PRIMA LETTURA
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 27 AGOSTO 2026
Con la pubblicazione (G.U. 11 agosto 2026, n. 185) del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 diviene definitivamente operativo il c.d. “Decreto Omnibus” che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione.
Il provvedimento, licenziato in via definitiva nel Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2026 e in vigore dal 12 agosto 2026, esaurisce il mandato conferito al Governo dalla Legge delega 9 agosto 2023, n. 111, portando a 29 il numero complessivo dei provvedimenti attuativi, cui potrà aggiungersi il codice tributario entro la fine della legislatura.
Tra le molteplici novità introdotte – che interessano sia il D.P.R. n. 917/1986 che il D.Lgs. n. 117/2026 – quelle relative ai familiari a carico e alle auto concesse in uso promiscuo coinvolgono anche il mondo del lavoro e dell’amministrazione del personale.
| D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (G.U. 11 agosto 2026, n. 185) | |
| Art. 1. Trattamento fiscale dei familiari a carico | Nuovo testo a seguito della modifica all’art. 12, comma 4-ter del D.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 12, comma 7 del D.Lgs. n. 117/2026: Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell’articolo 433 del Codice civile. Qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 2, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i soggetti di cui al primo periodo che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2 e, limitatamente alle altre persone elencate nell’articolo 433 del Codice civile, che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Pertanto: 1) Quando una normativa fiscale richiama genericamente i familiari di cui all’art. 12 del TUIR questa si applica a tutti i familiari indicati nel nuovo primo periodo di cui al comma 4-ter dello stesso art. 12 del TUIR indipendentemente dalla spettanza e/o godimento di detrazioni (il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell’articolo 433del Codice civile). 2) Quando una normativa fiscale richiama i familiari: nelle condizioni di cui al comma 2 dell’art. 12 del TUIR (familiari con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili e per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro); ovvero fiscalmente a carico; la disposizione si applica ai medesimi seguenti familiari: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto; nonché le altre persone elencate nell’articolo 433 del Codice civile conviventi con contribuente o percettori di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’art. 12 del TUIR si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025. |
| Art. 2. Disposizioni in materia di tassazione dei fringe benefit – auto aziendali e optional | Modifica dell’art. 51, comma 4 del D.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 53, comma 6 del D.Lgs. n. 117/2026. A decorrere dal 1° gennaio 2026 le auto concesse in uso promiscuo seguono la seguente disciplina per la determinazione del fringe benefit: a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1 , lettere a), c) e m) , del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle relative agli accessori e allestimenti. La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in. I valori determinati ai sensi del primo e del secondo periodo sono incrementati del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. In presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle di cui al primo periodo e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore, determinato a norma dei periodi primo, secondo e terzo, è incrementato del 5%. Le medesime disposizioni si applicano anche per i veicoli concessi in uso promiscuo nell’anno 2025 che non rientrano fra i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nell’anno 2025. Resta ferma l’applicazione della disciplina nel testo vigente al 31 dicembre 2024, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione: per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024; nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nell’anno 2025. Anche per tali veicoli: dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione il valore determinato ai sensi del primo periodo è incrementato del 50%. Le disposizioni si applicano anche nei casi in cui i veicoli ivi contemplati siano concessi in