COMMENTO
DI DANIELE BONADDIO | 22 GIUGNO 2026
Con la Circolare n. 64 del 16 giugno 2026, l’INPS fornisce le nuove indicazioni in materia di interessi di dilazione e differimento e di somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. L’intervento si rende necessario a seguito della decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea dell’11 giugno 2026, con la quale è stato innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, ex TUR. Dal 17 giugno 2026, tale tasso è pari al 2,40%. La variazione produce effetti diretti su: interesse di dilazione, interesse di differimento, sanzioni civili per omissione contributiva, sanzioni civili per evasione contributiva e misure ridotte applicabili nelle procedure concorsuali.
Premessa
La Circolare si inserisce nel sistema delineato dall’articolo 116 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 30 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56.
La variazione del tasso BCE incide sulle misure che sono direttamente parametrate al tasso di riferimento, in particolare:
| Voce | Nuova misura dal 17 giugno 2026 |
| Tasso BCE/ex TUR | 2,40% |
| Interesse di dilazione | 4,40% |
| Interesse di differimento | 4,40% |
| Sanzione civile per omissione ordinaria | 7,90% |
| Ravvedimento omissione entro 120 giorni | 2,40% |
| Evasione ordinaria | 30% annuo, massimo 60% |
| Evasione regolarizzata entro 30 giorni dalla denuncia | 7,90% |
| Evasione regolarizzata entro 90 giorni dalla denuncia | 9,90% |
Dal 17 giugno 2026 il tasso base passa dal precedente 2,15% al 2,40%. Conseguentemente, tutte le misure collegate al tasso BCE vengono rideterminate.
Interesse di dilazione
L’interesse di dilazione riguarda la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili.
A decorrere dal 17 giugno 2026, l’interesse di dilazione è pari al: 4,40% annuo
La misura deriva dal tasso BCE del 2,40%, maggiorato di 2 punti, secondo la disciplina attualmente applicabile.
Il nuovo tasso si applica alle rateazioni presentate dal 17 giugno 2026.
I piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del precedente tasso non subiscono modifiche. Il nuovo tasso opera solo per le nuove istanze di rateazione presentate dal 17 giugno 2026.
Tabella 1 – Interesse di dilazione
| Ipotesi | Tasso applicabile |
| Rateazioni presentate fino al 16 giugno 2026 | Tasso previgente |
| Rateazioni presentate dal 17 giugno 2026 | 4,40% |
| Piani già emessi e notificati | Nessuna modifica |
Interesse di differimento
La variazione riguarda anche l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi.
Dal 17 giugno 2026, l’interesse di differimento deve essere calcolato al: 4,40% annuo.
Nei casi di autorizzazione al differimento, il nuovo tasso si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2026.
Per il differimento dei contributi, il nuovo tasso del 4,40% decorre dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2026, non dalle mensilità precedenti.
Sanzioni civili per omissione contributiva
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi rilevabili dalle denunce o registrazioni obbligatorie, trova applicazione l’articolo 116, comma 8, lettera a), della Legge n. 388/2000.
Dal 17 giugno 2026, la sanzione civile ordinaria per omissione è pari al: 7,90% annuo
La misura deriva dal tasso del 2,40% maggiorato di 5,5 punti.
Tabella 2 – Omissione contributiva
| Fattispecie | Misura dal 17 giugno 2026 |
| Omissione contributiva ordinaria | 7,90% annuo |
| Limite massimo | 40% dei contributi o premi non versati |
La fattispecie di omissione presuppone che il debito contributivo sia rilevabile dalle denunce e registrazioni obbligatorie. È diversa dall’evasione, che richiede occultamento o non conformità al vero di denunce, registrazioni o dichiarazioni obbligatorie.
Ravvedimento operoso nell’omissione contributiva
Dal 1° settembre 2024, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 19/2024, è prevista una specifica forma di ravvedimento operoso per l’omissione contributiva.
Se il contribuente effettua il pagamento:
- entro 120 giorni dalla scadenza di legge;
- in unica soluzione;
- spontaneamente;
- prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori;
la sanzione viene calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti.
