3° Contenuto: CIGS cessazione di attività: presupposti e criteri per la proroga 2026

COMMENTO

DI DANIELE BONADDIO | 16 APRILE 2026

Con la Circolare n. 5 del 31 marzo 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito precisazioni sull’ambito applicativo della misura di tutela del reddito destinata ai lavoratori dipendenti di imprese in cessazione o con cessata attività aziendale, alla luce della proroga disposta per il 2026 dall’articolo 1, comma 172, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

La Circolare chiarisce un punto molto rilevante sul piano pratico: per il 2026, la proroga semestrale della CIGS per cessazione di attività può essere autorizzata in presenza di due ipotesi alternative, diverse per logica e presupposti. La prima valorizza la continuità aziendale, attraverso concrete e attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’impresa; la seconda valorizza invece la salvaguardia occupazionale, anche indipendentemente dalla continuità dell’attività produttiva, purché vi siano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale.

Premessa

La normativa riguardante la tutela del reddito destinata ai lavoratori dipendenti di imprese in cessazione o con cessata attività aziendale trova il proprio fondamento nell’articolo 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130. Disposizione, questa, più volte prorogata negli anni per garantire una tutela straordinaria ai lavoratori di imprese in cessazione.

Per il 2026, il legislatore è intervenuto con l’articolo 1, comma 172, della Legge n. 199/2025, che ha prorogato la misura per un ulteriore anno, rifinanziandola e confermando la possibilità di autorizzare, previo accordo governativo presso il Ministero del Lavoro, anche con la presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un ulteriore intervento di CIGS per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Tabella 1 – Fonti essenziali

FonteContenuto
Art. 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, D.L. n. 109/2018Disciplina della CIGS per cessazione
Legge n. 130/2018Conversione del D.L. n. 109/2018
Art. 1, comma 172, Legge n. 199/2025Proroga e rifinanziamento per il 2026
 Ministero del Lavoro, Circolare 31 marzo 2026, n. 5Chiarimenti applicativi

La proroga 2026 non introduce una misura del tutto nuova, ma ridefinisce il modo in cui la tutela può essere utilizzata, chiarendo che la CIGS per cessazione continua a essere accessibile non solo quando l’obiettivo è salvare il complesso aziendale mediante cessione, ma anche quando l’interesse primario diventa il riassorbimento consistente del personale, pur senza continuità aziendale.

Durata, natura e limite finanziario della proroga

La misura può essere autorizzata per un massimo di 6 mesi e non è ulteriormente prorogabile. Questo dato, già presente nella norma, viene ribadito dalla circolare e va letto congiuntamente al limite di spesa di 20 milioni di euro per il 2026. La proroga, dunque, resta una misura eccezionale e finanziariamente contingentata.

Il trattamento può essere concesso solo previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Questo conferma la natura fortemente presidiata della misura, che non è rimessa a una valutazione automatica o meramente amministrativa, ma richiede un confronto istituzionale ad hoc.

La proroga non costituisce una prosecuzione automatica di precedenti trattamenti: occorre sempre un nuovo accordo governativo, una specifica istruttoria e la verifica dei presupposti richiesti per una delle due ipotesi individuate dalla circolare.

Le due ipotesi alternative ammesse nel 2026

Il contributo più importante della Circolare n. 5/2026 consiste nell’avere chiarito che, per il 2026, la proroga semestrale della CIGS può poggiare su due percorsi alternativi.

Prima ipotesi: continuità dell’attività aziendale tramite cessione

La prima ipotesi è quella in cui l’accordo governativo metta in evidenza il valore della continuità dell’attività aziendale. In questo caso, occorre che siano rappresentate “concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda, con conseguente riassorbimento occupazionale”. La Circolare precisa che tale lettura si fonda sul fatto che il legislatore ha prorogato integralmente per il 2026 l’efficacia normativa dei commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell’articolo 44 del D.L. n. 109/2018.

Seconda ipotesi: significativo riassorbimento occupazionale

La seconda ipotesi prescinde invece dalla continuità dell’attività aziendale e pone al centro il valore della salvaguardia occupazionale consistente. Qui la proroga può essere concessa quando l’azienda abbia cessato o cessi la propria attività produttiva e rappresenti la presenza di “concrete prospettive di un significativo riassorbimento del personale in esubero”. In questa lettura, l’interesse protetto dal legislatore non è il proseguimento dell’attività d’impresa, ma il recupero occupazionale dei lavoratori coinvolti.

Tabella 2 – Le due ipotesi alternative

IpotesiPresupposto centraleObiettivo prevalente
1. Prospettive di rapida cessioneConcrete ed attuali prospettive di cessione totale o parzialeContinuità dell’attività aziendale
2. Significativo riassorbimento occupazionaleConcrete prospettive di reimpiego consistente degli esuberiSalvaguardia occupazionale

La novità interpretativa del 2026 è proprio la formalizzazione dell’alternatività tra i due percorsi. Fino a oggi, il dibattito tendeva spesso a far coincidere la proroga con la sola prospettiva di cessione; la Circolare riconosce invece che, per il 2026, il legislatore ha costruito una tutela che può reggersi anche esclusivamente sul recupero occupazionale significativo.

