CIRCOLARE MONOGRAFICA
Qualificazione dell’operazione come prestazione autonoma oppure come operazione accessoria alla cessione dei beni prodotti e regime IVA applicabile
DI STEFANO SETTI | 22 MAGGIO 2026
Il trattamento IVA delle operazioni aventi ad oggetto la realizzazione di stampi presenta profili particolarmente complessi, soprattutto nell’ambito dei rapporti commerciali internazionali. La qualificazione dell’operazione come prestazione autonoma oppure come operazione accessoria alla cessione dei beni prodotti mediante gli stampi incide direttamente sul regime IVA applicabile, sugli obblighi documentali e sugli adempimenti INTRASTAT. L’ordinanza della Corte di Cassazione 28 aprile 2026, n. 11502 offre un importante chiarimento sui requisiti necessari affinché la realizzazione di stampi possa beneficiare del regime di non imponibilità IVA nelle cessioni intracomunitarie e nelle esportazioni. La Suprema Corte ribadisce che la non imponibilità è subordinata all’esistenza di un unico contratto di appalto e all’effettivo trasferimento dello stampo all’estero al termine della produzione, salvo distruzione o inservibilità del bene.
Il trattamento IVA degli stampi
Il trattamento IVA degli stampi costituisce da anni una delle questioni più delicate nell’ambito della fiscalità internazionale delle operazioni industriali.
La complessità deriva dal fatto che la realizzazione dello stampo può assumere, ai fini IVA, una duplice qualificazione giuridica:
- da un lato può configurare una prestazione di servizi autonoma;
- dall’altro può rappresentare un’operazione accessoria alla cessione dei beni prodotti mediante il suo utilizzo ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972.
La distinzione non è meramente teorica, poiché produce effetti rilevantissimi sotto il profilo della territorialità IVA, della non imponibilità, degli obblighi di fatturazione e degli adempimenti dichiarativi.
La corretta qualificazione dell’operazione dipende essenzialmente dal rapporto esistente tra la costruzione dello stampo e la produzione dei beni cui esso è destinato, nonché dalla sorte finale dello stampo stesso.
In linea generale, nella prassi commerciale si riscontrano due differenti modelli operativi:
- nel primo caso, lo stampo resta nella disponibilità del produttore italiano, il quale addebita al committente un contributo economico correlato ai costi sostenuti per la realizzazione del bene strumentale. In tale ipotesi, la costruzione dello stampo assume normalmente autonoma rilevanza giuridica e fiscale, configurandosi come prestazione di servizi;
- nel secondo schema, invece, lo stampo viene ceduto al committente insieme ai beni prodotti, pur restando temporaneamente presso il fornitore in comodato o prestito d’uso fino al completamento della produzione. In questo caso la realizzazione dello stampo può assumere natura accessoria rispetto alla fornitura principale. La disciplina trova il proprio fondamento nell’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui le operazioni accessorie seguono il trattamento IVA dell’operazione principale. La giurisprudenza unionale ha più volte chiarito che una prestazione deve essere considerata accessoria quando non costituisce per il cliente un fine autonomo, ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni della prestazione principale. Tale principio, elaborato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, assume un ruolo decisivo anche nelle operazioni relative agli stampi.
La realizzazione di stampi nell’ambito delle cessioni intracomunitarie
Il tema assume particolare rilevanza quando gli stampi sono realizzati in Italia per conto di un committente stabilito ai fini IVA in altro Stato membro e utilizzati nel territorio nazionale per produrre beni destinati ad essere successivamente inviati all’estero.
Secondo l’orientamento consolidato dell’Amministrazione finanziaria, affinché la costruzione dello stampo possa beneficiare del regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993, devono ricorrere precise condizioni.
Sul punto, la circolare ministeriale n. 13 del 23 febbraio 1994 (par. B.2.3) ha chiarito che:
- deve esistere un unico contratto di appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la produzione dei beni;
- lo stampo deve essere trasferito nello Stato membro del committente al termine della produzione;
- in alternativa, lo stampo può risultare distrutto o divenuto inservibile per effetto del processo produttivo o per accordi contrattuali.
In presenza di tali requisiti, il corrispettivo relativo allo stampo non assume autonoma rilevanza fiscale, ma costituisce parte integrante del prezzo della cessione intracomunitaria dei beni prodotti. La Corte di Cassazione, con la sentenza Cassazione n. 1664/2013, ha, infatti, affermato che il pagamento relativo allo stampo configura un acconto del corrispettivo complessivo dell’appalto.
Diversamente, se lo stampo non viene trasferito all’estero e continua a restare nella disponibilità del produttore italiano, l’operazione perde il carattere accessorio rispetto alla cessione dei beni e si configura come prestazione autonoma. In tal caso, la territorialità IVA va determinata secondo le regole ordinarie dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, con conseguente operazione non soggetta ad IVA in Italia se il committente è soggetto passivo estero. Tale impostazione è stata confermata anche dall’Interpello della DRE Piemonte n. 901-1179/2020 del 21 dicembre 2020, secondo cui la mancata spedizione dello stampo nel Paese del committente impedisce di qualificare l’operazione come accessoria alla cessione intracomunitaria.
