4° Contenuto riservato: Tutela previdenziale della malattia: nuovi chiarimenti dall’INPS sulla data di inizio prognosi

PRIMA LETTURA

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 7 SETTEMBRE 2026

Con Circolare 4 settembre 2026, n. 92, l’INPS fornisce nuove indicazioni sulla data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia, ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale.

INPS – Circolare 4 settembre 2026, n. 92
Quadro generalePer il riconoscimento della prestazione previdenziale della malattia erogata dall’INPS il lavoratore deve presentare il certificato di malattia redatto il primo giorno dell’evento e attestante l’incapacità temporanea al lavoro.
L’INPS riconosce, ai fini della tutela previdenziale, anche il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato medico purché il medico curante valorizzi nel medesimo i seguenti campi:
Dichiara di essere ammalato dal…”, con l’indicazione del giorno immediatamente precedente alla visita;
Visita domiciliare.
Il criterio adottato – valido anche per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia – deriva dalla necessità di non penalizzare il lavoratore nei casi in cui la visita medica non venga effettuata nel giorno della chiamata al medico curante.
Il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia dal giorno immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato medico viene meno:
– se la data indicata nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” è anteriore di oltre 1 giorno. In tale caso, infatti, è da escludere che la data possa riferirsi a quella della chiamata del lavoratore al medico curante;
– nei casi in cui il giorno immediatamente precedente a quello di rilascio del certificato medico sia un giorno festivo infrasettimanale o cada di sabato o di domenica. In tali circostanze, infatti, il lavoratore è tenuto a ricorrere al servizio di continuità assistenziale;
– nelle ipotesi di visita effettuata presso l’ambulatorio del medico curante.
Il nuovo orientamento dell’INPSSu concorde parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al fine di tutelare i lavoratori in malattia e garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, pur ribadendo che l’evento di malattia ai fini della tutela previdenziale decorre, in via generale, dalla data di redazione del certificato rilasciato dal medico che attesta, sulla base della valutazione clinica effettuata, la sussistenza dello stato di incapacità temporanea al lavoro, superando il precedente orientamento applicativo, nel rispetto del periodo massimo assistibile previsto per legge, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare (4 settembre 2026), la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale, purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica, in quanto in tali casi è garantita la continuità assistenziale.

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