4° Contenuto riservato: Circolare per il Cliente del 16 aprile 2026, n. 303

CIRCOLARE PER IL CLIENTE

A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 16 APRILE 2026

IN BREVE

AMMORTIZZATORI SOCIALI

I chiarimenti MLPS sulla tutela del reddito fornita ai lavoratori dipendenti di imprese in cessazione attività aziendale

MLPS, Circolare 31 marzo 2026, n. 5

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare del 31 marzo 2026, n. 5 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ambito applicativo della misura di tutela del reddito fornita ai lavoratori dipendenti di imprese in cessazione attività aziendale.
Al riguardo, è stato definito che in sede di istruttoria delle istanze di CIGS, dovranno valutarsi alternativamente:

  • la presenza di un piano che preveda prospettive concrete di cessione dell’azienda secondo le modalità già applicate nel 2025, per cui, in presenza di documentate prospettive di cessione totale o parziale dell’azienda, si prescinde dalla valutazione di una quota di reinserimento dei lavoratori nel ciclo produttivo e/o lavorativo, valutazione non richiesta dall’art. 44, comma 1-ter, D.L. n. 109/2018, che non risulta abrogato;
  • la presenza di un piano che prospetti il concreto e significativo riassorbimento occupazionale, ovvero un piano che sia in linea con quanto previsto dal DM 13 gennaio 2016, n. 94033, recante “Criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015” e precisamente nell’art. 1, comma 1, lett. f), che, allo stato attuale, costituisce l’unica regolamentazione del concetto di “recupero occupazionale” in ambito CIGS.

Pertanto, l’azienda dovrà presentare un piano che preveda ipotesi di recupero dei lavoratori, nella misura del 70% degli esuberi dichiarati, anche attraverso un articolato programma di politiche attive predisposto dalle Regioni interessate, coordinato con le esigenze del territorio ovvero offerte di incentivi all’esodo, prospettazione di percorsi formativi, corsi professionalizzanti e ogni azione che possa agevolare l’occupabilità dei lavoratori in esubero.

INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Bando ISI 2025: disponibile la nuova sezione denominata Strumenti informativi

INAIL, Comunicato 9 aprile 2026

In data 9 aprile 2026, l’INAIL ha reso noto che è disponibile una nuova sezione dedicata al Bando Isi 2025 “Bando Isi – Strumenti informativi”, che fornisce informazioni e strumenti operativi per aiutare le imprese nella comprensione dei criteri di ammissione, dei requisiti di accesso e nell’individuazione di soluzioni innovative finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.
La sezione ospita video tutorial illustrativi delle diverse fasi della procedura e alcuni esempi pratici di “Casi tipo” relativi a progetti ammessi e realizzati nelle precedenti edizioni, suddivisi per settore economico, attività di impresa e profili di rischio.
Al riguardo, è opportuno ricordare che dal 13 aprile e fino alle ore 18.00 del 28 maggio 2026 è aperta la procedura di compilazione e registrazione delle domande per il Bando Isi 2025.
Entro tale termine le imprese possono presentare la domanda di partecipazione al Bando, attraverso il quale l’Istituto mette a disposizione 600 milioni di euro a fondo perduto destinati a progetti di prevenzione.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Piattaforma SIISL ed assunzioni agevolate: le novità del MLPS e dell’INPS

D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, art. 14; INPS, Messaggio 31 marzo 2026, n. 1153

A mente dell’art. 14, D.L. n. 159/2025 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 198/2025, a decorrere dal 1° aprile 2026, l’accesso alle agevolazioni contributive per le assunzioni è subordinato alla pubblicazione preventiva dell’offerta di lavoro ricercata sul SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).
Al riguardo, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato del 30 marzo 2026 – ha reso noto che “nelle more del completamento dell’iter procedurale necessario all’adozione del decreto ministeriale che definirà nel dettaglio le modalità attuative dei vari adempimenti, l’inserimento preventivo o contestuale delle vacancy non rappresenta una condizione essenziale per l’accesso ai benefici contributivi, per i quali restano confermate le disposizioni e le procedure attualmente in vigore“.
L’INPS – con Messaggio del 31 marzo 2026, n. 1153 – ha fornito i primi chiarimenti in tema.

