PRIMA LETTURA
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 27 AGOSTO 2026
Con due recenti Risposte a interpello, n. 159/2026 e n. 163/2026 , l’Agenzia delle Entrate è intervenuta su aspetti applicativi di particolare interesse in materia di welfare aziendale, confermando l’attenzione dell’Amministrazione finanziaria verso la corretta delimitazione del regime di non imponibilità previsto dall’articolo 51 del TUIR. I provvedimenti affrontano, da un lato, il rimborso delle spese di istruzione sostenute nell’interesse dei familiari e, dall’altro, il trattamento fiscale delle spese per l’assistenza a familiari anziani o non autosufficienti presso strutture RSA.
Il filo conduttore dei chiarimenti è rappresentato dalla verifica delle condizioni che consentono di escludere tali somme dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, nel rispetto delle finalità sociali e familiari proprie dei piani di welfare aziendale e degli obblighi documentali posti a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
| Agenzia delle Entrate, Risposte a interpello n. 159/2026 e n. 163/2026 | |
| Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 159/2026 | La risposta riguarda il trattamento fiscale dei rimborsi erogati dal datore di lavoro per spese di istruzione sostenute nell’interesse dei figli o degli altri familiari fiscalmente rilevanti ai sensi dell’articolo 12 del TUIR, nell’ambito di un piano di welfare aziendale. Principio confermato: il rimborso delle spese di istruzione non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis) , del TUIR, anche se il pagamento è stato effettuato materialmente dal coniuge del dipendente e non direttamente dal lavoratore titolare del credito welfare. Elemento decisivo: non rileva tanto chi abbia eseguito il pagamento, quanto la riconducibilità della spesa alle finalità agevolate previste dalla norma e la riferibilità del servizio a un familiare indicato nell’articolo 12 del TUIR. Documentazione necessaria: il documento di spesa deve consentire di verificare il soggetto che ha fruito del servizio, la tipologia di prestazione resa e la coerenza dell’onere con le finalità educative o di istruzione agevolabili. Dichiarazione sostitutiva: il datore di lavoro deve acquisire un’attestazione che escluda che le medesime fatture siano già state, o saranno, oggetto di ulteriore rimborso, totale o parziale, presso lo stesso datore di lavoro o presso altri soggetti. Effetti su detrazioni e deduzioni: il dipendente o il coniuge che ha sostenuto la spesa non può beneficiare di ulteriori agevolazioni fiscali sulla medesima spesa se questa è stata rimborsata in regime di non imponibilità. – Verificare che il regolamento welfare consenta il rimborso delle spese di istruzione in favore dei familiari; – controllare che la documentazione riporti il fruitore del servizio e la natura della prestazione; – conservare fatture, ricevute, quietanze e dichiarazioni sostitutive per eventuali controlli; – evitare duplicazioni del beneficio fiscale, soprattutto in presenza di più datori di lavoro o di richieste presentate da entrambi i coniugi. |
| Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 163/2026 | La risposta affronta il trattamento fiscale del rimborso, tramite piano di welfare aziendale, delle spese sostenute per il ricovero e l’assistenza della madre del dipendente presso una residenza sanitaria assistenziale, anche in assenza di convivenza con il lavoratore. Principio confermato: il rimborso o l’utilizzo del credito welfare per spese RSA sostenute in favore della madre non convivente non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f-ter) , del TUIR. Ambito oggettivo: la disposizione agevola somme e prestazioni destinate alla fruizione di servizi di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12 del TUIR. Rilevanza delle modifiche normative: l’Agenzia considera le modifiche intervenute sull’articolo 12, comma 4-ter, del TUIR, evidenziando che il successivo intervento correttivo ha superato le criticità derivanti dall’introduzione del requisito della convivenza per gli altri familiari. Decorrenza: le modifiche correttive trovano applicazione già dal periodo d’imposta 2025, salvaguardando la fruibilità dei piani welfare relativi a tale annualità. Condizione essenziale: restano ferme tutte le ulteriori condizioni previste dalla disciplina del welfare aziendale, incluse la generalità o categoria dei dipendenti destinatari del piano e la corretta documentazione della spesa. – Verificare che il familiare rientri tra i soggetti considerati dall’articolo 12 del TUIR e, ove rilevante, dall’articolo 433 del Codice civile; – accertare che la spesa sia effettivamente riferita a servizi di assistenza per familiari anziani o non autosufficienti; – conservare documentazione idonea a comprovare la natura della prestazione, il beneficiario del servizio e il collegamento con il piano welfare; – prestare attenzione all’eventuale richiesta del requisito di convivenza solo nei casi in cui la norma richiami espressamente familiari fiscalmente a carico o condizioni ulteriori; – aggiornare regolamenti e piattaforme welfare alla luce dei chiarimenti interpretativi e delle modifiche normative intervenute. |
Riferimenti normativi:
- Codice civile, art. 433
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, TUIR, artt. 12 e 51
- D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192
- D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148
- Agenzia delle Entrate, Circolare 15 giugno 2016, n. 28/E
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione 25 settembre 2020, n. 55/E
- Agenzia delle Entrate, Circolare 4 novembre 2022, n. 35/E
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello 10 agosto 2026, n. 159
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello 14 agosto 2026, n. 163
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