Gli obblighi documentali e gli adempimenti INTRASTAT
Le conseguenze operative della qualificazione dell’operazione sono particolarmente rilevanti. Quando la costruzione dello stampo costituisce operazione accessoria alla cessione intracomunitaria, il relativo corrispettivo non assume autonoma configurazione né ai fini della fatturazione né ai fini INTRASTAT.
La circolare n. 43/E/2010 (par. 9) ha chiarito che il fornitore nazionale può:
- incorporare il corrispettivo dello stampo nel prezzo complessivo della cessione intracomunitaria;
- oppure evidenziarlo separatamente in fattura.
Nel primo caso il valore dello stampo resta assorbito nella cessione dei beni. Nel secondo caso, invece, il corrispettivo deve essere indicato separatamente negli elenchi INTRA-1 bis ai fini fiscali, mentre ai fini statistici il relativo valore va ripartito proporzionalmente sulle singole forniture.
Qualora, invece, la realizzazione dello stampo integri una prestazione autonoma, il fornitore italiano dovrà:
- emettere fattura ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972;
- applicare il meccanismo del reverse charge;
- compilare il modello INTRA-1 quater relativo ai servizi resi.
Le operazioni con soggetti extra-UE
I medesimi principi operano anche nei rapporti con committenti extra-UE. In tal caso il riferimento normativo è costituito dall’art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 in materia di cessioni all’esportazione.
Le storiche Risoluzioni ministeriali n. 427007/1985, n. 416907/1987 e n. 500462/1992 hanno chiarito che la realizzazione di stampi destinati alla produzione di beni da esportare può beneficiare del regime di non imponibilità solo se:
- l’operazione è riconducibile ad un unico contratto di appalto;
- gli stampi sono destinati ad essere trasferiti fuori dall’Unione Europea al termine della produzione;
- oppure risultano distrutti o inutilizzabili.
Anche in questo caso, dunque, il trasferimento fisico dello stampo rappresenta un elemento essenziale per il riconoscimento della non imponibilità.
L’ordinanza della Cassazione n. 11502/2026
Particolarmente significativa risulta l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 11502/2026, che affronta nuovamente il tema della rilevanza IVA degli stampi nell’ambito delle forniture internazionali.
La controversia nasceva dal recupero IVA operato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società italiana che aveva applicato il regime di non imponibilità senza dimostrare l’effettivo trasferimento degli stampi all’estero.
La Suprema Corte ribadisce anzitutto un principio fondamentale: il regime di non imponibilità previsto dall’art. 41 del D.L. n. 331/1993 e dall’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 richiede necessariamente che il bene lasci fisicamente il territorio dello Stato. Sul punto la Cassazione richiama implicitamente la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, tra cui la sentenza Causa C-492/13 Traum del 9 ottobre 2014.
Secondo la Corte:
- la cessione dello stampo beneficia della non imponibilità solo se il trasferimento all’estero avviene al termine del contratto originario;
- eventuali successivi rapporti commerciali tra le stesse parti non consentono automaticamente di prorogare il beneficio fiscale;
- il momento rilevante ai fini fiscali coincide con la cessazione del rapporto contrattuale che prevedeva la costruzione dello stampo.
La pronuncia si pone in linea di continuità con le precedenti sentenze Cassazione n. 23761/2015 e Cassazione n. 9586/2019.
La Cassazione, tuttavia, riconosce implicitamente che il beneficio della non imponibilità può permanere anche oltre la prima fornituraquando il rapporto contrattuale abbia natura di rapporto di durata e preveda prestazioni ripetute nel tempo, purché:
• esista un termine finale ancora non scaduto;
• oppure vi sia stata una proroga convenzionale del contratto.
Tabella riepilogativa
| Fattispecie | Regime IVA | Riferimento normativo | Condizioni |
| Stampo accessorio a cessione intracomunitaria | Non imponibile IVA | Art. 41, D.L. n. 331/1993 | Unico contratto + invio stampo all’estero |
| Stampo accessorio a esportazione | Non imponibile IVA | Art. 8, D.P.R. n. 633/1972 | Unico appalto + esportazione stampo |
| Stampo che resta al produttore nei confronti di committente soggetto passivo d’imposta extra-UE | Prestazione di servizi autonoma fuori campo IVA | Art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972 | Servizio generico B2B |
| Stampo distrutto o inservibile | Mantiene non imponibilità | C.M. n. 13/1994 | Distruzione legata al processo produttivo |
| Stampo che resta al produttore nei confronti di committente soggetto passivo IVA UE | Prestazione di servizi autonoma fuori campo IVA | Art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972 | Servizio generico B2B |
| Indicazione INTRASTAT accessoria (nei rapporti UE) | INTRA-1 bis | Circolare n. 43/E/2010 | Corrispettivo assorbito o ripartito |
| Prestazione autonoma di servizi (nei rapporti UE) | INTRA-1 quater | Circolare n. 43/E/2010 | Servizio separato |
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 7-ter, 8 e 12;
- D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 41;
- Ministero delle Finanze, Circ. 23 febbraio 1994, n. 13/VII/15/464;
- Cass., sez. trib., ord. 28 aprile 2026, n. 11502;
- Cass., sez. trib., sent. 5 aprile 2019, n. 9586;
- Cass., sez. trib., sent. 20 novembre 2015, n. 23761.
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