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INPS, PRESTAZIONI

Le istruzioni operative INPS sul Bonus nuovi nati 2026

INPS, Circolare 10 aprile 2026, n. 45

L’INPS – con Circolare 10 aprile 2026, n. 45 – ha riepilogato la disciplina del Bonus e fornito le istruzioni per la presentazione delle domande per l’annualità 2026 e per l’applicazione dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione.
Per accedere al beneficio, il genitore richiedente deve possedere i seguenti requisiti al momento della domanda:

  • cittadinanza: essere cittadino italiano, comunitario (UE) o extracomunitario con regolare permesso di soggiorno (inclusi titolari di protezione internazionale, rifugiati o apolidi);
  • residenza: essere residente in Italia dalla data dell’evento fino alla presentazione della domanda;
  • ISEE: avere un valore ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione non superiore ad € 40.000 annui. Tale valore viene calcolato al netto degli importi percepiti per l’Assegno Unico e Universale (AUU);
  • evento: il figlio deve essere nato, in affidamento preadottivo o adottato nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Per le adozioni o l’affidamento preadottivo il contributo può essere richiesto esclusivamente per i figli minorenni.

Il beneficio è riconosciuto anche per i minori deceduti prima della presentazione della domanda a condizione che prima del decesso sia stata presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE per le prestazioni ai minorenni in cui è presente il figlio cui è riferito l’evento e questa sia stata attestata senza omissioni e difformità.
L’INPS ha precisato termini e modalità per l’inoltro delle domande che può avvenire, alternativamente, da parte da parte dei genitori conviventi: nel caso di genitori non conviventi il Bonus in argomento può essere richiesto dal genitore che convive con il figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo.
La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di nascita, dalla data di ingresso in famiglia del figlio o dalla data di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile in caso di adozione internazionale.
Per l’invio dell’istanza è possibile utilizzare:

  • il portale web INPS (tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS),
  • l’app INPS Mobile,
  • il Contact Center Multicanale,
  • i patronati.

Il contributo viene erogato tramite accredito su conto corrente (IBAN) o bonifico domiciliato, seguendo l’ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi stanziati.
L’importo di € 1.000 è esente da imposizione fiscale e non concorre alla formazione del reddito complessivo del beneficiario.

POLITICHE SOCIALI

INPS: le novità sul reddito di libertà 2026

INPS, Circolare 9 aprile 2026, n. 44

L’INPS – con Circolare del 9 aprile 2026, n. 44 – è intervenuta a completare il quadro applicativo del Reddito di libertà, fornendo indicazioni operative in relazione all’incremento dell’importo mensile e alla gestione delle risorse per l’anno 2026, in attuazione del decreto interministeriale 17 settembre 2025.
Tra le novità più rilevanti, si segnala l’innalzamento del contributo mensile da € 500 ad € 530, per un massimo di dodici mensilità, con conseguente adeguamento anche delle domande già accolte nel 2025.
Al riguardo, l’INPS ha chiarito che tali domande saranno integrate fino al nuovo importo massimo complessivo di € 6.360, nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili e secondo l’ordine cronologico di accoglimento.

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SICUREZZA SUL LAVORO

INAIL: definite le Commissioni per recupero punteggi sulla patente a crediti nei cantieri

INAIL, Circolare 10 aprile 2026, n. 12

L’INAIL – con Circolare del 10 aprile 2026, n. 12 – ha reso note le indicazioni per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente nei cantieri temporanei o mobili.
Il documento di prassi, in attuazione del decreto direttoriale INL n. 24/2026, ha definito composizione, competenze e modalità operative delle Commissioni, nonché i criteri per il recupero dei crediti mediante formazione e investimenti in sicurezza.
La richiesta di recupero dei crediti deve essere presentata in modalità telematica e può essere corredata da documentazione attestante l’adempimento degli obblighi formativi, nonché da un eventuale piano di recupero e dalla richiesta di audizione. Le Commissioni operano secondo criteri uniformi, che saranno ulteriormente definiti mediante apposite linee guida predisposte congiuntamente da INL e INAIL, al fine di garantire omogeneità applicativa sul territorio nazionale.