uso promiscuo ad altro dipendente. A decorre dal 1° gennaio 2026 l’incremento del 5% sul valore degli accessori e allestimenti non valorizzati dalle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore è applicato anche ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché ai veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nell’anno 2025. Sono fatti salvi i comportamenti, assunti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025, riguardanti le modalità di tassazione dei valori relativi agli accessori o agli allestimenti. In sintesi: viene meno il concetto di immatricolazione; si considera solo il momento di concessione del veicolo; rimangono valide le disposizioni applicate sino al 31 dicembre 2024; le nuove disposizioni si applicano ai veicoli concessi dal 1° gennaio 2025 con le esclusioni previste. TABELLA DI RIEPILOGO (l’indicazione di “immatricolazione” è riportata solo quale migliore comprensione della tabella) Decorrenza Condizione Criterio di calcolo del fringe benefit Percentuale da applicare al costo chilometrico ACI Incremento +50% dopo il 31/12 del 5^ anno successivo prima immatricolazione Valore incremento percentuale in caso di accessori e allestimenti non in Tabella Aci (e non acquistati dal lavoratore) Dal 01/07/2020 al 31/12/2024 Veicoli assegnati e immatricolati (anche per riassegnazioni succ.) Emissioni di CO₂ ≤ 60 g/km → 25% 61-160 g/km → 30% 161-190 g/km → 50% > 190 g/km → 60% ≤ 60 g/km → 37,50% 61-160 g/km → 45% 161-190 g/km → 75% > 190 g/km → 90% + 5% partire dal 01/01/2026 (resta salvo quanto fatto sino al 31/12/2025 e no rimborso) Dal 01/01/2025 al 31/12/2025 Ordine veicolo effettuato entro il 31/12/2024 ma assegnato entro il 31/12/2025 (anche per riassegnazioni succ.) Emissioni di CO₂ ≤ 60 g/km → 25% 61-160 g/km → 30% 161-190 g/km → 50% > 190 g/km → 60% ≤ 60 g/km → 37,50% 61-160 g/km → 45% 161-190 g/km → 75% > 190 g/km → 90% + 5% partire dal 01/01/2026 (resta salvo quanto fatto sino al 31/12/2025 e no rimborso) Dal 01/01/2025 Veicoli immatricolati sino al 30/06/2020 e concesso dal 01/01/2025 Tipo di alimentazione Termico e ibrido non plug-in → 50% Elettrico → 10% Ibrido plug-in → 20% Termico e ibrido non plug-in → 75% Elettrico → 20% Ibrido plug-in → 30% + 5% partire dal 01/01/2026 Dal 01/01/2025 Veicoli immatricolati dal 01/07/2020 al 31/12/2024 e concessi dal 01/01/2025 (no riassegnazione) Tipo di alimentazione Termico e ibrido non plug-in → 50% Elettrico → 10% Ibrido plug-in → 20% Termico e ibrido non plug-in → 75% Elettrico → 20% Ibrido plug-in → 30% + 5% partire dal 01/01/2026 Dal 01/01/2025 Veicoli ordinati, immatricolati e concessi dal 01/01/2025 al 31/12/2025 Tipo di alimentazione Termico e ibrido non plug-in → 50% Elettrico → 10% Ibrido plug-in → 20% Termico e ibrido non plug-in → 75% Elettrico → 20% Ibrido plug-in → 30% + 5% partire dal 01/01/2026 Dal 01/01/2026 Veicoli immatricolati sino al 30/06/2020 e concesso dal 01/01/2026 Tipo di alimentazione Termico e ibrido non plug-in → 50% Elettrico → 10% Ibrido plug-in → 20% Termico e ibrido non plug-in → 75% Elettrico → 20% Ibrido plug-in → 30% + 5% partire dal 01/01/2026 Dal 01/01/2026 Veicoli immatricolati dal 01/07/2020 al 31/12/2024 e concessi dal 01/01/2026 (no riassegnazione) Tipo di alimentazione Termico e ibrido non plug-in → 50% Elettrico → 10% Ibrido plug-in → 20% Termico e ibrido non plug-in → 75% Elettrico → 20% Ibrido plug-in → 30% + 5% partire dal 01/01/2026 Dal 01/01/2026 Ordine veicolo effettuato entro il 31/12/2024 ma immatricolato nel 2025 e assegnato dal 01/01/2026 (no riassegnazione) Tipo di alimentazione Termico e ibrido non plug-in → 50% Elettrico → 10% Ibrido plug-in → 20% Termico e ibrido non plug-in → 75% Elettrico → 20% Ibrido plug-in → 30% + 5% partire dal 01/01/2026 Dal 01/01/2026 Veicolo immatricolato tra 01/01/2025 e il 31/12/2025 e concesso dal 01/01/2026 Tipo di alimentazione Termico e ibrido non plug-in → 50% Elettrico → 10% Ibrido plug-in → 20% Termico e ibrido non plug-in → 75% Elettrico → 20% Ibrido plug-in → 30% + 5% partire dal 01/01/2026 Dal 01/01/2026 Nuova immatricolazione e concessione dal 01/01/2026 Tipo di alimentazione Termico e ibrido non plug-in → 50% Elettrico → 10% Ibrido plug-in → 20% Termico e ibrido non plug-in → 75% Elettrico → 20% Ibrido plug-in → 30% + 5% partire dal 01/01/2026 |
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