2° Contenuto: Rottamazione-quinquies: gestione decadenza rateazione e nuove dilazioni

COMMENTO

DI ANDREA AMANTEA | 5 MAGGIO 2026

In seguito alla pubblicazione di una FAQ da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, si è venuta a creare una certa confusione per coloro i quali entro lo scorso 30 aprile hanno presentato istanza di rottamazione-quinquies. Il punto di incertezza riguarda la possibilità, una volta decaduti dalla pace fiscale, di richiedere un piano di dilazione “ordinario” per gli stessi carichi per i quali la definizione agevolata non si è perfezionata per omesso versamento delle rate oltre i limiti ammessi dalla Legge n. 199/2025.

La rottamazione-quinquies

Prima di entrare nel merito della questione è necessario riprendere le principali peculiarità che caratterizzano la rottamazione-quinquies: commi da 82 a 101 dell’art. 1 della Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026.

La domanda di pace fiscale poteva essere presentata entro lo scorso 30 aprile, per i debiti affidati per il recupero all’Ex Equitalia, ora ADER, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, se derivanti:

  • dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, e agli artt. 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633/1972 (IRPEF/IRES, IRAP, imposte sostitutive, IVA, ritenute, ecc.);
  • dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • multe “statali” per violazioni al codice della strada (violazioni contestate da polizia, carabinieri, ecc.).
Rottamazione-quinquies – Legge di Bilancio 2026
CosaRottamazione quinquies, commi 82101 Legge n. 199/2025.
Termine presentazione istanza30 aprile 2026.
Scadenza pagamenti Unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, ovvero,
massimo 54 rate bimestrali.
Unica o prima rata31 luglio 2026
Dalla 1° alla 3°31 luglio 2026,
30 settembre 2026
30 novembre 2026.
Dalla 4a alla 51aA decorrere dal 2027:
31 gennaio,
31 marzo,
31 maggio,
31 luglio,
30 settembre
30 novembre di ciascun’anno
Dalla 52a alle 54a31 gennaio 2035, 31 marzo 2035 e 31 maggio 2035.
Debiti esclusiContributi previdenziali casse private;
Imposte e sanzioni su redditi non dichiarati;
Violazioni formali;
Tributi enti locali ed entrata patrimoniali affidati all’ADER per il recupero;
Multe polizia locale;
Ecc.
Effetti su dilazioni in corso alla data dell’istanzaSospensione alla data di presentazione dell’istanza;
revoca al 31 luglio 2026;
stop a nuove dilazioni ex art. 19, D.P.R. n. 602/1973.
Importi dovutiSomme affidate all’Agente della Riscossione a titolo di capitale;
le spese di rimborso per le procedure esecutive;
le spese di notifica della cartella di pagamento;
gli interessi di dilazione al 3% dal 1° agosto 2026 in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.
Importi cancellatiLe sanzioni collegate alla maggiore imposta contestata;
gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo;
le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art. 27, D.Lgs. n. 46/1999);
l’aggio della riscossione.
Per le c.d. multe stradali non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

Nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2026, Serie Generale n. 97, è stata pubblicata la Legge n. 59/2026 di conversione del D.L. n. 25/2026  recante: “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile”.

Il riferimento è al c.d. Decreto “Maltempo”, il quale è intervenuto anche in materia di versamenti tributari e non, prevedendo una specifica sospensione.

L’art. 2 del D.L. stabilisce che la sospensione si applica ai soggetti che alla data del 18 gennaio avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa in immobili, ubicati nei territori dei Comuni delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, interessati dagli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026:

  • danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del D.L., dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi meteorologici;
  • danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del D.L., sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei citati eventi e, all’esito delle verifiche svolte, sia disposto lo sgombero per inagibilità.

Per gli stessi soggetti opera altresì una proroga di tre mesi di tutte le scadenze legate alla rottamazione-quinquies: di conseguenza potranno presentare istanza di definizione agevolata entro il prossimo 31 luglio 2026, nonché pagare la prima rata entro il 31 ottobre.

Fatta tale doverosa ricostruzione, passiamo ad analizzare la corretta gestione di un’eventuale decadenza della rottamazione-quinquies per coloro i quali vorrebbe successivamente attivare una dilazione ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 per il debito residuo, aumentato però di sanzioni e interessi che erano stati depennati post adesione alla sanatoria.

Rottamazione-quinquies. Ipotesi decadenza e richiesta nuove dilazioni

La disciplina della rottamazione-quinquies prevede conseguenze piuttosto pregiudizievoli in capo a chi, con una rateazione ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 già in corso, decide di aderire alla nuova pace fiscale per gli stessi debiti già rateizzati.

