati in automatico dal sistema in base all’accesso eseguito, non modificabili.

Il campo E-Mail* è invece da valorizzare.

Attenzione: dopo aver inviato una comunicazione di dimissioni/giusta causa/risoluzione consensuale, i lavoratori non riceveranno alcuna comunicazione via mail in quanto potranno visualizzare la stessa effettuando l’accesso al sistema con SPID/CIE.

Sezione 2 – Dati Datore di Lavoro

La sezione dedicata ai dati del datore di lavoro fornirà alcuni campi precompilati e non modificabili, (Codice Fiscale Datore di Lavoro e Datore di lavoro), i restanti campi risulteranno editabili e dunque sarà possibile apportare delle modifiche o aggiungere le informazioni richieste e non presenti.

I campi della sezione richiedono le seguenti informazioni:

  • Codice Fiscale Datore di Lavoro
  • Datore di Lavoro (ossia la denominazione dell’azienda)
  • E-Mail (il campo è aggiuntivo o sostitutivo della PEC)
  • PEC
  • Indirizzo sede di lavoro
  • Comune sede di lavoro
  • CAP sede di lavoro
  • Comune sede legale

Attenzione: qualora sia stata utilizzata la modalità “Inserimento dimissioni per un rapporto di lavoro non presente in elenco” il sistema presenterà accanto alla voce “Codice Fiscale Datore di Lavoro” il tasto “Cerca i dati del datore di lavoro” che dovrà essere utilizzato dopo aver inserito il CF dell’azienda al fine di ricercare le informazioni correlate.

Sezione 3 – Rapporto di Lavoro
La sezione 3 è dedicata ai dati del rapporto di lavoro.

I campi della sezione richiedono le seguenti informazioni:

  • Data Inizio lavoro (il campo non è modificabile; se si è scelto di procedere per un rapporto di lavoro non presente a sistema, però, il campo è modificabile e dovrà essere valorizzato)
  • Tipologia contrattuale (il campo non è modificabile; se si è scelto di procedere per un rapporto di lavoro non presente a sistema, però, il campo è modificabile e dovrà essere valorizzato con una delle seguenti voci, selezionandola dal menu a tendina dedicato: Lavoro a Tempo Indeterminato, Lavoro a Tempo Determinato Apprendistato).

Se la data di inizio lavoro proposta dal sistema non fosse corretta, per poterla modificare sarà necessario procedere all’inserimento manuale utilizzando l’apposito tasto “Inserimento dimissioni per un rapporto non presente in elenco” come indicato nella sezione dedicata di questo manuale.

Sezione 4 – Recesso dal Rapporto di Lavoro
La sezione dedicata al recesso dal rapporto di lavoro contiene le informazioni fondamentali per l’invio della comunicazione di dimissioni/giusta causa/risoluzione consensuale.

I campi della sezione richiedono le seguenti informazioni:

  • Data decorrenza dimissioni.
  • Tipo Comunicazione (da cui sarà possibile selezionare da un menu a tendina fra le seguenti opzioni: Dimissioni Volontarie, Giusta Causa, Risoluzione Consensuale).
  • Nel caso in cui sarà valorizzato come Tipo Comunicazione “Giusta Causa”, il sistema presenterà un campo libero in cui poter inserire la motivazione della dimissione.

La data di decorrenza delle dimissioni è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da indicare sarà quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro. Il sistema non consente di inserire la data odierna o di retrodatare il campo.

Invio delle dimissioni/revoca

Prima di procedere all’inoltro della comunicazione di dimissioni/giusta causa/risoluzione consensuale sarà necessario verificare l’esattezza di tutte le informazioni in quanto il sistema non consente di apportare alcuna modifica.

Qualora fosse necessario variare qualche informazione bisognerà effettuare una revoca della comunicazione ed un nuovo inoltro.

Una revoca potrà essere inviata entro e non oltre i 7 giorni dall’invio della comunicazione. Si specifica, inoltre, che in seguito ai 7 giorni utili per la revoca, per lo stesso rapporto di lavoro sarà possibile inviare nuove dimissioni, non revocabili.

Invio della comunicazione


L’invio della comunicazione avviene cliccando sul tasto “Salva”

Il tasto “Salva” crea la comunicazione di dimissioni/giusta causa/risoluzione consensuale, la invia al Datore di Lavoro e sarà visibile nell’area riservata del datore stesso, del lavoratore o da un soggetto abilitato in possesso dei dati di riferimento della comunicazione.

Chiudendo il pop-up di Esito Inserimento Dimissioni, il sistema ricondurrà alla pagina iniziale con l’elenco delle dimissioni presentate e la riga attraverso cui sarà possibile visualizzare e scaricare la ricevuta della dimissione appena inviata.

Sanzioni

Il datore di lavoro che altera i moduli di dimissioni o risoluzione consensuale, è punito con la sanzione amministrativa da € 5.000,00 ad € 30.000,00. L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle DTL. Inoltre, la violazione non è sanabile e quindi non trova applicazione la diffida obbligatoria ex D.Lgs. n. 124/2004.

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