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Smart working: obbligo di informativa e sanzioni per i datori di lavoro

Legge 11 marzo 2026, n. 34, art. 11

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2026, n. 68 è stata pubblicata la legge 11 marzo 2026, n. 34, recante “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”, in vigore dal 7 aprile 2026.
Tra le altre cose, si segnala la tematica della sicurezza sul lavoro in caso di lavoro agile (art. 11, legge n. 34/2026), che introduce, nell’art. 3, D.Lgs. n. 81/2008, il nuovo comma 7-bis, che attribuisce all’informativa scritta una funzione centrale nell’assolvimento degli obblighi di sicurezza compatibili con il lavoro agile.
Il datore di lavoro è infatti tenuto a consegnare, almeno annualmente, al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un documento nel quale siano individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto, con particolare attenzione ai rischi derivanti dall’uso dei videoterminali.
In tal senso, il Legislatore ha inteso ribadire che:

  • il lavoro agile non si colloca in una dimensione eccentrica rispetto alla disciplina generale della sicurezza, ma ne costituisce una modalità attuativa che richiede un adattamento dei presìdi prevenzionistici;
  • l’informazione ha valore sostanziale, in quanto non si esaurisce in un mero adempimento formale, ma diviene il principale veicolo attraverso cui trasferire conoscenze, istruzioni operative e consapevolezza dei rischi al lavoratore chiamato a svolgere l’attività al di fuori del perimetro aziendale.

Il documento dedica, inoltre, particolare attenzione al profilo dei videoterminali, richiamando gli artt. 172179, D.Lgs. n. 81/2008 e ribadendo la necessità di presidiare i rischi per la vista, la postura, l’affaticamento fisico e mentale e lo stress lavoro-correlato.
Infine, l’art. 11, legge n. 34/2026 interviene anche sull’art. 55, D.Lgs. n. 81/2008, rafforzando l’effettività dell’obbligo informativo mediante il suo inserimento nel sistema delle violazioni sanzionate: pertanto, l’informativa annuale nel lavoro agile non rappresenta una mera raccomandazione organizzativa, ma un obbligo giuridico il cui inadempimento assume rilievo diretto sul piano prevenzionistico e repressivo.
La disciplina sanzionatoria in caso di mancata ottemperanza viene inserita nelle ipotesi previste dall’art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, la quale già prevedeva:

  • l’arresto da due a quattro mesi

oppure

  • l’ammenda da € 1.708,61 ad € 7.403,96

nei seguenti casi di violazione:

a) di cui all’art. 18 D.Lgs. n. 81/2008 (obblighi specifici del datore di lavoro), comma 1:

  • lett. c (affidamento di compiti ai lavoratori in considerazione delle loro capacità e condizioni di salute e sicurezza),
  • lett. e (adozione di misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico),
  • lett. f (richiesta dell’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione),
  • lett. q (adozione di appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio),

b) di cui all’art. 36 D.Lgs. n. 81/2008 (informazione in materia di salute e sicurezza),

  • comma 1 (relativo ai rischi generici, procedure primo soccorso, antincendio, evacuazione, nominativi del rappresentante dei lavoratori per sicurezza, dell’RSPP e del medico competente),
  • comma 2 (relativo ai rischi specifici, all’utilizzo di sostanze pericolose, alle misure ed alle attività di protezione e prevenzione adottate),

c) di cui all’art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 (formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti),

  • comma 1 (formazione in tema rischi generici e di rischi specifici legati alla mansione ed ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda),
  • comma 7 (formazione e periodico aggiornamento del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti),
  • comma 7-ter (modalità formativa del preposto in presenza con aggiornamenti almeno biennali), comma 9 (formazione ed aggiornamento per i lavoratori addetti alle attività di antincendio e di primo soccorso),
  • comma 10 (formazione particolare per gli RLS Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza),

d) art. 43 D.Lgs. n. 81/2008 (gestione delle emergenze), comma 1:

  • lett. d (adozione di un programma di interventi, di provvedimenti e di istruzioni che consenta ai lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato di mettersi al sicuro),
  • lett. e-bis (garanzia della presenza di idonei mezzi di estinzione incendi),

e) art. 46 D.Lgs. n. 81/2008 (prevenzione incendi), comma 2 (adozione di idonee misure finalizzate a prevenire gli incendi e tutelare l’incolumità dei lavoratori).


