COMMENTO
DI DANIELE BONADDIO | 29 APRILE 2026
Con il Messaggio n. 1269 del 14 aprile 2026, l’INPS ha fornito le indicazioni applicative relative alle modifiche introdotte dall’articolo 1, commi da 922 a 924, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare. L’intervento normativo ha inciso direttamente sull’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 288, sostituendolo integralmente e ridefinendo, tra l’altro, gli importi spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2026. La novella si inserisce nell’ambito delle provvidenze in favore dei grandi invalidi e produce effetti immediati sul piano previdenziale ed erogativo: da un lato, vengono innalzati gli importi mensili dell’assegno per le diverse categorie di invalidità; dall’altro, l’INPS chiarisce tempi e modalità di adeguamento, precisando che i nuovi importi saranno corrisposti a partire dal rateo di giugno 2026, con contestuale riconoscimento degli arretrati da gennaio a maggio 2026.
Premessa
L’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare trova il proprio fondamento originario nell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 288, recante “Provvidenze in favore dei grandi invalidi”. Tale disposizione disciplina l’ipotesi in cui, in luogo dell’accompagnatore militare o dell’accompagnatore del servizio civile, venga corrisposto un assegno mensile sostitutivo. La Legge di Bilancio 2026 è intervenuta proprio su questa disciplina, sostituendo integralmente l’articolo 1 e ridefinendo gli importi spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2026.
La norma continua a richiamare, per l’individuazione delle categorie di beneficiari, la tabella E allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, cioè il Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, che resta il riferimento classificatorio per le infermità considerate rilevanti ai fini del beneficio.
Tabella 1 – Fonti normative di riferimento
| Fonte | Contenuto |
| Legge 27 dicembre 2002, n. 288, art. 1 | Disciplina dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare |
| Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 922–924 | Sostituzione dell’art. 1 della Legge n. 288/2002 e ridefinizione degli importi |
| D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 | Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra |
| Tabella E allegata al D.P.R. n. 915/1978 | Classificazione delle infermità e individuazione delle categorie rilevanti |
La tecnica normativa utilizzata dal legislatore è significativa: non si è limitato ad aggiornare gli importi con una semplice disposizione finanziaria, ma ha sostituito l’articolo 1 della Legge n. 288/2002, consolidando in un nuovo testo il livello economico dell’assegno e il richiamo alle categorie della Tabella E del D.P.R. n. 915/1978. Questo rafforza la natura strutturale dell’intervento, che non appare come un mero adeguamento occasionale.
La portata della riforma 2026
Il Messaggio n. 1269/2026 chiarisce che le innovazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 riguardano, in particolare, la ridefinizione degli importi mensili dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare. Non vengono invece annunciate modifiche alla struttura soggettiva del beneficio o ai presupposti classificatori delle infermità, che restano agganciati alla tabella E del Testo unico.
L’effetto più immediato della riforma consiste dunque nell’innalzamento del valore economico della prestazione, distinto in due fasce:
- una fascia per le categorie di invalidità più elevate;
- una fascia per le ulteriori categorie indicate dalla norma.
Dal 1° gennaio 2026 l’assegno mensile viene fissato:
– a 1.000 euro per le categorie più elevate;
– a 500 euro per le ulteriori categorie previste dalla norma.
Questo comporta un incremento rispetto ai valori precedenti di:
– 878 euro per la fascia alta;
– 439 euro per la fascia ridotta.
Le categorie interessate dall’adeguamento
Il Messaggio distingue con precisione le categorie di beneficiari cui si applicano i nuovi importi.
Per le categorie di invalidità più elevate, l’importo di 1.000 euro mensili spetta agli invalidi di cui alla tabella E allegata al D.P.R. n. 915/1978, in particolare:
- lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo periodo;
- lettera A-bis).
Per le ulteriori categorie, l’importo è fissato in 500 euro mensili per i soggetti con infermità di cui:
- alla lettera B), numero 1);
- alla lettera C);
- alla lettera D);
- alla lettera E), numero 1) della medesima tabella E.
Tabella 2 – Nuovi importi dal 1° gennaio 2026
| Categoria | Riferimento tabella E | Importo mensile 2026 | Importo precedente |
| Categorie di invalidità più elevate | A), nn. 1), 2), 3), 4) secondo periodo, e A-bis) | 1.000 euro | 878 euro |
| Ulteriori categorie | B), n. 1), C), D), E), n. 1) | 500 euro | 439 euro |
Il Messaggio non ridefinisce il contenuto delle singole categorie invalidanti, ma si limita a richiamare la classificazione già esistente nella Tabella E. Per una corretta lettura dei beneficiari resta quindi indispensabile il rinvio al D.P.R. n. 915/1978 e alle sue tabelle allegate.
Decorrenza degli aumenti
L’intervento legislativo ha effetto dal 1° gennaio 2026, come ribadito sia dal testo normativo sia dal Messaggio INPS n. 1269/2026 . Tuttavia, il materiale aumento degli importi nei pagamenti gestiti dall’Istituto non avverrà immediatamente nel primo mese dell’anno, bensì a partire dal rateo di giugno 2026.
Questa scansione temporale distingue chiaramente:
- la decorrenza giuridica dell’aumento, fissata al 1° gennaio 2026;
- la decorrenza materiale dei pagamenti aggiornati, fissata al mese di giugno 2026.
