2° Contenuto Riservato: Tutto Quesiti: Il Modello 770 e le novità 2026

CIRCOLARE TUTTOQUESITI

Le risposte alle domande dei professionisti

DI MICHELE SILIATO | 6 OTTOBRE 2026

Si presentano le risposte ai quesiti pervenuti durante la diretta della 10ª Giornata del Percorso Dichiarativi 2026 dal titolo “Il Modello 770 e le novità 2026”.
Il Modello 770/2026 rappresenta il momento conclusivo degli adempimenti dichiarativi dei sostituti d’imposta e consente di comunicare all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate, i versamenti eseguiti, le compensazioni effettuate e i crediti maturati nel periodo d’imposta 2025. La sua predisposizione richiede un’attenta attività di verifica e riconciliazione tra i dati risultanti dalle elaborazioni paga, dalle Certificazioni Uniche, dai modelli F24 e dai singoli quadri della dichiarazione. 
Nel corso della videoconferenza sono analizzati gli aspetti generali dell’adempimento, le principali novità del Modello 770/2026 e le modalità di compilazione dei quadri relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati. La trattazione ha un taglio pratico e operativo, con particolare attenzione ai controlli preliminari, alle criticità più ricorrenti, al regime sanzionatorio e alle possibilità di regolarizzazione mediante ravvedimento operoso. 

Quesito n. 1 – Riparto finale di liquidazione contenente riserve di utili

Domanda

In caso di distribuzione di riserve di utili contenuti nel piano di riparto di una s.r.l. alla fine della liquidazione il 7 gennaio 2026 è stata versata ritenuta a titolo di imposta 26% nel 2026. Va inserita nel 770/2027, redditi 2026, nel quadro SI senza indicare nulla ne, quadro SK e indicando le ritenute nel quadro ST?

Risposta

Si conferma la compilazione dei quadri SI e ST, senza indicazione nel quadro SK, purché gli utili siano corrisposti a soci persone fisiche residenti, al di fuori dell’attività d’impresa, e assoggettati alla ritenuta del 26% a titolo d’imposta.

L’operazione confluisce nel 770/2027 se gli utili sono stati effettivamente pagati nel 2026: il solo versamento della ritenuta nel 2026 non determina l’annualità dichiarativa. Resta da verificare la conferma nelle Istruzioni del modello 2027.

Quesito n. 2 – Invio del professionista del 770/2026 predisposto da un CED

Domanda

Nel caso in cui il modello 770 è predisposto da un centro elaborazione dati ed il professionista si occupa solo del relativo invio telematico, nella casella del soggetto che ha predisposto la dichiarazione deve essere indicato il codice 1 dichiarazione predisposta dal contribuente oppure 2 dichiarazione predisposta da chi effettua l’invio?

Risposta

Nel caso prospettato, nella casella relativa all’impegno alla presentazione telematica deve essere indicato il codice 1. Il professionista, infatti, riceve la dichiarazione già predisposta dal centro elaborazione dati e provvede esclusivamente al relativo invio.

Le Istruzioni del modello 770/2026, al paragrafo 5.6, riservano il codice 2 all’ipotesi in cui la dichiarazione sia stata predisposta dal medesimo soggetto che ne cura la trasmissione.

Ne consegue che, quando il CED opera per conto del contribuente e il professionista svolge soltanto l’attività di invio, trova applicazione il codice 1, pur essendo l’elaborazione materialmente effettuata da un soggetto terzo.

Quesito n. 3 – 770/2026: flag su “Incaricato in gestione separata”

Domanda

Flag su “Incaricato in gestione separata”, questo campo va spuntato se è lo stesso intermediario ad inviare più flussi 770 o solo nel caso in cui più intermediari trasmettano la loro parte?

Risposta

La casella “Incaricato in gestione separata” va barrata anche quando è lo stesso intermediario a predisporre e trasmettere più flussi del modello 770: non è riservata alla presenza di intermediari diversi.