Fac simile Informativa sui rischi nel lavoro agile

APPROFONDIMENTI

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Incentivi occupazionali, comunicazioni obbligatorie e vacancies in SIISL

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato del 30 marzo 2026 – ha chiarito che, nelle more del completamento del recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, in materia di trasparenza retributiva e parità retribuiva, nonché dell‘adozione del decreto ministeriale attuativo dell’art. 14decreto legge n. 159/2025 (convertito in legge n. 198/2025), le novità introdotte in tema di incentivi occupazionali e pubblicazione delle vacancies nella piattaforma SIISL trovano applicazione in via sperimentale a decorrere dal 1° aprile 2026.
Al contempo, l’INPS – con Messaggio del 31 marzo 2026, n. 1153 – ha dettato le istruzioni per il recepimento delle novità e reso noto l’avvenuto adeguamento della denuncia contributiva Uniemens.
Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2026:

  • i datori di lavoro interessati e i loro intermediari hanno la possibilità di applicare in via sperimentale e a carattere non obbligatorio le disposizioni previste dall’art. 14, decreto legge n. 159/2025, pubblicando, anche successivamente all’assunzione, una vacancy coerente sotto il profilo soggettivo e oggettivo alla medesima assunzione correlata alla richiesta del beneficio contributivo;
  • i datori di lavoro e gli altri soggetti abilitati e autorizzati ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12, possono effettuare, in SIISL, l’invio, la gestione e la consultazione delle Comunicazioni Obbligatorie UNILAV. Tale modalità sarà utilizzabile in via opzionale e alternativa rispetto alle modalità di trasm*-++-9620000000issione attraverso i canali regionali, anche successivamente all’adozione del decreto ministeriale di cui all’art. 14, comma 5, del decreto legge n. 159/2025.

Ai fini dell’inserimento delle vacancy possono operare sul SIISL, nei limiti dei rispettivi profili autorizzativi:

  • datori di lavoro e i loro delegati;
  • le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti abilitati alla pubblicazione di annunci di lavoro di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

L’accesso a questa funzionalità al momento non è dunque aperta agli intermediari delegati.
Alla data del 1° aprile 2026, i datori di lavoro che richiedono i benefici contributivi possono in via sperimentale pubblicare sul SIISL una vacancy, che deve essere coerente, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, con la comunicazione obbligatoria trasmessa, con qualunque canale, con particolare riferimento:

  • al datore di lavoro;
  • alla tipologia di contratto di lavoro;
  • al profilo professionale ricercato.

Inoltre, è possibile pubblicare la vacancy anche successivamente all’assunzione. In tale caso, l’offerta viene immediatamente archiviata dal sistema e non proposta a soggetti in cerca di lavoro.
A regime, in base ai temini che saranno indicati nel decreto ministeriale di cui all’art. 14, comma 5, decreto legge n. 159/2025:

  • la vacancy dovrà risultare preventivamente o contestualmente pubblicata rispetto all’assunzione;
  • sarà obbligatorio il collegamento univoco tra vacancy e Comunicazione Obbligatoria;
  • tale collegamento dovrà essere tracciato nei flussi Uniemens attraverso la corretta associazione dell’id-vacancy al codice fiscale del lavoratore.

L’INPS – con Messaggio n. 1153/2026 – ha chiarito che i datori di lavoro che fruiscono dei benefici contribuitivi, per un determinato lavoratore, assunto con un beneficio contributivo dopo il 1° aprile 2026, possono utilizzare la modalità di trasmissione prevista in via sperimentale compilando, all’interno del flusso Uniemens\PosContributiva, la sezione “InfoAggCausaliContrib”, secondo le indicazioni fornite in materia dall’Istituto e inoltre possono indicare l’id-vacancy all’interno dell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” di “InfoAggCausaliContrib”, valorizzando l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con “ID_VACANCY”.
In tale caso, l’id vacancy inserito nel flusso Uniemens\PosContributiva, oltre a rispettare il formato previsto (18 cifre), deve essere coerente con la vacancy pubblicata sul SIISL, per quanto riguarda il datore di lavoro o il codice fiscale del soggetto contribuente indicato nel flusso Uniemens deve coincidere con il soggetto presente nella vacancy nel campo “Datore di lavoro”.
Solo a seguito dell’adozione del decreto ministeriale di cui all’art. 14, comma 5, D.L. n. 159/2025, l’esposizione dell’id_vacancy nel flusso Uniemens sarà obbligatoria per fruire dei benefici contributivi interessati, e la data di pubblicazione della vacancy sul SIISL dovrà essere uguale o antecedente alla data di fruizione del beneficio, ossia uguale o antecedente all’ultimo giorno del mese indicato in “AnnoMeseRif” di “InfoAggCausaliContrib”.

