L’OPINIONE
DI DANIELE CIRIOLI | 29 APRILE 2026
La Cassazione ribalta la linea del Ministero del Lavoro: le sanzioni non rientrano nel calcolo dello “scostamento lieve” ai fini del rilascio del DURC, per attestare la regolarità contributiva. Le sanzioni non entrano nel calcolo della soglia di 150 euro che delimita lo “scostamento non grave” ai fini del DURC. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’Ordinanza n. 8132/2026 , ribaltando l’impostazione del Ministero del Lavoro (ma anche dell’INPS). L’intervento apre una questione, nel solco della tradizione tutta italiana: quello delle regole che cambiano a seconda di chi le interpreta.
La regolarità contributiva
La questione è nota alle imprese. Il DURC – oggi verificato in modalità telematica e in tempo reale tramite INPS, INAIL e Casse edili – rappresenta la chiave d’accesso a benefici contributivi, agevolazioni pubbliche e partecipazione agli appalti. Non si tratta di una mera formalità, ma di una certificazione vera e propria della regolarità contributiva di un’impresa. Come spesso accade quando c’è di mezzo la burocrazia, anche pochi euro possono far saltare la regolarità e, con essa, l’accesso a benefici e incentivi. Il D.M. 30 gennaio 2015 ha introdotto, per questo, uno “scostamento non grave”: fino a 150 euro di scoperto contributivo, il DURC può comunque essere rilasciato. Una tolleranza minima, pensata per evitare che micro-irregolarità blocchino la macchina amministrativa. Ma il punto critico è sempre stato uno: cosa rientra in quei 150 euro?
La posizione del Ministero
Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 3/2025, ha scelto una linea rigida: dentro il calcolo ci vanno non solo contributi e interessi, ma anche le sanzioni. Una lettura estensiva, coerente con una visione sostanzialmente punitiva dell’inadempimento contributivo. Le sanzioni, secondo l’impostazione del Ministero, non sono un accessorio neutro, ma la naturale prosecuzione dell’omissione: automatica, funzionale, inevitabile. Dunque, anche loro devono concorrere a determinare il superamento della soglia.
La Cassazione
La Cassazione, invece, demolisce la posizione ministeriale. Infatti, partendo dal dato testuale del decreto, dove si parla di “somma dovuta” e di “eventuali accessori di legge” conclude con il ritenere che le somme “dovute” non possono che riferirsi all’obbligazione contributiva: in altre parole, le sanzioni, per quanto collegate all’inadempimento originario, comunque non fanno parte del debito contributivo in senso stretto. Le sanzioni, quindi, restano fuori dal calcolo della soglia dei 150 euro per lo “spostamento lieve”. Dentro possono entrare solo gli interessi. Una lettura più restrittiva, ma coerente con il principio per cui l’eccezione non può diventare regola implicita. “Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”: dove il legislatore ha voluto, ha detto; dove non ha voluto, ha taciuto.
Le conclusioni
Il caso concreto riguardava una cartella INPS e uno scostamento di 137,10 euro, quindi sotto soglia. L’Istituto aveva però tentato di includere nel calcolo anche le sanzioni, facendo così superare la soglia dei 150 euro e negando il DURC. Una posizione che la Cassazione ha respinto, confermando l’impostazione della Corte d’appello di Bologna. La conseguenza è tutt’altro che marginale. Perché non si tratta solo di una diversa tecnica di calcolo, ma di una diversa idea di regolarità contributiva. Da un lato una visione “onnicomprensiva”, che tende a sommare ogni voce accessoria come segno unico dell’inadempimento. Dall’altro una lettura più rigorosa sul piano giuridico, che distingue tra debito contributivo e conseguenze sanzionatorie. Spetterà ora al Ministero (e all’INPS) adeguarsi al nuovo orientamento.
Riferimenti normativi:
- D.M. 30 gennaio 2015
- MLPS, Interpello 13 ottobre 2025 n. 3/2025
- Corte di cassazione, Ordinanza 1 aprile 2026, n. 8132
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