COMMENTO
DI FRANCESCA BICICCHI – STUDIO NEVIO BIANCHI & PARTNERS | 21 SETTEMBRE 2026
Somma non imponibile e ulteriore detrazione della Legge di Bilancio 2025 si applicano anche ad APE sociale, isopensione e assegni straordinari. L’INPS ne dispone l’erogazione dalla mensilità di ottobre 2026, con arretrati dal 1° gennaio per il solo bonus aggiuntivo.
Premessa
La Legge n. 207/2024 riconosce ai percettori di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), ad esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo, ossia i redditi di pensione, due misure distinte: una somma non imponibile, il cosiddetto bonus aggiuntivo, per redditi complessivi non superiori a 20.000 euro annui e una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, per redditi complessivi superiori a 20.000 euro, decrescente fino ad azzerarsi a 40.000 euro.
Entrambi i benefici sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d’imposta, senza necessità che il beneficiario presenti un’istanza.
Il Messaggio INPS n. 2829/2026 chiarisce che la platea comprende anche i titolari di prestazioni e indennità sostitutive del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR, tra cui le prestazioni di accompagnamento alla pensione e di anticipo pensionistico.
Somma non imponibile: le percentuali applicabili
Per redditi complessivi non superiori a 20.000 euro la somma, che non concorre alla formazione del reddito, si determina applicando al solo reddito di lavoro dipendente una percentuale variabile:
- 7,1% per redditi di lavoro dipendente non superiori a 8.500 euro;
- 5,3% per redditi di lavoro dipendente tra 8.500,01 e 15.000 euro;
- 4,8% per redditi di lavoro dipendente superiori a 15.000 euro.
Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il comma 5 precisa che il reddito di lavoro dipendente va rapportato all’intero anno.
Ulteriore detrazione: importi e riduzione progressiva
L’ulteriore detrazione spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente, o sostitutivo del lavoro dipendente sottoposto a tassazione ordinaria, che complessivamente nell’anno sia superiore a 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro, nelle seguenti misure:
- 1.000 euro se il reddito complessivo è tra 20.000 e 32.000 euro;
- il prodotto tra 1.000 euro e il rapporto fra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se il reddito complessivo è tra 32.000 e 40.000 euro.
La detrazione decresce, quindi, progressivamente oltre i 32.000 euro fino ad azzerarsi a 40.000 euro.
Per la determinazione del reddito complessivo di riferimento l’INPS rinvia alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2025 .
Platee escluse e prestazioni interessate
Sono esclusi dai benefici i percettori di pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparati. Alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, l’esclusione riguarda anche le pensioni integrative e complementari, che costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, co. 1 , lett. h-bis), TUIR).
Le due misure si applicano invece alle prestazioni di natura sostitutiva del reddito di lavoro dipendente, purché non pensionistiche e assoggettate a tassazione ordinaria, fra cui APE sociale, isopensione, assegni straordinari per i lavoratori dei settori bancario e assicurativo e indennità derivanti da contratti di espansione.
Cumulo con il reddito di pensione
I benefici spettano anche a chi è contemporaneamente titolare di una prestazione sostitutiva del reddito di lavoro dipendente e di un reddito di pensione. In tal caso è la somma degli importi delle due prestazioni a determinare la misura effettivamente spettante.
L’esempio proposto dall’INPS riguarda un titolare di APE sociale di 18.000 euro annui e di una pensione ai superstiti di 8.000 euro; in questo caso, il reddito complessivo di 26.000 euro, inferiore a 32.000 euro, dà diritto all’ulteriore detrazione di 1.000 euro.
Conguaglio di fine anno e recupero delle somme non spettanti
Il comma 7 impone ai sostituti d’imposta di riconoscere i benefici all’atto dell’erogazione e di verificarne la spettanza in sede di conguaglio.
Se il beneficio risulta non spettante si procede al recupero, se l’importo supera 60 euro, in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima prestazione interessata dal conguaglio.
L’INPS, quale sostituto d’imposta, verifica la spettanza sulla base dei dati reddituali a propria disposizione e in sede di conguaglio opera secondo 3 criteri:
- somma non imponibile non spettante per superamento dei 20.000 euro ma non dei 40.000: recupera l’importo erogato al netto dell’ulteriore detrazione spettante;
- ulteriore detrazione non spettante perché il reddito complessivo è inferiore a 20.000 euro: riconosce il bonus aggiuntivo e compensa le somme a debito con quelle a credito;
- ulteriore detrazione non spettante perché il reddito complessivo supera i 40.000 euro: recupera l’importo, in 10 rate se superiore a 60 euro.
Decorrenza: erogazione dalla mensilità di ottobre 2026
I benefici saranno erogati dalla mensilità di ottobre 2026. Con la stessa mensilità sono corrisposte, esclusivamente per la somma non imponibile, anche le somme maturate dal 1° gennaio 2026, mentre per l’ulteriore detrazione gli importi sono definiti in sede di conguaglio fiscale di fine anno.
Sul piano operativo, per la somma non imponibile la percentuale è individuata mensilmente determinando il reddito annuale teorico secondo le modalità della Circolare n. 4/E del 2025 , con ricalcolo mensile ed eventuale conguaglio in caso di variazione, e l’erogazione non richiede capienza in termini di imposta lorda.
Per l’ulteriore detrazione il reddito complessivo è determinato sulla base degli archivi dell’INPS ed è necessaria la capienza dell’imposta lorda al netto delle altre detrazioni riconosciute.
Rinuncia ai benefici: procedura in arrivo
È in corso di implementazione, nella Piattaforma Fiscale, una procedura di rinuncia ai due benefici, analoga a quelle già previste per il Trattamento Integrativo e per il bonus IRPEF di 80 euro.
Sarà accessibile dal portale intranet, per gli operatori dell’Istituto, e dal sito internet dell’Istituto, a uso diretto dei cittadini. Il rilascio e le indicazioni operative saranno comunicati con un successivo Messaggio.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49
- Legge 30 dicembre 2024 n. 207
- INPS, Messaggio 14 settembre 2026 n. 2829
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