Dal 17 giugno 2026, in tale ipotesi la sanzione è pari al: 2,40% annuo
Il ravvedimento entro 120 giorni consente di evitare la maggiorazione di 5,5 punti. In pratica, la sanzione coincide con il solo tasso BCE del 2,40%.
Tabella 3 – Ravvedimento omissione
| Condizione | Effetto |
| Pagamento entro 120 giorni | Sì |
| Pagamento in unica soluzione | Sì |
| Spontaneità prima di contestazioni | Sì |
| Sanzione applicabile | 2,40% annuo |
Sanzioni civili per evasione contributiva
L’evasione contributiva è disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della Legge n. 388/2000.
Si configura nei casi di:
- registrazioni omesse;
- denunce omesse;
- dichiarazioni obbligatorie non conformi al vero;
- occultamento di rapporti di lavoro;
- occultamento di retribuzioni erogate;
- occultamento di redditi prodotti;
- occultamento di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo.
In questi casi, la sanzione civile ordinaria resta pari al: 30% annuo con limite massimo pari al 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
La variazione del tasso BCE non modifica la misura ordinaria dell’evasione, che resta fissata al 30% annuo. Incide invece sulle ipotesi di ravvedimento dell’evasione.
Ravvedimento operoso nell’evasione contributiva
La Circolare richiama anche la disciplina del ravvedimento operoso in caso di evasione.
Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata:
- spontaneamente;
- prima di contestazioni o richieste degli enti impositori;
- entro 12 mesi dal termine previsto per il pagamento dei contributi o premi;
le sanzioni civili possono essere ridotte, a condizione che il versamento avvenga in unica soluzione entro determinati termini.
Tabella 4 – Ravvedimento evasione
| Termine di pagamento dopo denuncia spontanea | Sanzione dal 17 giugno 2026 |
| Entro 30 giorni | 7,90% annuo |
| Entro 90 giorni | 9,90% annuo |
→ La prima misura corrisponde al tasso BCE del 2,40% maggiorato di 5,5 punti.
→ La seconda misura corrisponde al tasso BCE del 2,40% maggiorato di 7,5 punti.
Nel ravvedimento dell’evasione, la denuncia spontanea deve avvenire entro 12 mesi dal termine di pagamento e prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori.
Ipotesi di oggettive incertezze contributive
LaCircolare richiama anche l’articolo 116, comma 10, della Legge n. 388/2000.
La disposizione riguarda i casi in cui il mancato o ritardato pagamento derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa.
Dal 1° settembre 2024, in tali ipotesi sono dovuti i soli interessi legali di cui all’articolo 1284 del Codice civile, purché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.
Questa ipotesi ha natura eccezionale e non va confusa con la semplice difficoltà interpretativa del contribuente. Occorre un’incertezza oggettiva, collegata a orientamenti giurisprudenziali o amministrativi contrastanti.
Procedure concorsuali: sanzioni ridotte
La Circolare si sofferma anche sulle sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali.
In base alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 1 dell’8 gennaio 2002, la riduzione delle sanzioni civili resta subordinata all’integrale pagamento dei contributi e delle spese.
Dal 17 giugno 2026, poiché il tasso BCE del 2,40% è superiore all’interesse legale vigente dal 1° gennaio 2026, pari all’1,60%, la riduzione opera sulla base del tasso BCE.
Tabella 5 – Procedure concorsuali
| Ipotesi | Misura ridotta dal 17 giugno 2026 |
| Omissione contributiva | 2,40% |
| Evasione contributiva | 4,40% |
| Condizione preliminare | Integrale pagamento di contributi e spese |
La riduzione non è automatica: resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese.