POLITICHE SOCIALI

Reddito di libertà 2026 ed incentivi occupazionali in caso di assunzione di donne vittime di violenza

L’INPS – con Circolare del 9 aprile 2026, n. 44 – ha fornito alcune indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni del decreto del Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’Economia e delle finanze, 17 settembre 2025, all’incremento ad € 530 del contributo mensile del Reddito di Libertà, alle domande accolte nel 2025 e alle risorse finanziarie relative all’anno 2026.
L’Istituto ha chiarito che sussiste la possibilità di ripresentazione nell’anno successivo delle domande non accolte per carenza di risorse, anche mediante riutilizzo della documentazione già prodotta, previa verifica dell’attualità dei requisiti e della permanenza del percorso di protezione presso i centri antiviolenza.
Tale previsione introduce un meccanismo di continuità amministrativa che riduce gli oneri procedurali per gli enti locali e per le beneficiarie.
Per quanto concerne l’annualità 2026, viene ribadito che le domande possono essere presentate dal 1° gennaio al 31 dicembre, attraverso il modulo SR208 e mediante i canali telematici INPS accessibili agli operatori dei Comuni.
L’accoglimento resta tuttavia subordinato alla disponibilità delle risorse finanziarie, con un sistema di gestione a budget che opera su base regionale e che preclude l’accettazione di ulteriori istanze al raggiungimento del limite assegnato.
La tematica in specie impatta anche le agevolazioni in caso di assunzione di donne vittime di violenza in genere (2024-2026).
Nella tabella seguente, il dettaglio dell’incentivo in specie:

Soggetti beneficiariDatori di lavoro privati, che rispettino i principi ex art. 31, Dlgs. n. 150/2015 e le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 1175-1776, legge n. 296/2006.
Donne di qualsiasi età, vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio e beneficiarie della misura del reddito di libertà (anche donne che abbiano beneficiato della misura nell’anno 2023).
Nel dettaglio, la lavoratrice, alla data di assunzione, dovrà possedere i seguenti requisiti:
essere disoccupata;
essere percettrice del Reddito di libertà (la donna deve essere percettrice; non basta aver inoltrato istanza per il riconoscimento del contributo).
Tipologia contrattuale Il rapporto di lavoro deve essere subordinato, a tempo determinato ovvero indeterminato (anche in somministrazione).
L’agevolazione spetta SOLO in caso di assunzioni (ovvero, trasformazioni da tempo determinato in tempo indeterminato) effettuate nel triennio 2024/2026.
Natura incentivo L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, è pari alla misura del 100%, nel limite massimo di importo di € 8.000 annui, riparametrato e applicato su base mensile.
La durata dello sgravio contributivo varia in funzione della diversa tipologia di contratto di assunzione:
12 mesi dalla data di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
fino a 18 mesi in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
24 mesi in caso di assunzione direttamente a tempo indeterminato.
Modalità richiesta incentivo L’INPS – con Circolare del 5 marzo 2024, n. 41 – ha fornito le prime indicazioni in merito all’esonero in specie.
Successivamente, con Messaggio del 14 giugno 2024, n. 2239, ha comunicato che, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, è disponibile il modulo di istanza on-line “ERLI”, per la richiesta del bonus assunzione donne vittime di violenza.
Nella domanda devono essere riportati:
i dati della lavoratrice assunta;
il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;
l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
l’eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
Relativamente all’esposizione dello sgravio in UniEmens, i datori di lavoro autorizzati devono valorizzare:
nell’elemento “Contributo” la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento;
nell’elemento “CodiceCausale” il nuovo valore “ERLI”;
nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.
Il recupero del beneficio arretrato può essere effettuato esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2024.

