CIRCOLARE MONOGRAFICA
Transazione fiscale nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, risoluzione per inadempimento del debitore ed effetti sull’esonero della responsabilità del cessionario d’azienda
DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 11 SETTEMBRE 2026
L’Agenzia delle Entrate con la Risposta a consulenza giuridica 1° settembre 2026, n. 9, ha chiarito che l’inadempimento del cedente nella transazione fiscale non fa decadere l’esonero dalla responsabilità del cessionario in buona fede. La disapplicazione del regime di responsabilità solidale opera in modo definitivo anche nelle cessioni effettuate nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti e l’esonero permane anche quando la successiva transazione fiscale venga risolta per inadempimento del cedente. Resta tuttavia ferma l’applicazione dell’art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 472/1997: l’esonero non trova infatti applicazione qualora la cessione sia stata realizzata in frode dei crediti tributari o nell’ambito di operazioni fraudolente finalizzate a sottrarre beni alla garanzia erariale.
Il quesito posto alle Entrate
L’art. 14, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nella versione vigente fino al 28 giugno 2024, stabiliva una deroga al “regime di responsabilità solidale” del cessionario d’azienda, previsto e disciplinato dai commi precedenti del medesimo articolo con riferimento alle imposte e alle sanzioni imputabili alle violazioni commesse dal cedente alle condizioni prescritte, nei casi di cessione avvenuta nell’ambito di procedure concorsuali, nonché, tra le altre ipotesi, nella vigenza di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (sostituito dall’art. 57, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 luglio 2022).
Ciò premesso, il soggetto che pone il quesito alle Entrate chiede di sapere se la risoluzione per inadempimento del debitore della transazione fiscale stipulata in base al successivo art. 182-ter del medesimo Regio Decreto (sostituito dall’art. 63 del D.Lgs. n. 14/2019 a decorrere dal 15 luglio 2022), nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, faccia venir meno l’esonero da responsabilità tributaria prevista in favore del cessionario d’azienda.
Ristrutturazione del debito
L’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria.
| Il piano deve avere data certa e deve contenere |
| a. l’indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell’impresa e della posizione dei lavoratori; |
| b. una descrizione delle cause e dell’entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova; |
| c. le strategie d’intervento; |
| d. l’elenco dei creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l’elenco dei creditori estranei, con l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti; |
| e. gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l’attuazione del piano; |
| f. i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati; |
| g. il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario nonché i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria; |
| h. l’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente. |
Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano.
Il piano, l’attestazione e gli accordi conclusi con le parti interessate possono essere pubblicati nel Registro delle imprese su richiesta del debitore.
Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione.
Gli accordi devono contenere l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione.
Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
L’attestazione deve specificare l’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini.
Con la domanda di omologazione o anche successivamente il debitore può chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili.
Gli accordi si applicano, in deroga agli artt. 1372 e 1411 del Codice civile, al caso in cui gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.
| A tal fine occorre che: |
| a. tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore nonché sull’accordo e sui suoi effetti; |
| b. l’accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta; |
| c. i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria; |
| d. i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell’accordo possano risultare soddisfatti in base all’accordo stesso in misura non inferiore rispetto a quanto riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione; |
| e. il debitore abbia notificato l’accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo. |
I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell’accordo possono proporre opposizione.
Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notificazione.
Su istanza del debitore il tribunale può autorizzare le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento.
In nessun caso, per effetto dell’accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l’accordo possono essere imposti l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.
Quando un’impresa ha debiti verso banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti in misura non inferiore alla metà dell’indebitamento complessivo, l’accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei.
In tal caso il debitore, con il ricorso può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista, che gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti.
Transazione su crediti tributari e contributivi
Nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali e di quelli degli enti pubblici territoriali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, sorti sino alla data di presentazione della proposta di transazione.
In tali casi l’attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali, previdenziali e assicurativi, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale, se gli accordi hanno carattere liquidatorio, e la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, quando è prevista la continuità dell’impresa.
La proposta di transazione, unitamente alla documentazione necessaria, è depositata presso gli uffici preposti.
Alla proposta di transazione è allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell’impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.
L’adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del Direttore della competente Direzione dell’Agenzia delle Entrate e, ove sia competente una Direzione provinciale, la sottoscrizione è apposta previo parere conforme della relativa Direzione regionale.