Il presupposto è che il sostituto abbia optato per la gestione separata, indicando il codice 2 nella casella “Tipologia invio”, e si sia avvalso dell’intermediario per la predisposizione della dichiarazione, come previsto dal paragrafo 5.4 delle Istruzioni del modello 770/2026.

Quesito n. 4 – Ex amministratore di condominio può solo predisporre il 770/2026

Domanda

Amministratore di condominio che cede l’amministrazione a giugno 2026 può inviare il modello 770 a novembre 2026 (2 novembre 2026) non essendo più suo il condominio stesso? Nel frontespizio dovrà essere indicato l’amministratore e avendo ceduto il condominio può indicare il suo nome? Tutto perché il nuovo amministratore, non avendo gestito l’anno fiscale 2025 chiede all’ex gli invii.

Risposta

L’ex amministratore può curare la predisposizione e l’invio del 770/2026, se incaricato e abilitato alla trasmissione, ma non può indicarsi come amministratore firmatario dopo la cessazione dell’incarico.

Quesito n. 5 – Tassazione delle retribuzioni 2024, percepite nel 2025, senza CU 2026

Domanda

In PF 2026, come dichiaro le retribuzioni di cedolini del 2024 ma effettivamente percepiti nel 2025, in assenza di CU 2026 da parte del datore di lavoro? Considerato che gli importi sono stati percepiti al netto delle ritenute e che le somme avrebbero dovuto essere corrisposte al lordo per essere assoggettate a tassazione separata, quale importo devo indicare in dichiarazione e con quale modalità?

Risposta

Il pagamento al netto delle ritenute non esclude la tassazione separata, che dipende dalle cause del ritardo previste dall’art. 17, comma 1, lett. b), TUIR: il solo riferimento dei cedolini al 2024 non è sufficiente.

Laddove ricorrono i presupposti della tassazione ordinaria, va dichiarato nel quadro RC del modello Redditi PF 2026 l’imponibile fiscale delle somme percepite nel 2025, al lordo delle ritenute e al netto dei contributi obbligatori, ricostruito dai cedolini e dai pagamenti, indicando separatamente le ritenute effettivamente subite e documentabili.

Non va quindi applicata automaticamente la tassazione separata ma occorre prima verificare la causa del ritardo e il trattamento fiscale applicato dal datore, richiedendo il rilascio della CU corretta.

Quesito n. 6 – Operazione straordinaria tra società di capitali e gestione del 770

Domanda

Nel caso di conferimento di una s.r.l. in un’altra s.r.l. con estinzione della prima società, dobbiamo comunque predisporre un unico 770 presentato dalla nuova società?

Risposta

Dal quesito posto si evince che, con ogni probabilità, siamo in presenza di un’operazione societaria con estinzione del sostituto d’imposta “cedente”. 
In tal caso, chi succede nei precedenti rapporti è tenuto alla compilazione di un’unica dichiarazione, comprensiva dei dati relativi al periodo dell’anno in cui il soggetto estinto ha operato.

Conseguentemente il dichiarante (cessionario) deve procedere alla compilazione dei quadri per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero al soggetto estinto. Per quanto di competenza di quest’ultimo, naturalmente, i dati per la compilazione sono quelli inerenti al periodo compreso tra il 1° gennaio e la data della cessione.

Si rammenta che, a differenza dei quadri ST ed SV, nei quali dovrà essere indicato il codice fiscale dell’estinto al rigo “Codice fiscale del sostituto d’imposta”, il quadro SX è unico e deve riguardare sia i dati del dichiarante che del soggetto estinto.

Quesito n. 7 – Modello 770 in caso di distribuzione utili ai soci di s.r.l.

Domanda

In caso di distribuzione di utili ai soci (con ritenuta a titolo d’imposta del 26%) viene compilato ili quadro SI (SI-14), il quadro SS, il quadro ST (con indicato i dati dei versamenti delle ritenute versate con il cod.1035). Il quadro SK non è da compilare. È corretto?

