COMMENTO
DI MATTIA MERATI | 5 MAGGIO 2026
Le Convenzioni Italia-Germania e Italia-Brasile derogano alla regola generale del credito d’imposta prevedendo l’esenzione integrale in Italia dei dividendi percepiti da società italiane con partecipazione di almeno il 25% nella società estera. La Cassazione ha confermato che l’esenzione opera incondizionatamente, prevalendo sull’art. 89, comma 2, TUIR a prescindere dall’applicazione di ritenute “in uscita” nello Stato della fonte. Dal 1° gennaio 2026, il Brasile ha introdotto una ritenuta in uscita del 10% sui dividendi pagati a non residenti.
Contesto di riferimento
Le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia adottano, quale regola generale, il metodo del credito d’imposta (art. 23 B del Modello OCSE): il reddito di fonte estera concorre alla base imponibile italiana e l’imposta assolta all’estero è scomputata da quella italiana, in linea con l’art. 165 del TUIR.
Fanno eccezione, pur limitatamente ai dividendi “qualificati”, le Convenzioni con Germania e Brasile, che adottano il metodo dell’esenzione (art. 23 A del Modello OCSE): al ricorrere di determinate condizioni (sotto descritte), il dividendo è integralmente escluso dalla base imponibile italiana, senza alcuna imposizione residuale.
Le specifiche clausole convenzionali
La Convenzione Italia-Germania (art. 24, par. 2, lett. b) dispone l’esclusione dalla base imponibile italiana dei dividendi pagati da una società tedesca a una società italiana (non di persone), a condizione che quest’ultima detenga direttamente almeno il 25% del capitale sociale della distributrice tedesca.
La Convenzione Italia-Brasile (art. 23, par. 3) prevede un’analoga esenzione totale, a condizione che il percipiente italiano detenga almeno il 25% del capitale della società brasiliana e che entrambi i soggetti abbiano la qualificazione convenzionale di società (ossia siano enti autonomamente soggetti ad imposta).
Per i dividendi distribuiti da società brasiliane che non rispettano i requisiti di cui sopra (e.g., partecipazione inferiore al 25% o ricevuti da enti diversi dalle società o da persone fisiche), torna applicabile il metodo del credito d’imposta, nella particolare forma del “matching credit” (non oggetto del presente contributo).
Tabella 1 – Sintesi delle condizioni previste dalle clausole convenzionali
| Requisito | Conv. Italia-Germania | Conv. Italia-Brasile |
| Norma di riferimento | Art. 24, par. 2, lett. b) | Art. 23, par. 3 |
| Soglia partecipativa | ≥ 25% diretto del capitale | ≥ 25% del capitale |
| Tipo di percipiente | Società (non di persone) | Società di capitali |
| Metodo di eliminazione doppia imposizione per i dividendi “qualificati” | Esenzione (art. 23-A OCSE) | Esenzione (art. 23-A OCSE) |
| Effetto sull’imponibile IRES italiano | Esclusione integrale | Esclusione integrale |
La posizione dell’Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza
L’applicazione delle suddette clausole convenzionali è stata “testata” anche in ambito giurisprudenziale.
Più precisamente, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato, con riferimento ai rapporti con la Germania, l’applicazione della clausola di esenzione nelle ipotesi in cui i dividendi non avessero subito alcun prelievo nello Stato della fonte; circostanza quest’ultima ricorrente nei rapporti con la Germania per effetto del regime di esenzione da ritenuta in uscita previsto dalla Direttiva Madre-Figlia (n. 2011/96/UE). Con i relativi avvisi di accertamento, l’Agenzia aveva ripreso a tassazione il 5% del dividendo ai sensi dell’art. 89, comma 2, TUIR (originariamente completamente esentato dalla controllante italiana in applicazione dell’art. 24, par. 2, lett. b) della Convenzione Italia-Germania).
La tesi erariale muoveva da una lettura restrittiva della ratio convenzionale: in assenza di doppia imposizione giuridica (intesa come simultanea tassazione del medesimo reddito nei due Stati coinvolti), la clausola sarebbe rimasta “quiescente”, con conseguente riemersione del 5% imponibile ai sensi dell’art. 89, comma 2, TUIR.
La medesima fattispecie appare sostanzialmente verificabile anche con riferimento ai rapporti con il Brasile, tenuto conto che – almeno fino alla più recente riforma brasiliana (si veda sotto al par. 5.2) – la normativa brasiliana non prevede(va) l’applicazione di ritenute in uscita sui dividendi pagati a soci esteri.
Le sentenze della Cassazione
Con due sentenze del novembre 2019, nn. 29635 e 30140, la Corte di Cassazione ha smentito nettamente la posizione erariale, riconoscendo la legittimità dell’integrale detassazione del dividendo in Italia.
I principi affermati sono due:
- “Incondizionatezza” dell’esenzione. Le clausole convenzionali in esame presidiano (anche) la doppia imposizione economica (intesa come assoggettamento a tassazione di uno stesso reddito in capo a soggetti diversi). L’obbligo dell’Italia di astenersi dall’imposizione opera per il solo fatto che ricorrano i requisiti soggettivi (società di capitali) e partecipativi (≥ 25%), indipendentemente dall’applicazione o meno di una ritenuta alla fonte nello Stato della distributrice.
