RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 24 LUGLIO 2026
CESSIONE RAMO D’AZIENDA
Lavoro subordinato
La preesistenza e l’autonomia funzionale del ramo di azienda dematerializzato – Cass., Sez. Lav., ord. 17 giugno 2026, n. 20481
Il Fatto
Alcuni lavoratori adivano il Tribunale per far dichiarare la nullità o l’inefficacia del contratto di cessione di ramo d azienda in forza del quale erano passati alle dipendenze della società cessionaria, deducendo la mancanza dei requisiti di preesistenza e di autonomia funzionale della struttura ceduta.
Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello confermava tale decisione, rilevando che l’oggetto del trasferimento era costituito da un insieme organizzato di beni e personale, dotato di autonomia operativa e nel quale assumevano rilievo prevalente le competenze tecniche dei lavoratori rispetto ai beni materiali.
I lavoratori ricorrevano per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che ai fini del trasferimento previsto dall’art. 2112 c.c., la motivazione della sentenza di appello può legittimamente essere resa per relationem mediante il richiamo a precedenti specifici che abbiano deciso questioni identiche, purché sia identificabile un percorso argomentativo esaustivo.
La corte ricorda che la configurazione dell’autonomia funzionale e operativa di un ramo aziendale può riguardare anche una singola attività, quale la prestazione di servizi di assistenza tecnica da remoto e on site, e che nei settori dematerializzati ad alta tecnologia il legame organizzativo tra il personale e le competenze possedute è idoneo a integrare i requisiti di legge, a nulla rilevando la temporanea condivisione di servizi informatici accessori.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
INPS
Contributi previdenziali
La decorrenza del termine di prescrizione per il pagamento dei contributi – Cass., Sez. Lav., ord. 30 giugno 2026, n. 22485
Il Fatto
Un lavoratore proponeva opposizione contro un avviso di addebito emesso da INPS per contributi dovuti alla Gestione separata in relazione all’attività libero professionale svolta.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda, non ritenendo prescritta la pretesa dell’ente, e il lavoratroe ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che il primo motivo di ricorso è fondato. La prescrizione del credito contributivo previdenziale decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del titolare della posizione assicurativa. Nella determinazione del giorno di scadenza occorre valutare i decreti attuativi che fissano i termini specifici, con la conseguenza, nel caso di specie, che l’atto interruttivo dell’ente previdenziale non è stato tempestivo.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
LAVORO SUBORDINATO
Contribuzione
Gli oneri contributivi e fiscali in caso di accordo in sede di risoluzione del rapporto di lavoro – Cass., Sez. Lav., sent. 17 giugno 2026, n. 20476
Il Fatto
Una società agiva in giudizio per ottenere la restituzione da parte del lavoratore delle somme versate al Fisco e all’istituto previdenziale in qualità di sostituto d imposta per gli oneri fiscali e contributivi relativi all’assistenza sanitaria garantita a un ex dirigente dopo la cessazione del rapporto.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda della società rilevando che l’accordo transattivo siglato tra le parti imponeva il mantenimento del trattamento di assistenza sanitaria tramite l’iscrizione alla cassa prevista dal contratto collettivo e che l’insorgenza degli oneri tributari derivava esclusivamente dalla scelta unilaterale della società di sostituire tale iscrizione con polizze assicurative individuali.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che il regime di esenzione previsto dall’art. 51 comma 2 lettera a TUIR opera in relazione ai contributi versati a casse aventi fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto collettivo. Nel caso di specie l’accordo individuale aveva richiamato integralmente il trattamento collettivo e le relative modalità attuative consistenti nell’iscrizione alla cassa di assistenza.
La corte rileva che l’imposizione fiscale e contributiva è sorta unicamente a causa della decisione unilaterale della società datrice di lavoro di modificare le modalità di adempimento pattuite sostituendo l’iscrizione previdenziale con coperture assicurative individuali assoggettate a tassazione. Tale condotta difforme dalle previsioni contrattuali e lesiva dell’affidamento del lavoratore non consente l’esercizio del diritto di rivalsa del sostituto d imposta sul beneficiario gravando l’onere economico dell’assistenza interamente sull’impresa.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
Svolgimento di mansioni superiori
Il procedimento logico-giuridico trifasico per la valutazione dello svolgimento di mansioni superiori – Cass., Sez. Lav., ord. 26 giugno 2026, n. 21926
Il Fatto
Un lavoratore adiva il chiedendo il riconoscimento del superiore inquadramento e la condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive per le mansioni superiori asseritamente svolte.
Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello rigettavano la domanda.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La Corte osserva che l’accertamento del diritto del lavoratore al superiore inquadramento è subordinato al rispetto del c.d. procedimento logico-giuridico trifasico. Tale iter si articola necessariamente in tre precise fasi:
- L’accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
- L’individuazione delle qualifiche, dei profili e dei gradi previsti dalla contrattazione collettiva di categoria;
- Il raffronto comparativo tra i risultati di queste due indagini, volto a verificare la coincidenza tra le mansioni effettive e i requisiti della declaratoria astratta.
La corte ribadisce che l’onere di allegazione e di prova dei fatti costitutivi grava interamente sul lavoratore. Non è sufficiente una generica o pur puntuale elencazione dei compiti materiali eseguiti, ma è indispensabile specificare gli elementi differenziali e le caratteristiche peculiari che distinguono il livello posseduto da quello rivendicato. In mancanza di tali specifiche allegazioni nell’atto introduttivo, il giudice non può procedere al raffronto e la carenza assertiva non è colmabile neppure mediante il ricorso alle prove testimoniali, legittimamente negate nei gradi di merito.
La Corte pertanto rigetta il ricorso.
LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA
Visite fiscali
Le conseguenze in caso di irreperibilità del lavoratore alle visite fiscali – Cass., Sez. Lav., sent. 2 luglio 2026, n. 22621
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato per essersi reso irreperibile in occasione di tre visite mediche di controllo domiciliare disposte da INPS.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, rilevando che per due degli accessi i verbali presentavano diciture ambivalenti circa l’individuazione del’ indirizzo mentre per il terzo accesso l’assenza dal domicilio senza preventiva comunicazione per effettuare una seduta fisioterapica costituiva una violazione degli obblighi informativi punibile dal contratto collettivo applicato con sanzioni meramente conservative.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che l interpretazione dei verbali di accesso redatti dai medici fiscali costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, ove sorretta da motivazione logica e coerente.
La corte chiarisce inoltre che l’efficacia di piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 c.c. è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza e non si estende alle espressioni valutative o intrinsecamente ambigue. Quanto all’onere della prova in tema di licenziamento disciplinare spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza della giusta causa mentre la mancanza di preventiva informazione sull’allontanamento dal domicilio per sottoporsi a trattamenti sanitari legittima il giudice a sussumere la condotta nelle previsioni contrattuali che contemplano misure conservative con conseguente illegittimità della sanzione espulsiva.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
MANSIONI
Dequalificazione
L’onere della prova del datore di lavoro in caso di demansionamento – Cass., Sez. Lav., ord. 30 giugno 2026, n. 22458
Il Fatto
Alcuni lavoratore adivano il Tribunale per ottenere il risarcimento del danno da demansionamento.
La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che, a fronte dell’allegazione da parte del lavoratore di un demansionamento o di una dequalificazione professionale riconducibile all’inesatto adempimento degli obblighi di cui all’art. 2103 c.c., grava sul datore di lavoro l’onere di provare l’esatto adempimento della prestazione. In particolare, la parte datoriale deve dimostrare di aver assegnato al dipendente mansioni proprie della categoria di appartenenza o comunque riconducibili a essa in misura prevalente, rimanendo l’adibizione a compiti inferiori una scelta meramente marginale o occasionale.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
PENSIONE
Contribuzione
Pensione quota e criteri di calcolo della media annua delle provvigioni liquidate – Cass., Sez. Lav., ord. 16 giugno 2026, n. 20230
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire la pensione con la determinazione della quota a secondo quanto previsto dall’art. 10 della Legge n. 12 del 1973.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e il datore di lavoro ricorreva per cassazione, sostenendo l’inapplicabilità della clausola di salvaguardia di cui al comma 3 dell’art. 10 perché ritenuta norma transitoria non applicabile alla fattispecie.