Risposta

L’impostazione è corretta, con una precisazione: il rigo SI14 è riservato agli utili non assoggettati a ritenuta. Gli utili soggetti al 26% vanno indicati nei righi SI4-SI13, riportando importo lordo, aliquota 26%, titolo “I”, ritenute operate e codice 1 per gli utili da partecipazione.

Si confermano il quadro SS, rigo SS5, per il riepilogo delle ritenute, e il quadro ST per le ritenute e i versamenti con codice tributo 1035. Il quadro SK non va compilato se i beneficiari sono persone fisiche residenti che detengono le partecipazioni fuori dall’attività d’impresa.

Quesito n. 8 – Distribuzione di utili s.r.l.: la compilazione del 770/2026

Domanda

Per una s.r.l. che ha distribuito utili nel 2025 derivanti come devono essere indicati nel mod. 770/2026?

Risposta

Per la s.r.l. che ha distribuito utili nel 2025 a soci persone fisiche residenti, fuori dall’attività d’impresa, applicando la ritenuta del 26% a titolo d’imposta, il modello 770/2026 va compilato indicando:

  • nel quadro SI, il totale degli utili al rigo SI3 e il dettaglio nei righi SI4-SI13, con aliquota 26%, titolo “I” e codice 1;
  • nel quadro SS, rigo SS5, il totale delle ritenute;
  • nel quadro ST, le ritenute e i relativi versamenti con codice tributo 1035.

Il quadro SK non va compilato per tali percettori.

Se gli utili sono corrisposti a società o a soci non residenti, occorre verificare il diverso trattamento applicabile.

Quesito n. 9 – Pignoramento dello stipendio: non deve essere compilato il quadro SY

Domanda

In caso di dipendente pignorato da parte dell’Agenzia Riscossione, deve essere indicato nel modello 770?

Risposta

Se il pignoramento dello stipendio è attivato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per il recupero dei propri crediti, non deve essere compilato il quadro SY del modello 770.

Quesito n. 10 – Ritenuta sulla plusvalenza del socio in sede di recesso e compilazione del 770/2026

Domanda

Chiedo come si compila il modello 770 nel caso tassazione della plusvalenza realizzata dal socio di s.r.l. in sede di recesso. Il socio è stato liquidato dalla società e sulla plusvalenza è stata applicata la ritenuta d’imposta del 26% versata dalla società con codice tributo 1100. Devo compilare il quadro SI? Se sì cosa indico nel quadro? Inoltre, devo indicarlo anche in altri quadri?

Risposta

Nel caso descritto, trattandosi di recesso con liquidazione della quota da parte della società, l’eccedenza rispetto al costo fiscale della partecipazione costituisce utile ai sensi dell’art. 47, comma 7, TUIR, anziché plusvalenza da cessione.

Se il socio è una persona fisica residente e detiene la quota fuori dall’attività d’impresa, vanno compilati il quadro SI – rigo SI3 e dettaglio nei righi SI4-SI13, con tipo 1, aliquota 26% e titolo “I” -, il quadro SS, rigo SS5, e il quadro ST. Non va compilato il quadro SK.

Quanto al codice tributo, il 1100 attiene all’imposta sostitutiva sulla plusvalenza per cessione a titolo oneroso per partecipazione. Nel recesso tipico, se trattata come utile, va ricondotta al codice tributo 1035.

Quesito n. 11 – Restituzione imposte indebitamente compensate e indicazione nel quadro SX

Domanda

Erroneamente ho compensato imposte con codice tributo 1627 restituite con lo stesso codice. L’F24 è stato accettato dall’A.d.E. ma in fase di controllo 770 si segnala un errore in quanto la procedura non riconosce il cod. 1627 a debito. Chiedo di sapere dove ho sbagliato e come rettificare.

Risposta

Si consiglia di rettificare il quadro SX1, col. 1, inserendo solo la partita a credito corretta ed al netto del riversamento.

In caso di avviso di irregolarità sarà possibile dimostrare all’Agenzia dell’Entrate l’avvenuto versamento della parte indebita di credito compensato.

Naturalmente, il codice tributo 1627 a debito deve essere stato maggiorato di sanzioni ed interessi per ravvedimento.