- Prevalenza gerarchica della norma convenzionale. Le Convenzioni internazionali, una volta ratificate, prevalgono sulle norme tributarie interne (art. 169 TUIR e art. 75, D.P.R. n. 600/1973).
L’esenzione convenzionale neutralizza pertanto l’imposizione del 5% prevista dall’art. 89, comma 2, TUIR, con esclusione integrale del dividendo dall’imponibile IRES.
Tale prevalenza non è “scalfita” dall’applicazione della Direttiva Madre-Figlia, lasciando quest’ultima impregiudicata l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali intese a sopprimere o ad attenuare la doppia imposizione economica dei dividendi.
Di conseguenza, l’applicazione cumulata dei due regimi (i.e., esenzione da ritenuta in uscita per la Direttiva ed esenzione “in entrata” per la Convenzione) non configura alcuna violazione del diritto unionale, ma ne rappresenta anzi un’applicazione coerente.
Implicazioni operative in sede dichiarativa
Il dividendo “qualificato” distribuito da una controllata tedesca va ripreso in diminuzione, nel quadro RF della dichiarazione mod. Redditi, per l’intero importo nel periodo d’imposta di incasso, senza applicare la “franchigia” del 5% ai sensi dell’art. 89, comma 2, TUIR.
Si ritiene che la conclusione di cui sopra debba trovare applicazione anche nel caso di partecipata brasiliana e anche laddove quest’ultima dovesse considerarsi residente in un Paese a regime fiscale privilegiato ai sensi dei criteri individuati dall’art. 47-bis del TUIR, neutralizzando dunque la tassazione integrale (o ridotta al 50%) che troverebbe diversamente applicazione in base all’art. 89, comma 3, TUIR. Pur in assenza di una presa di posizione giurisprudenziale in merito ai rapporti con il Brasile, spunti a sostegno di tale ricostruzione possono essere rinvenuti nella Risposta ad interpello n. 538/2019, sebbene resa dall’Agenzia delle Entrate in relazione ad una casistica (parzialmente) differente.
Regime della ritenuta alla fonte sui dividendi in uscita: Germania e Brasile a confronto
Dividendi distribuiti da società tedesca ad una controllante italiana
Il diritto interno tedesco prevede una ritenuta per i dividendi in uscita del 26,38%.
In applicazione della Direttiva Madre-Figlia, la ritenuta è azzerata al ricorrere dei seguenti presupposti:
- la società figlia tedesca è soggetta a tassazione illimitata in Germania;
- entrambe le società rientrano nelle forme giuridiche di cui all’Allegato alla Direttiva (per l’Italia, una s.p.a., s.a.p.a., s.r.l. o un ente commerciale);
- entrambe sono assoggettate alle imposte di cui all’art. 2 della Direttiva (per l’Italia, IRES);
- la partecipazione della società madre italiana è almeno del 10%;
- il requisito è mantenuto per almeno 12 mesi.
Sul piano operativo, l’esenzione in sede di pagamento richiede una preventiva autorizzazione dall’autorità fiscale tedesca, i cui tempi di rilascio si collocano tipicamente tra i sei e i dodici mesi.
È pertanto necessario pianificare con anticipo i flussi di cassa infragruppo; in alternativa, la ritenuta viene applicata in sede di distribuzione e il rimborso richiesto successivamente.
Dividendi distribuiti da società brasiliana a controllante italiana: novità dal 2026
Il Brasile ha storicamente previsto, almeno dal 1996, una esenzione da ritenuta sui dividendi in uscita a favore di soci esteri.
Con la Legge federale n. 15270/2025, il Brasile ha tuttavia reintrodotto dal 1° gennaio 2026 una ritenuta del 10% sui dividendi pagati a non residenti (persone fisiche e giuridiche), indipendentemente dall’entità della partecipazione. La nuova normativa prevede tuttavia alcuni “correttivi” idonei a ridurre l’impatto nella forma di credito d’imposta, a seconda del livello effettivo di tassazione subito dalla partecipata brasiliana.
La ritenuta del 10% non è riducibile invocando l’art. 10 della Convenzione Italia-Brasile, che fissa un tetto convenzionale del 15%, superiore all’aliquota domestica di nuova introduzione.
Rimane ferma l’esenzione integrale del dividendo in Italia ai sensi dell’art. 23, par. 3 della Convenzione. Poiché l’esenzione convenzionale preclude l’operatività del credito d’imposta (art. 165 TUIR, ancorché limitatamente ai dividendi “qualificati”), la ritenuta del 10% subita in Brasile risulta non creditabile, costituendo un costo non recuperabile.
Riferimenti normativi:
- Convenzione Italia-Germania 18 ottobre 1989;
- Convenzione Italia-Brasile 3 ottobre 1978;
- Cass., sez. trib., sent. 20 novembre 2019, n. 30140;
- Cass., sez. trib., sent. 14 novembre 2019, n. 29635.
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.