Quando la proposta ha oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e prevede una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all’importo definiti con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il parere conforme è espresso dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento.
Per i tributi dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni l’accordo è sottoscritto dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle Regioni e degli enti locali.
Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’adesione alla proposta è espressa dalle competenti Direzioni territoriali, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi.
Per i contributi previdenziali amministrati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale l’adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del Direttore dell’Ufficio territoriale competente su decisione del Direttore regionale.
L’atto è sottoscritto anche dall’Agente della Riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all’art. 17, del D.Lgs.13 aprile 1999, n. 112.
L’adesione espressa sulla proposta di transazione equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione.
L’eventuale adesione dei creditori deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione.
Se la proposta di transazione è modificata, il predetto termine è aumentato di sessanta giorni decorrenti dal deposito della modifica della proposta presso gli Uffici preposti.
Il debitore avvisa dell’iscrizione della domanda nel Registro delle imprese l’Amministrazione finanziaria, le Regioni e gli enti locali e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata alle sedi territoriali e regionali competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante.
Per l’Amministrazione finanziaria, le Regioni e gli enti locali e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, il termine per l’opposizione decorre dalla ricezione dell’avviso.
Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell’Amministrazione finanziaria, delle Regioni e degli enti locali o degli Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, l’adesione di tali creditori è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali prevista agli artt. 57, comma 1, e 60, comma 1, del D.Lgs. n. 14/2019 e ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni, oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale:
- l’accordo non ha carattere liquidatorio;
- il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell’importo complessivo dei crediti;
- il soddisfacimento dell’Amministrazione finanziaria o dei predetti enti è non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta;
- il soddisfacimento dei crediti dell’Amministrazione finanziaria delle Regioni e degli enti locali e degli Enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 50 per cento dell’ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed interessi, fermo restando il pagamento degli interessi di dilazione al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.
Le disposizioni non trovano applicazione se si verifica una delle seguenti ipotesi:
- se nei cinque anni precedenti il deposito della proposta il debitore ha concluso una transazione nell’ambito degli accordi regolati avente a oggetto debiti della stessa natura, risolta di diritto;
- se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- il debito nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, delle Regioni e degli enti locali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie maturato sino al giorno anteriore a quello del deposito della proposta di transazione fiscale è pari o superiore all’ottanta per cento dell’importo complessivo dei debiti maturati dall’impresa alla medesima data;
- il debito, tributario o previdenziale, deriva prevalentemente da omessi versamenti, anche solo parziali, di imposte dichiarate o contributi nel corso di almeno cinque periodi d’imposta, anche non consecutivi, oppure deriva, per almeno un terzo del complessivo debito oggetto di transazione con i creditori pubblici, dall’accertamento di violazioni realizzate mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
La transazione conclusa nell’ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali, alle Regioni e agli enti locali e agli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie.
La Risposta delle Entrate
Evidenzia l’Agenzia delle Entrate con la Risposta in commento che l’art. 14, del D.Lgs. n. 472/1997, prevede che:
“Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. […]
La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni”.
Ai sensi del successivo comma 5-bis del medesimo articolo, introdotto dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2016 al 28 giugno 2024 – salva “l’applicazione del comma 4 , la disposizione […] non trova applicazione quando la cessione avviene nell’ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto Decreto o di un procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento o di liquidazione del patrimonio” (c.d. “disapplicazione del regime della responsabilità solidale del cessionario”).
In merito, l’Agenzia delle Entrate ricorda come la norma di cui all’art. 14, del D.Lgs. n. 472/1997 rappresenti una disposizione antielusiva, che prevede una forma di responsabilità solidale dipendente in capo al cessionario, finalizzata a rafforzare la tutela del credito erariale, è “volta ad evitare che attraverso le diverse forme negoziali di trasferimento dei beni costituenti il complesso aziendale, venga ad essere sottratta al Fisco l’originaria garanzia patrimoniale dei crediti tributari vantati nei confronti del cedente corrispondentemente a quanto previsto, in caso di cessione di azienda, a tutela degli altri creditori dall’art. 2560, comma 2, c.c.”.