La decorrenza dal 1° gennaio 2026 non coincide con il primo mese di effettivo pagamento del nuovo importo. L’INPS ha precisato che l’adeguamento verrà eseguito con il rateo di giugno 2026, ma con riconoscimento degli arretrati maturati da gennaio a maggio.
Il pagamento degli arretrati
Uno degli aspetti più rilevanti sul piano applicativo è il riconoscimento degli arretrati. Il Messaggio n. 1269 stabilisce espressamente che con il rateo di giugno 2026 saranno corrisposti anche gli arretrati relativi alle differenze di importo maturate per le mensilità da gennaio 2026 a maggio 2026.
La previsione è importante perché chiarisce che l’adeguamento disposto dalla legge non richiede, per le posizioni già in pagamento a cura dell’INPS, una nuova domanda del beneficiario, ma viene gestito tramite ricalcolo d’ufficio con riconoscimento delle differenze pregresse.
La formulazione del Messaggio lascia intendere una gestione automatizzata del ricalcolo, almeno per gli assegni “con pagamento a cura dell’Istituto”. Ciò è coerente con la natura del provvedimento, che non introduce un nuovo beneficio ma ridetermina una prestazione già esistente. Sul piano professionale, questo riduce il rischio di contenzioso sulla decorrenza, poiché l’INPS ha già indicato un punto certo di riconoscimento degli arretrati.
Tabella 3 – Decorrenza ed erogazione
| Profilo | Data / Periodo |
| Decorrenza normativa dei nuovi importi | 1° gennaio 2026 |
| Primo rateo adeguato da parte dell’INPS | Giugno 2026 |
| Mensilità coperte da arretrati | Gennaio – maggio 2026 |
La continuità della disciplina soggettiva
Pur introducendo una revisione economica significativa, la Legge di Bilancio 2026 – per come letta dal Messaggio INPS – non altera l’impianto soggettivo dell’assegno sostitutivo. Il beneficio resta una provvidenza in favore dei grandi invalidi e continua a fondarsi sul rapporto tra la disciplina della Legge n. 288/2002 e la classificazione contenuta nella Tabella E del D.P.R. n. 915/1978.
Ciò significa che la riforma del 2026 va letta prevalentemente come:
- una stabilizzazione normativa dei nuovi importi;
- un adeguamento del livello di tutela economica;
- una conferma del perimetro dei beneficiari secondo le categorie già individuate.
Il Messaggio non affronta questioni istruttorie nuove in materia di riconoscimento delle categorie invalidanti, né introduce nuove modalità di accertamento sanitario o amministrativo. Chi opera sul fronte della consulenza previdenziale deve quindi distinguere nettamente il tema dell’adeguamento degli importi da quello dell’accertamento del diritto originario alla prestazione.
Impatto operativo per patronati, consulenti e professionisti
Per i professionisti dell’area previdenziale, il Messaggio presenta almeno tre profili di interesse operativo.
Il primo riguarda la verifica delle posizioni in pagamento. Poiché l’INPS ha annunciato l’adeguamento automatico delle prestazioni con decorrenza dal rateo di giugno 2026, sarà opportuno controllare che:
- il nuovo importo mensile sia correttamente applicato;
- gli arretrati da gennaio a maggio siano correttamente riconosciuti.
Il secondo riguarda la corretta individuazione della fascia di appartenenza del beneficiario. La differenza tra assegno da 1.000 euro e assegno da 500 euro dipende in modo diretto dalla lettera e dal numero della categoria di invalidità iscritta nella tabella E. Un errore nella classificazione può incidere in modo immediato sull’importo spettante.
Il terzo concerne il profilo informativo verso gli assistiti. Il Messaggio , pur essendo sintetico, chiarisce in modo sufficiente che l’incremento non è solo prospettico, ma ha anche effetti retroattivi al 1° gennaio 2026, con pagamento differito degli arretrati.
Dal punto di vista pratico, la novità più percepibile dagli utenti sarà il doppio effetto del rateo di giugno 2026:
– aumento dell’importo mensile corrente;
– accredito contestuale degli arretrati relativi ai primi 5 mesi dell’anno.
Per le posizioni già gestite dall’INPS, il messaggio parla di assegni “con pagamento a cura dell’Istituto”. Questo lascia intendere che l’adeguamento viene operato dall’ente pagatore senza necessità di una nuova istanza ad hoc, salvo eventuali anomalie o discordanze nella posizione del beneficiario.
Osservazioni conclusive
Il Messaggio INPS n. 1269 del 14 aprile 2026 dà attuazione a una modifica legislativa di rilievo in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare, chiarendo che dal 1° gennaio 2026 gli importi mensili vengono rideterminati in 1.000 euro per le categorie di invalidità più elevate e in 500 euro per le ulteriori categorie previste dalla norma.
L’intervento della Legge di Bilancio 2026 si traduce quindi in un rafforzamento del sostegno economico a favore dei grandi invalidi interessati dalla prestazione, con effetti pratici molto chiari:
- aumento degli importi correnti;
- adeguamento dei pagamenti INPS da giugno 2026;
- corresponsione degli arretrati per il periodo gennaio-maggio 2026.
Per consulenti del lavoro, patronati e professionisti previdenziali, il compito principale sarà ora quello di verificare la corretta applicazione dell’adeguamento e la corretta attribuzione della fascia di importo in base alla classificazione tabellare di riferimento.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
- Legge 27 dicembre 2002, n. 288, art. 1
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 922– 924
- INPS, Messaggio 14 aprile 2026, n. 1269
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