In merito, il combinato disposto comma 91, lett. b), e comma 94, lett. a), della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla rottamazione-quinquies, per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della misura agevolativa siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata del 31 luglio 2026, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Alla stessa data (31 luglio 2026), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la rottamazione-quinquies sono automaticamente revocate (comma 94, lett. a).

Ciò in linea anche con la disciplina di cui alla precedente rottamazione-quater che comportava anch’essa la revoca del vecchio piano di dilazione.

Tuttavia, la normativa della rottamazione-quinquies si spinge oltre prevedendo al citato comma 94 che non potranno essere accordate nuove dilazioni.

Dunque siamo nella situazione in cui, il contribuente ad esempio stava già pagando una cartella a ratepost avviso bonario per controllo automatizzato delle dichiarazioni, e ha poi deciso di aderire alla rottamazione-quinquies.

Se dovesse decadere dalla pace fiscale non potrà nuovamente ricorrere per lo stesso debito ovvero per le stesse partite di ruolo a una nuova rateazione “ordinaria” ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.

Si veda la scheda pratica “Rottamazione-quinquies. Individuazione carichi ammessi alla sanatoria”. 

Gli stessi effetti (divieto di nuova rateazione) dovrebbero trovare piena attivazione nella situazione in cui il piano di dilazione sia già decadutoprima della presentazione dell’istanza di rottamazione-quinquies.

L’inadempienza e la decadenza dei piani di rateazione
Rateazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio per i soggetti in zona rossa D.P.C.M. 1° marzo 2020)Mancato pagamento di 18 rate
anche non consecutive
Art. 3, comma 1, D.L. n. 146/2021
Rateazioni concesse dopo l’8 marzo e fino al 31 dicembre 2021Mancato pagamento di 10 rate
anche non consecutive
Art. 13-decies, commi 4 e 5, D.L. n. 137/2021
Rateazioni presentate dal 1° gennaio 2022Mancato pagamento di 5 rate
anche non consecutive
Art. 19, D.P.R. n. 602/1973
Rateazioni presentate dal 16 luglio 2022 in avanti (anche postriforma)Mancato pagamento di 8 rate
anche non consecutive
Art. 15-bis del D.L. n. 50/2022, post conversione in legge.

Per la “quater” invece, tale ultima chance dipende dal fatto se la rateazione originaria è riferita a richieste presentate a decorrere dal 16 luglio 2022 o meno.

In tale caso (vedi Telefisco 2024):

  • se la rateazione originaria era riferita a richieste presentate a decorrere dal 16 luglio 2022 il carico già oggetto di dilazione non può essere nuovamente dilazionato;
  • al contrario, per le richieste presentata fino al 15 luglio 2022 il debito può essere nuovamente rateizzato solo se, preliminarmente, vengono pagate le rate scadute alla data di presentazione della nuova richiesta.

C’è da dire inoltre che la Legge di Bilancio 2026 non regola invece l’ipotesi del contribuente che aderisce alla sanatoria per un carico che non ha mai rateizzato ma poi decade.

In tale caso sembrerebbe ragionevole ritenere che sia ammessa la possibilità di rateizzare il carico residuo ai sensi dell’art. 19 citato, posto che il comma 95 che regola le ipotesi di decadenza alcuna preclusione prevede a riguardo.

Tuttavia, con una specifica FAQ sulla rottamazione pubblicata dall’ADER, la n. 15, sono state meglio chiarite le conseguenze legate alla decadenza della pace fiscale.

“In caso di inefficacia della rottamazione-quinquies, la Legge prevede che: 
• i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute; 
• riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa con l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione”.

Inoltre, andando oltre le previsioni della norma e dunque sostituendosi al legislatore, l’ADER ritiene che “i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973” (vedi FAQ n. 15)

Senza che sia possibile fare una distinzione tra chi prima della pace fiscale aveva già una rateazione in corso e chi invece non aveva mai rateizzato il debito.

A parere di chi scrive quanto affermato dall’ADER potrebbe avere una valenza operativa solo dove la suddetta preclusione fosse stata espressamente prevista, così come avvenne per la rottamazione-ter.

Si veda a tal fine il comma 4, art. 6, D.L. n. 193/2016.

In sintesi, una volta decaduti dalla pace fiscale, sarà possibile accedere ad una dilazione “ordinaria” per quei carichi mai rateizzati, tale possibilità sarà preclusa per i carichi invece già oggetto di precedente rateazione.

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