3° Contenuto: Collocamento mirato: dal 2027 aumenta il contributo esonerativo

COMMENTO

DI DANIELE BONADDIO | 7 SETTEMBRE 2026

Con il Decreto ministeriale n. 100 del 3 agosto 2026 , il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha aggiornato l’importo del contributo esonerativo previsto dall’articolo 5, commi 3 e 3-bis, della Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Dal 1° gennaio 2027, l’importo passa da 39,21 euro a 44,32 euro per ciascun giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Il decreto adegua, di riflesso, anche la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 15, comma 4, della stessa legge, che essendo pari a 5 volte il contributo esonerativo salirà a 221,60 euro al giorno per ogni lavoratore con disabilità non assunto.  Il provvedimento non modifica la struttura del collocamento mirato né le condizioni di accesso all’esonero: interviene esclusivamente sulla misura economica, adeguandola all’andamento delle retribuzioni del settore privato.

Il quadro normativo

La Legge n. 68/1999 impone ai datori di lavoro rientranti nel relativo campo di applicazione specifiche quote di riserva a favore delle persone con disabilità.

In via generale:

Dimensione aziendaleQuota di riserva
Da 15 a 35 dipendenti1 lavoratore
Da 36 a 50 dipendenti2 lavoratori
Oltre 50 dipendenti7% dei lavoratori occupati

La disciplina dell’esonero parziale rappresenta una deroga all’obbligo ordinario di copertura della quota di riserva e trova fondamento nell’articolo 5della Legge n. 68/1999.

L’esonero non costituisce una modalità alternativa liberamente scelta dal datore di lavoro.
La regola rimane l’assunzione delle persone con disabilità. L’esonero opera solo in presenza delle condizioni previste dalla legge e, nella forma ordinaria, previa autorizzazione.

Esonero parziale: quando è possibile

L’articolo 5, comma 3, della Legge n. 68/1999 consente ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che, per le particolari condizioni dell’attività esercitata, non siano in grado di occupare l’intera percentuale di lavoratori con disabilità, di ottenere un esonero parziale.

L’esonero è subordinato al pagamento di un contributo per ciascun lavoratore non assunto e per ciascun giorno lavorativo. Le somme sono destinate al Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità.

La disciplina procedimentale resta quella contenuta nel D.M. 7 luglio 2000, n. 357.

L’istituto ha natura residuale, temporanea e alternativa all’assunzione obbligatoria. È proprio questa natura che il Ministero richiama nel Decreto per giustificare il criterio utilizzato per la rivalutazione economica.

L’esonero autocertificato per lavorazioni ad alto rischio

Accanto all’esonero autorizzato opera la diversa fattispecie prevista dal comma 3-bis dell’articolo 5.

I datori privati e gli enti pubblici economici che impiegano addetti in lavorazioni per le quali il tasso di premio INAIL è pari o superiore al60‰ possono autocertificare l’esonero dall’obbligo di assunzione relativamente a tali addetti.

Anche in questo caso è dovuto il contributo esonerativo.

Dal 1° ottobre 2024, le modalità di pagamento dell’esonero autocertificato sono disciplinate dal D.M. 11 giugno 2024, che ha sostituito il precedente sistema tramite bonifico con il pagamento attraverso PagoPA.

TipologiaPresuppostoModalità
Esonero parziale ordinarioSpeciali condizioni dell’attivitàDomanda e autorizzazione
Esonero comma 3-bisTasso INAIL almeno 60‰Autocertificazione
Contributo dal 2027€ 44,32 al giorno per unità non assuntaVersamento al Fondo competente

Determinazione nuovo importo

La Legge n. 68/1999 prevede un adeguamento quinquennale del contributo esonerativo, ma non individua uno specifico parametro di rivalutazione.

Il Ministero ha quindi confermato il metodo già utilizzato nei precedenti aggiornamenti del 2007 e del 2021: la retribuzione media giornaliera lorda derivante dai CCNL del settore privato.

L’ISTAT ha comunicato che, a marzo 2026:

  • la retribuzione contrattuale lorda mensile media del settore privato era pari a 2.437,32 euro;
  • rapportata a 22 giornate lavorative, corrisponde a 110,79 euro giornalieri.