I criteri istruttori nella prima ipotesi: il piano di cessione

Nel primo scenario, in sede istruttoria occorre valutare la presenza di un piano che preveda prospettive concrete di cessione dell’azienda, secondo le modalità già applicate nel 2025. La Circolare chiarisce che, in presenza di documentate prospettive di cessione totale o parziale dell’azienda, si può prescindere dalla valutazione di una quota di reinserimento dei lavoratori nel ciclo produttivo e/o lavorativo. Questo perché tale verifica non è richiesta dall’articolo 44, comma 1-ter, del D.L. n. 109/2018, che non risulta abrogato.

Questa precisazione è molto importante per gli operatori: nel caso di cessione, non è necessario dimostrare il raggiungimento della soglia del 70% di recupero occupazionale. Il baricentro istruttorio si sposta sulla credibilità, attualità e documentazione della cessione prospettata.

La Circolare non elimina il requisito del riassorbimento occupazionale nella prima ipotesi, ma chiarisce che esso è considerato in via conseguenziale rispetto alla cessione e non secondo il parametro quantitativo proprio della seconda ipotesi.

I criteri istruttori nella seconda ipotesi: il significativo riassorbimento occupazionale

Nel secondo scenario, l’istruttoria deve invece verificare la presenza di un piano che prospetti il concreto e significativo riassorbimento occupazionale. La Circolare precisa che tale piano deve essere in linea con quanto previsto dal D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033, che costituisce, allo stato, l’unica regolamentazione del concetto di “recupero occupazionale” in ambito CIGS.

Il riferimento è, in particolare, all’articolo 1, comma 1, lettera f), del D.M. n. 94033/2016, che richiede, nei programmi di CIGS, l’indicazione delle previsioni di recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni di orario.

La Circolare traduce questa impostazione in un criterio quantitativo preciso: il piano aziendale deve prevedere ipotesi di recupero dei lavoratori nella misura del 70% degli esuberi dichiarati, anche attraverso:

  • un articolato programma di politiche attive predisposto dalle Regioni interessate;
  • incentivi all’esodo;
  • percorsi formativi;
  • corsi professionalizzanti;
  • ogni altra azione utile ad accrescere l’occupabilità dei lavoratori in esubero.

Tabella 3 – Contenuti del piano nella seconda ipotesi

ElementoContenuto richiesto
Recupero occupazionale minimo70% degli esuberi dichiarati
Base regolatoriaArt. 1, comma 1, lett. f), D.M. n. 94033/2016
Strumenti utilizzabiliPolitiche attive regionali, incentivi all’esodo, formazione, corsi professionalizzanti, misure di occupabilità

Il richiamo al D.M. n. 94033/2016 conferma che il “significativo riassorbimento” non è una formula generica o meramente programmatica. Il Ministero lo àncora a un criterio quantitativo e a un contenuto tecnico del piano, trasformando la seconda ipotesi in un percorso istruttorio più esigente e strutturato rispetto a quello fondato sulla sola prospettiva di cessione.

Il ruolo delle Regioni e delle politiche attive

La Circolare attribuisce un ruolo importante alle Regioni interessate, soprattutto nella seconda ipotesi. Il piano può infatti basarsi anche su un articolato programma di politiche attive, coordinato con le esigenze del territorio. Questo significa che la proroga 2026 non viene letta come mero prolungamento passivo del sostegno al reddito, ma come misura da integrare con strumenti di ricollocazione, riqualificazione e accompagnamento al lavoro.

Ne deriva che, soprattutto per le aziende che non possono prospettare una cessione dell’attività, la qualità e la credibilità del coinvolgimento regionale nelle politiche attive diventano un elemento essenziale della tenuta del piano.

Nel secondo percorso, la CIGS per cessazione 2026 è strettamente collegata a una logica di transizione occupazionale. Il trattamento straordinario non è quindi sufficiente da solo: deve inserirsi in un piano concreto di reimpiego, formazione o uscita assistita.

Ambito soggettivo della misura

La Circolare chiarisce che la misura riguarda i lavoratori dipendenti di imprese in cessazione o con cessata attività aziendale. Questo richiamo conferma che l’intervento continua a essere destinato a una platea circoscritta, legata a situazioni di crisi terminale o di definitiva uscita dal mercato.

La proroga, dunque, non si sovrappone ai normali programmi di riorganizzazione o crisi disciplinati dal D.Lgs. n. 148/2015, ma si colloca in una fascia eccezionale del sistema di integrazione salariale, finalizzata a governare l’ultima fase della vita aziendale o, in alternativa, la transizione dei lavoratori fuori dall’impresa.

Implicazioni operative per aziende e consulenti

Dal punto di vista operativo, la Circolare impone di selezionare fin dall’inizio quale dei due percorsi si intende sostenere in sede di accordo governativo.

Se il progetto è quello di valorizzare la continuità aziendale, occorrerà costruire un dossier centrato sulla rapida cessione, totale o parziale, e sulla documentazione che renda tale prospettiva attuale e concreta. Se invece l’azienda punta alla salvaguardia occupazionale senza continuità d’impresa, il piano dovrà essere costruito secondo la logica del 70% di recupero degli esuberi, con un forte presidio delle politiche attive e delle misure di accompagnamento.

L’errore principale da evitare è la sovrapposizione confusa dei due binari. La Circolare costruisce due strade alternative: ciascuna con presupposti propri, logiche istruttorie diverse e differenti standard probatori.

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