3° Contenuto: Decreto Coesione: termine al 30 settembre per le domande di esonero

PRIMA LETTURA

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 24 LUGLIO 2026

Con Messaggio del 23 luglio 2026, n. 2451, l’Inps dà comunicazione del termine ultimo di invio delle istanze volte al riconoscimento degli esoneri Bonus “Giovani”, “Donne” e “Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica” di cui agli articoli 2223 e 24 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

Inps, Messaggio 23 luglio 2026, n. 2451
Bonus GiovaniAllo scopo di incrementare l’occupazione giovanile stabile, il D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” (cd. decreto Coesione), all’articolo 22 , rubricato “Bonus Giovani”, ha introdotto un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025
La misura dell’incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore. 
L’articolo 22, comma 3 , del decreto Coesione, inoltre, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, fermi restando i requisiti di cui al comma 2 del medesimo articolo 22 , ha previsto il riconoscimento del “Bonus Giovani” anche in favore dei datori di lavoro privati che hanno assunto lavoratori o hanno trasformato il contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato per prestare effettivo servizio in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore. 
Con la circolare n. 90 del 12 maggio 2025 e con il messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025 l’Istituto ha illustrato le misure in argomento e ha fornito istruzioni amministrative per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.
Bonus DonneAllo scopo di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell’ambito della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, il medesimo decreto Coesione ha introdotto, all’articolo 23 , rubricato “Bonus Donne”, un esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. 
La misura dell’esonero è pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice. 
Con la circolare n. 91 del 12 maggio 2025 l’Istituto ha illustrato la misura in argomento e ha fornito istruzioni amministrative per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.
Bonus ZESAl fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, il decreto Coesione, all’articolo 24, rubricato “Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica”, ha introdotto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, hanno assunto personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore. 
Con la circolare n. 10 del 3 febbraio 2026 l’Istituto ha illustrato la misura in argomento e ha fornito istruzioni amministrative per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.
Termine ultimo per la presentazione delle istanze di esoneroConsiderato che le suddette misure hanno trovato applicazione agli eventi realizzatisi nell’arco temporale sopra indicato o nel periodo debitamente autorizzato dalla Commissione europea, con il presente messaggio – in considerazione della manifestata esigenza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di consolidare definitivamente la spesa volta a finanziare le misure in trattazione – si comunica che la presentazione delle istanze di riconoscimento dei relativi bonus sarà consentita fino al 30 settembre 2026.
 
Di conseguenza, a decorrere dal 1° ottobre 2026 non sarà più possibile inviare nuove domande per assunzioni effettuate nell’arco temporale oggetto di incentivazione.

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