Il contributo è stato determinato nel 40% della retribuzione media giornaliera, ottenendo:

  • 110,79 × 40% = 44,32 euro.

L’aumento non deriva da una semplice rivalutazione ISTAT del precedente importo, ma da una nuova determinazione basata sul valore medio della retribuzione contrattuale del settore privato.

Vecchio e nuovo importo

L’adeguamento interessa sia l’esonero ordinario di cui al comma 3 sia quello autocertificato di cui al comma 3-bis .

Il nuovo importo non si applica dal 2026.
Il Decreto stabilisce espressamente la decorrenza dal 1° gennaio 2027. Fino al 31 dicembre 2026 continua quindi a essere dovuto l’importo di 39,21 euro.

PeriodoContributo giornaliero
Fino al 31 dicembre 2026€ 39,21
Dal 1° gennaio 2027€ 44,32
Aumento assoluto€ 5,11
Incremento percentualecirca 13%

Aumenta anche la sanzione per mancata assunzione

L’articolo 15, comma 4, della Legge n. 68/1999 prevede una sanzione amministrativa per il datore che, trascorsi 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, non abbia effettuato l’assunzione dovuta.

La misura della sanzione è pari a 5 volte il contributo esonerativo per ciascun giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non assunto.

Dal 2027:

  • 44,32 × 5 = 221,60 euro
PeriodoSanzione giornaliera per lavoratore
Fino al 31 dicembre 2026€ 196,05
Dal 1° gennaio 2027€ 221,60
Aumento giornaliero€ 25,55

Il nuovo valore è confermato anche dagli approfondimenti specialistici pubblicati dopo l’emanazione del Decreto .

Con più posizioni scoperte la sanzione si moltiplica rapidamente.

Per questo motivo, la verifica della quota di riserva e delle scoperture deve essere effettuata tempestivamente, senza attendere il decorso dei 60 giorni.

Omissione del contributo esonerativo

Diversa è la sanzione collegata all’omesso o insufficiente versamento del contributo esonerativo.

L’articolo 5, comma 5, della Legge n. 68/1999 prevede una maggiorazione annua compresa tra il 5% e il 24% della somma dovuta.

Il Ministero ha deciso di non rivalutare tali percentuali, ritenendole ancora adeguate alla funzione sanzionatoria.

ViolazioneConseguenza
Omesso versamento del contributo esonerativoMaggiorazione annua dal 5% al 24%
Mancata assunzione oltre 60 giorni€ 221,60 al giorno dal 2027 per ogni unità scoperta

Impatto operativo per aziende e consulenti

Il Decreto richiede soprattutto un aggiornamento delle procedure amministrative e dei sistemi di calcolo.

Dal 1° gennaio 2027 sarà opportuno verificare:

  • autorizzazioni all’esonero già in corso;
  • autocertificazioni riferite alle lavorazioni con tasso INAIL almeno 60‰;
  • numero delle unità oggetto di esonero;
  • giornate lavorative rilevanti;
  • importi dovuti;
  • scadenze di pagamento;
  • eventuali scoperture della quota d’obbligo;
  • corretto utilizzo della procedura PagoPA nei casi di autocertificazione.

L’aumento del contributo rende economicamente più oneroso il ricorso all’esonero e rafforza indirettamente la funzione prioritaria della Legge n. 68/1999favorire l’effettiva occupazione delle persone con disabilità, anziché la sostituzione dell’assunzione con un costo monetario.

Il Ministero richiama espressamente il bilanciamento tra l’interesse del lavoratore con disabilità all’avviamento al lavoro e quello del datore di lavoro all’utilizzo dell’esonero.

Il collegamento con il Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità

Per l’esonero autocertificato, i versamenti confluiscono nel Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Il Ministero ha comunicato che, per l’annualità 2025, i contributi esonerativi versati dai datori hanno alimentato il Fondo per oltre 7,6 milioni di euro, contribuendo a una dotazione complessiva superiore a 76 milioni.

Il contributo ha quindi una funzione che va oltre il mero costo dell’esonero: contribuisce al finanziamento delle politiche di inserimento lavorativo.

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