4° Contenuto riservato: Indebita fruizione permessi Legge n. 104/1992

PRIMA LETTURA

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 21 SETTEMBRE 2026

Con Circolare 18 settembre 2026, n. 100 , l’INPS fornisce chiarimenti in merito alla disciplina applicabile nei casi di superamento del limite complessivo di tre giorni mensili di permesso o di contestuale fruizione degli stessi per l’assistenza alla medesima persona in condizione di disabilità da parte di più lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge n. 104/1992.

INPS – Circolare 18 settembre 2026, n. 100
Disciplina normativaL’articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede che i lavoratori dipendenti possano fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche frazionabili in ore, per assistere familiari in condizione di disabilità, che non siano ricoverati a tempo pieno.
Possono fruire di tale beneficio i genitori, anche adottivi o affidatari, il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto o, al ricorrere di determinate condizioni, i parenti o affini entro il terzo grado di familiari con disabilità in situazione di gravità.
Ai fini del riconoscimento del citato beneficio è necessaria la presentazione, da parte del lavoratore dipendente, della domanda amministrativa, che attiva il relativo procedimento (cfr. la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 30628 del 28 novembre 2024).
Verificata la sussistenza dei requisiti di legge, l’INPS riconosce il diritto ai permessi in argomento, nel limite massimo complessivo di 3 giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti gli aventi diritto, autorizzando il datore di lavoro a compensare le somme corrisposte a tale titolo con i contributi dovuti dallo stesso.
Come illustrato con la Circolare n. 39 del 4 aprile 2023, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra gli aventi diritto.
Resta fermo, tuttavia, il principio di fruizione in via alternativa tra gli aventi diritto e il limite complessivo di 3 giorni di permesso mensile, anche in caso di fruizione a ore, per l’assistenza alla medesima persona in condizione di disabilità.
Disciplina applicabile nei casi di superamento del limite complessivo di 3 giorni mensili di permessoFerma restando la necessaria pianificazione congiunta per la gestione dell’assistenza alla persona con disabilità da parte dei familiari aventi diritto, l’eventuale superamento del limite complessivo di 3 giorni, si configura come una violazione di legge e determina l’obbligo di effettuare il relativo recupero da parte dell’Istituto.
Nel caso in cui sia accertato il superamento del limite massimo mensile di 3 giorni tra tutti gli aventi diritto per l’assistenza alla medesima persona, si deve procedere al recupero dell’indebitoa carico del lavoratore dipendente che ha fruito dei giorni e/o delle ore in eccesso, rispetto ai limiti normativamente previsti, ad avvenuto esaurimento del diritto da parte di un altro familiare.
Disciplina applicabile nei casi di contestuale fruizione dei giorni mensili di permessoL’eventuale fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della Legge n. 104/1992, da parte di più soggetti aventi diritto, per lo stesso familiare, nella medesima giornata e/o nelle medesime ore, si configura come una violazione di legge e determina l’obbligo di recupero da parte dell’Istituto.
Non sussistendo una priorità temporale nell’esercizio del diritto fruito da parte dei soggetti autorizzati nelle medesime giornate/ore, l’indebita fruizione è riferita, in parti uguali, a tutti i lavoratori che hanno goduto contestualmente del beneficio, in applicazione del criterio di ripartizione proporzionale dell’indebito tra i diversi beneficiari.
Conseguentemente, si deve procedere al recupero della prestazione indebita nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, che hanno fruito dei permessi in argomento nella medesima giornata e/o nelle medesime ore, suddividendo l’indebito in parti uguali.

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