Il Diritto
La corte osserva che la clausola di salvaguardia di cui al comma 3 dell’art. 10 della Legge n. 12 del 1973 non ha natura transitoria, non essendo prevista una scadenza per la sua applicazione, ed è norma sostanziale che individua una delle modalità alternative di calcolo della pensione di vecchiaia. La ratio della disposizione tende a salvaguardare la posizione del lavoratore disponendo l’applicazione del previgente e più favorevole criterio del D.P.R. n. 758 del 1968, che tiene conto dell’intero periodo di iscrizione all’ente, qualora i criteri della nuova disciplina risultino meno favorevoli. Il richiamo alla normativa precedente fa sì che questa continui a operare per tutto il tempo di operatività della Legge n. 12 del 1973, e con preferenza su questa, se più favorevole al lavoratore. Il principio del pro-rata risulta inoltre salvaguardato dalla suddivisione della pensione in quote in base alla normativa vigente nei vari periodi di versamento dei contributi.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
PUBBLICO IMPIEGO
Lavoro subordinato
La prova del danno da ritardata assunzione nel pubblico impiego – Cass., Sez. Lav., ord. 8 luglio 2026, n. 22882
Il Fatto
Un lavoratore, dipendente di una Pubblica amministrazione, adiva il Tribunale chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla tardiva assunzione, avvenuta circa otto anni dopo la determina che aveva approvato lo scorrimento della graduatoria concorsuale in cui era risultato vincitore. Chiedeva inoltre la condanna dell’ente al versamento dei contributi previdenziali omessi per tale periodo.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda e la decisione veniva confermata in appello.
Il datore di lavoro proponeva ricorso per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che sul piano risarcitorio, in caso di ritardata assunzione imputabile alla Pubblica amministrazione, il lavoratore deve unicamente allegare il pregiudizio derivante dalla perdita delle retribuzioni che avrebbe conseguito, restando a carico del datore di lavoro l’onere di provare l’eventuale aliunde perceptum da detrarre.
La Corte pertanto rigetta il ricorso.
TRASFERIMENTO D’AZIENDA
Licenziamento
Il licenziamento successivo al trasferimento di azienda e termini di decadenza per l’impugnazione – Cass., Sez. Lav., ord. 3 luglio 2026, n. 22651
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di una società in forza di un trasferimento di azienda.
La Corte d’Appello, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto la domanda.
La società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che l’azione del lavoratore volta a far accertare la sussistenza del rapporto di lavoro con il cessionario non è soggetta ai termini di decadenza previsti per l’impugnazione dei provvedimenti datoriali. Inoltre, il licenziamento intimato dal cedente dopo il passaggio del rapporto è da considerarsi privo di effetti e non deve essere impugnato in alcun termine, essendo finalizzata la domanda solo a far valere l’effettività del trasferimento ex art. 2112 c.c.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
Studio professionale
La configurabilità del trasferimento di azienda di uno studio professionale – Cass., Sez. Lav., ord. 26 giugno 2026, n. 21913
Il Fatto
Una professionista, in proprio e quale legale rappresentante di uno studio associato, impugnava la decisione d’appello che aveva qualificato come cessione d’azienda l’adesione di un professionista alla predetta associazione professionale. Di conseguenza, lo studio associato era stato condannato al pagamento del TFR e dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute in favore di una dipendente, anche per il periodo lavorativo svolto antecedentemente al trasferimento alle dipendenze del singolo professionista.
Il professionista ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La Corte osserva che la disciplina sul trasferimento d’azienda prevista dall’art. 2112 c.c. è applicabile anche agli studi professionali tutte le volte in cui, al profilo strettamente intellettuale dell’attività svolta, si affianchi un’organizzazione di mezzi, strutture e dipendenti tale da sovrastare la mera attività personale del titolare. La corte chiarisce che la configurabilità del trasferimento richiede il concorso di un requisito oggettivo (la continuità dell’entità economica organizzata) e di uno soggettivo (la sostituzione del titolare). Nel caso di specie, l’accertamento del giudice di merito è stato ritenuto congruo e incensurabile, avendo valorizzato indici inequivocabili di continuità del rapporto di lavoro e di successione nel debito, quali l’assenza di un atto risolutivo formale, le comunicazioni al Centro per l’impiego e la diretta annotazione del TFR maturato nei modelli fiscali (CUD) dello studio associato.
La Corte pertanto rigetta il ricorso.
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