A seguito dell’introduzione normativa della c.d. “disapplicazione del regime della responsabilità solidale del cessionario”, la Risposta a consulenza giuridica n. 21, del 6 dicembre 2019, ha chiarito la natura meramente ricognitiva della previsione di cui al predetto comma 5-bis e la sua conseguente applicabilità anche alle cessioni di azienda operate, in epoca antecedente all’entrata in vigore della novella (1° gennaio 2016), nell’ambito di procedure concorsuali aventi le medesime caratteristiche del fallimento, quali il concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa.
Osserva l’Agenzia delle Entrate che occorre chiarire se la previsione in oggetto abbia inteso determinare l’esclusione della responsabilità del cessionario in senso assoluto e permanente o sussistano limitazioni, in ragione delle peculiarità che comunque contraddistinguono l’istituto in parola.
Quanto alla “natura” dell’accordo di ristrutturazione debiti, non vi è dubbio che l’omologa giudiziaria dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e la relativa pubblicazione nel Registro delle imprese, pur garantendo, come sottolineato dal giudice di legittimità, “forme di controllo e pubblicità sulla composizione negoziata, ed effetti protettivi, coerenti con le caratteristiche dei procedimenti concorsuali”, non escludono la “matrice” privatisticadelle cessioni di azienda operate in tale contesto, contraddistinte da una rilevante autonomia negoziale rimessa alle parti e, quindi, non assistite dalle medesime garanzie pubblicistiche del procedimento di vendita competitiva che connotano, invece, le cessioni di azienda nell’ambito delle procedure concorsuali in senso stretto.
Ciò nondimeno, le cessioni operate nel contesto dell’accordo di ristrutturazione dei debiti sono sottoposte al vaglio dei creditori, i quali non avrebbero interesse a manifestare il proprio consenso rispetto a scenari di ristrutturazione lesivi dei loro interessi, ovvero, potenzialmente “frodatori”.
A ciò si aggiunge che la ratio dell’esclusione da responsabilità per il cessionario, di cui al comma 5-bis del citato art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997, può dirsi riconducibile, in linea generale, all’intento di favorire una fruttuosa gestione delle procedure di regolazione della crisi di impresa nell’ottica del favor per il risanamento aziendale, alimentando l’interesse all’acquisto dell’azienda in crisi e assicurando al contempo il miglior soddisfacimento dei creditori.
L’“intento” della norma risulterebbe vanificato nell’ipotesi in cui – a seguito di risoluzione dell’atto transattivo – si ritenesse venir meno il presupposto dell’esclusione della responsabilità solidale del cessionario, pur permanendo la validità dell’atto di cessione.
Ciò, infatti, indurrebbe il cessionario ad acquistare ad un prezzo meno conveniente, in quanto sottoposto al rischio di doversi trovare nella situazione di condebitore solidale in caso di inadempimento.
Inoltre, occorre considerare l’esigenza di tutelare la posizione del cessionario “terzo in buona fede”, il quale, a fronte dell’ipotizzata disapplicazione del regime di esonero di responsabilità previsto dall’art. 14, comma 5-bis, subirebbe irragionevolmente gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla condotta inadempiente del cedente e, dunque, le conseguenze infauste della risoluzione di un rapporto, ovvero della transazione fiscale, cui non ha preso parte.
L’Agenzia delle Entrate, in conclusione, è dell’avviso che la c.d. “disapplicazione del regime della responsabilità solidale del cessionario”, di cui all’art. 14, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 472/1997, escluda in via definitiva la responsabilità del cessionario anche nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e, dunque, ritiene che l’esonero permanga nell’ipotesi di intervenuta risoluzione dell’atto transattivo per inadempimento del cedente.
In ragione del tenore letterale dello stesso comma 5-bis, resta, in ogni caso, salva “l’applicazione del comma 4”, che esclude ogni limitazione al regime ordinario di responsabilità solidale “qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari”, ovvero, ad esempio, nell’ipotesi di reato contemplata dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (che punisce chiunque compia vendite simulate – ragionevolmente in collusione con il cessionario – o altri atti fraudolenti al fine di sottrarsi al pagamento di imposte, interessi o sanzioni), pur in assenza di superamento delle soglie prescritte.
Riferimenti normativi:
- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 182-bis;
- D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136;
- D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87;
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 57;
- D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158;
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 14;
- Agenzia delle Entrate, Risp. a istanza di consulenza giuridica 1 settembre 2026, n. 9.
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