Riepilogo delle nuove misure
| Voce | Misura dal 17 giugno 2026 |
| Tasso BCE/ex TUR | 2,40% |
| Interesse di dilazione | 4,40% |
| Interesse di differimento | 4,40% |
| Omissione contributiva ordinaria | 7,90% |
| Ravvedimento omissione entro 120 giorni | 2,40% |
| Evasione ordinaria | 30% annuo |
| Ravvedimento evasione entro 30 giorni | 7,90% |
| Ravvedimento evasione entro 90 giorni | 9,90% |
| Procedure concorsuali – omissione | 2,40% |
| Procedure concorsuali – evasione | 4,40% |
| Interesse legale 2026 | 1,60% |
Implicazioni operative per aziende e consulenti
Per consulenti del lavoro, commercialisti e aziende, la Circolare n. 64/2026 impone un aggiornamento immediato dei parametri utilizzati per:
- rateazioni contributive;
- differimenti autorizzati;
- calcolo delle sanzioni civili;
- ravvedimenti operosi;
- gestione di omissioni ed evasioni;
- procedure concorsuali.
Tabella 6 – Checklist operativa
| Area | Verifica |
| Rateazioni | Data di presentazione dell’istanza |
| Piani già notificati | Nessun ricalcolo |
| Differimenti | Applicazione dal mese di giugno 2026 |
| Omissioni | Verifica possibilità ravvedimento entro 120 giorni |
| Evasioni | Controllo denuncia spontanea entro 12 mesi |
| Procedure concorsuali | Verifica pagamento integrale contributi e spese |
| Software payroll | Aggiornamento tassi dal 17 giugno 2026 |
Il parametro temporale è decisivo. La decorrenza del nuovo tasso è il 17 giugno 2026. Occorre quindi distinguere attentamente le posizioni anteriori e successive a tale data.
Lettura sistematica
La Circolare n. 64/2026 evidenzia ancora una volta il collegamento tra politica monetaria della BCE e gestione contributiva nazionale.
L’aumento del tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali determina infatti un effetto automatico sulle misure contributive parametrate al tasso BCE.
La conseguenza pratica è un aumento:
- del costo delle nuove rateazioni;
- degli interessi sui differimenti;
- delle sanzioni civili collegate a omissione e ravvedimento dell’evasione.
Al tempo stesso, restano importanti gli istituti deflattivi introdotti dal D.L. n. 19/2024, in particolare il ravvedimento operoso entro 120 giorni per l’omissione contributiva e le forme di regolarizzazione spontanea dell’evasione.
Il sistema sanzionatorio contributivo tende oggi a distinguere in modo più netto tra condotte spontaneamente regolarizzate e condotte accertate dagli enti impositori. Per questo, la tempestività della regolarizzazione assume un ruolo sempre più rilevante nella gestione del rischio contributivo.
Osservazioni conclusive
Con la Circolare n. 64 del 16 giugno 2026, l’INPS aggiorna le misure di interessi e sanzioni civili a seguito dell’aumento del tasso BCE al 2,40% dal 17 giugno 2026.
Le principali conseguenze operative sono:
- interesse di dilazione al 4,40%;
- interesse di differimento al 4,40%;
- sanzione per omissione ordinaria al 7,90%;
- ravvedimento omissione entro 120 giorni al 2,40%;
- ravvedimento evasione entro 30 giorni al 7,90%;
- ravvedimento evasione entro 90 giorni al 9,90%;
- sanzioni ridotte nelle procedure concorsuali al 2,40% per omissione e al 4,40% per evasione.
Per i professionisti, il presidio operativo riguarda soprattutto la corretta individuazione della decorrenza, l’aggiornamento dei software di calcolo e la valutazione tempestiva delle possibilità di ravvedimento.
Riferimenti normativi:
- Codice civile, art. 1284
- D.L. 29 luglio 1981, n. 402, art. 13, comma 1 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 settembre 1981, n. 537)
- D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 2, commi 11 e 11-bis (convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389)
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, commi 8 e 10
- D.L. 2 marzo 2024, n. 19, art. 30 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56)
- D.L. 27 marzo 2026, n. 38, art. 14, comma 1, (convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88)
- INPS, Circolare 4 ottobre 2024, n. 90
- INPS, Circolare 2 aprile 2026, n. 39
- INPS, Circolare 16 giugno 2026, n. 64
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