SICUREZZA SUL LAVORO

Patente a crediti nei cantieri: la Circolare esplicativa dell’INAIL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare del 23 febbraio 2026, n. 1– ha fornito le prime indicazioni operative sulle modifiche introdotte dal decreto legge n. 159/2025 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, appalti e subappalti, patente a crediti, badge di cantiere e sistema sanzionatorio.
Uno degli interventi più significativi riguarda il sistema della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili.
Le modifiche incidono tanto sul meccanismo delle decurtazioni, con specifico riferimento al lavoro irregolare, quanto sul regime sanzionatorio in caso di assenza della patente o di punteggio insufficiente. L’innalzamento della soglia minima della sanzione amministrativa e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un determinato periodo confermano l’impostazione fortemente dissuasiva del nuovo impianto.
Introdotto, inoltre, il cd. “badge di cantiere”, rafforzando il sistema di identificazione dei lavoratori impiegati in appalto e subappalto.
La previsione di un codice univoco anticontraffazione e l’integrazione con strumenti digitali interoperabili con il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa delineano una progressiva digitalizzazione dei flussi informativi, con potenziali ricadute significative in termini di tracciabilità e contrasto al lavoro sommerso.
Altrettanto importanti, infine, le modifiche in materia di sorveglianza sanitaria e di obblighi del medico competente, tra cui l’esplicita previsione del computo delle visite nell’orario di lavoro – salvo quelle preassuntive – e l’introduzione di accertamenti in presenza di fondato sospetto di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti per attività ad elevato rischio. Si tratta di interventi che rafforzano la dimensione preventiva del sistema, ponendo al centro la tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore.
 Ora l’INAIL – con Circolare n. 12/2026 – ha disciplinato il passaggio rilevante nell’attuazione del sistema della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili, introducendo indicazioni operative in merito alla costituzione e al funzionamento delle Commissioni territoriali deputate al recupero dei crediti decurtati.
Le Commissioni sono istituite presso gli Ispettorati territoriali del lavoro competenti e risultano composte da rappresentanti dell’INL e dell’INAIL. Per quanto riguarda l’INAIL, la partecipazione è assicurata dal Direttore regionale o da un dirigente delegato, affiancato da funzionari con specifica competenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale composizione riflette la natura tecnico-amministrativa delle valutazioni demandate alle Commissioni.
La richiesta di recupero dei crediti deve essere presentata in modalità telematica e può essere corredata da documentazione attestante l’adempimento degli obblighi formativi, nonché da un eventuale piano di recupero e dalla richiesta di audizione.
Le Commissioni operano secondo criteri uniformi, che saranno ulteriormente definiti mediante apposite linee guida predisposte congiuntamente da INL e INAIL, al fine di garantire omogeneità applicativa sul territorio nazionale.
Le modalità di recupero dei crediti sono strettamente correlate alla natura delle violazioni che hanno determinato la decurtazione e possono consistere in:

  • percorsi formativi obbligatori in materia di salute e sicurezza, rivolti ai soggetti responsabili delle violazioni o, in loro assenza, a personale con analoghe funzioni;
  • attività formative destinate ai lavoratori operanti nei cantieri interessati;
  • realizzazione di investimenti in materia di sicurezza sul lavoro, in un’ottica di prevenzione e miglioramento organizzativo.

Le Commissioni deliberano in merito agli adempimenti richiesti, assicurando la proporzionalità tra le misure adottate, il numero di crediti da recuperare e la dimensione aziendale. Le sedute possono svolgersi anche in modalità telematica, a conferma della progressiva digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Giovedì
16/04/2026
INPSVersamento contributo Tfr al Fondo di TesoreriaDatori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addettiModello F 24 on line
Giovedì
16/04/2026
INPSVersamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoriaCommittentiModello F 24 on line
Giovedì
16/04/2026
INPSVersamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedenteDatori di lavoroModello F 24 on line
Giovedì
16/04/2026
INPSVersamento contributo fondo di integrazione salarialeDatori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J)Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens
Giovedì
16/04/2026
INPS ex ENPALSVersamento contributi previdenziali relativi al mese precedenteAziende dei settori dello spettacolo e dello sportModello F 24 on line
Giovedì
16/04/2026
IRPEFVersamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedenteSostituti d’impostaModello F 24 on line
Giovedì
16/04/2026
IRPEFVersamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Giovedì
16/04/2026
IRPEFVersamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Giovedì
16/04/2026
INPGIVersamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata)Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratto di collaborazioneModello F24/Accise
Lunedì
20/04/2026
FondiPrevindapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscrittiAziende Piccola Media IndustriaModello PREV/1 e versamento su C/C bancario
Lunedì
20/04/2026
FondiPrevindai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscrittiAziende industrialiBonifico bancario – Denuncia telematica al fondo
Lunedì
20/04/2026
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Lunedì
27/04/2026
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Giovedì
30/04/2026
Mod.730A partire dal 30 aprile 2026 l’Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente la dichiarazione 730 precompilata, relativa ai redditi dell’anno precedente, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e autonomoAgenzia delle EntrateProcedura telematica
Giovedì
30/04/2026
Parità di generePresentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile per il biennio 2024-2025Generalità datori con più di 50 dipendentiInvio al MLPS tramite portale web e in copia alle Rsa
Giovedì
30/04/2026
INPS ex ENPALSDenuncia contributiva mensile unificata (Uniemens)Aziende settori sport e spettacoloProcedura telematica
Giovedì
30/04/2026
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Giovedì
30/04/2026
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser

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