Quesito n. 12 – Rimborso credito residuo “somma integrativa” o “trattamento integrativo”: richiesta con istanza all’Ufficio competente

Domanda

Chiedo, nel caso di estinzione del soggetto dove vi è un residuo di credito dovuto dal trattamento integrativo, e non è più possibile effettuare una compensazione in F24, è possibile richiedere il rimborso e se sì con quale procedura?

Risposta

Il credito residuo per trattamento integrativo deve essere esposto nel rigo SX49, colonna 7: tale rigo non prevede una richiesta di rimborso, ma il riporto del credito utilizzabile in compensazione.

L’eventuale recupero va sottoposto all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate con un’istanza documentata, allegando CU, modello 770 e F24.

Quesito n. 13 – Compilazione del quadro SO del 770/2026

Domanda

In quali casi va compilato il quadro SO?

Risposta

Il quadro SO del modello 770/2026, denominato “Comunicazioni e segnalazioni”, deve essere compilato nei seguenti casi:

  • Operazioni finanziarie effettuate nel 2025 che possono generare redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. da c) a c-sexies), del TUIR: ad esempio, cessioni di partecipazioni, titoli e operazioni su cripto-attività. L’obbligo riguarda gli intermediari e gli altri soggetti individuati dalle Istruzioni, tra cui banche, SIM, società fiduciarie, notai e commercialisti intervenuti nelle operazioni.
  • Investimenti nei PIR, ordinari e alternativi, per le comunicazioni previste.
  • Mancata fornitura della provvista da parte del contribuente per versare l’imposta di bollo speciale sulle attività emerse o l’imposta sul valore dei contratti assicurativi.
  • Dati utili alla liquidazione dell’IVIE, comunicati dalle società fiduciarie per i soggetti rappresentati.

Quesito n. 14 – Per gli utili corrisposti alla s.r.l. residente senza applicazione di ritenute deve essere compilato il quadro SK

Domanda

Una s.r.l. ha distribuito utili a soci persone fisiche e a una s.r.l. residente a cui, per normativa, non sono state applicate le ritenute. Il tutto è stato rappresentato nel quadro SI ma, per gli utili distribuiti alla s.r.l. deve essere compilato anche il quadro SK? Esistono indicazioni contrastanti ma nessuna indicazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Risposta

Si, per gli utili corrisposti alla s.r.l. residente senza applicazione di ritenute deve essere compilato anche il quadro SK. L’indicazione nel quadro SI non sostituisce tale adempimento.

Il riferimento ufficiale è rintracciabile nelle Istruzioni del modello 770/2026, secondo cui il quadro SK comprende i percettori residenti di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, esclusi gli utili “assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva”.

Quesito n. 15 – Pignoramento dello stipendio per mantenimento figli: esclusa la compilazione del quadro SY

Domanda

In caso di pignoramento dello stipendio riferito agli alimenti dovuti ai figli è necessario compilare il quadro SY?

Risposta

Il datore di lavoro, quale terzo erogatore, non deve compilare il quadro SY per l’assegno di mantenimento dei figli.

Se gli importi sono destinati esclusivamente al mantenimento dei figli, non si applica la ritenuta del 20%.

Occorre distinguere questa fattispecie dall’assegno destinato al mantenimento dell’ex coniuge, che segue un diverso trattamento fiscale.

Quesito n. 16 – Ravvedimento per mancata compilazione del rigo SI3 del 770/2025

Domanda

Nel modello 770/2025 relativo all’anno di imposta 2024 non è stato compilato il rigo SI3 – utili pagati in qualità di emittente – mentre sono stati compilati i righi successivi del quadro SI. È necessario ravvedere? Come?

Risposta

Il rigo SI3 deve essere corretto mediante una dichiarazione integrativa del modello 770/2025.

Le Istruzioni del 770/2025, pagina 23, richiedono agli emittenti di indicare nel rigo SI3 gli utili pagati nel 2024.

Se le ritenute sono state correttamente dichiarate e versate, l’omissione non determina ulteriori imposte.

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