3° Contenuto: INPS: requisiti, controlli ed erogazione della quattordicesima 2026

COMMENTO

DI FRANCESCA BICICCHI – STUDIO NEVIO BIANCHI & PARTNERS | 16 LUGLIO 2026

Con il Messaggio n. 2052/2026 l’INPS definisce le modalità di corresponsione della quattordicesima 2026, precisando requisiti, criteri di verifica e procedure operative. È confermato il sistema di attribuzione d’ufficio, ma vengono richiamate verifiche reddituali successive e possibilità di presentare domanda di ricostituzione.

Premessa

Anche quest’anno l’INPS ha definito le modalità con cui sarà corrisposta la quattordicesima ai pensionati. Con il Messaggio n. 2052 del 19 giugno 2026 l’Istituto detta le istruzioni operative che accompagneranno l’erogazione della somma aggiuntiva prevista dall’articolo 5 del D.L. n. 81/2007, offrendo un quadro completo di requisiti richiesti e procedure che gli uffici dovranno seguire.

Chi può beneficiare della somma aggiuntiva

La quattordicesima è destinata ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative gestite dall’INPS, purché siano soddisfatti i requisiti anagrafici, contributivi e reddituali previsti dalla normativa.

Accanto all’individuazione della platea dei beneficiari, il Messaggio ricorda quali prestazioni restano escluse dall’ambito di applicazione della misura.
La somma aggiuntiva, infatti, non può essere riconosciuta ai titolari di assegno socialepensione socialeprestazioni di invalidità civileaccompagnamento a pensione, rendite facoltative, pensioni del Fondo casalinghe, pensioni del Fondo spedizionieri doganali e indennizziper cessazione dell’attività commerciale.
Non rientrano, inoltre, tra i trattamenti ai quali la quattordicesima può essere abbinata le pensioni interessate da sostituzione dello Stato o rivalsa degli enti locali, i trattamenti riconosciuti ai lavoratori extracomunitari rimpatriati e le pensioni ex SPORTASS.

Il pagamento avviene d’ufficio, ma resta provvisorio

Anche per il 2026 il pagamento avverrà prevalentemente in maniera automatica. L’INPS attribuirà d’ufficio la quattordicesima ai pensionati che, al 31 luglio 2026, abbiano compiuto almeno 64 anni e risultino, sulla base delle informazioni disponibili, in possesso dei requisiti contributivi e reddituali richiesti dalla legge.

L’automatismo, tuttavia, non significa che il diritto sia definitivamente accertato.
→ L’Istituto precisa, infatti, che l’erogazione effettuata con la mensilità di luglio ha carattere provvisorio.
Solo successivamente saranno effettuate le verifiche definitive sulla posizione reddituale dei beneficiari, utilizzando i dati che saranno messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Una disciplina particolare riguarda, inoltre, coloro che matureranno il requisito anagrafico dopo l’elaborazione della rata di luglio o diventeranno titolari di pensione nel corso del 2026. Per questi soggetti, qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, il pagamento della somma aggiuntiva sarà effettuato con la mensilità di dicembre.

Sebbene il sistema sia fondato sull’erogazione automatica, il Messaggio individua anche l’ipotesi in cui è necessario l’intervento diretto dell’interessato.

Può accadere che un pensionato, pur ritenendo di possedere tutti i requisiti richiesti dalla legge, non riceva la quattordicesima nel mese di luglio. In questo caso il documento ricorda la possibilità di presentare una domanda di ricostituzione attraverso il servizio telematico disponibile sul sito dell’INPS, accedendo con la propria identità digitale, o con l’assistenza dei patronati.

L’erogazione della quattordicesima sarà evidenziata nel cedolino della pensione di luglio attraverso un’apposita voce e i beneficiari riceveranno l’informazione anche mediante il modello Obis/M, la sezione MyINPS, l’eventuale comunicazione all’indirizzo di posta elettronica registrato e una notifica tramite l’app IO.

I requisiti anagrafici e contributivi

Il Messaggio dedica ampio spazio ai requisiti richiesti per il riconoscimento della prestazione.

Per quanto riguarda l’età, il diritto alla quattordicesima spetta ai pensionati che compiono almeno 64 anni entro il 31 dicembre 2026.

Sono, pertanto, interessati tutti i soggetti nati entro il 31 dicembre 1962.

La prestazione può essere riconosciuta anche per una parte dell’anno. Ciò avviene quando la pensione decorre successivamente al 31 gennaio 2026 o quando il pensionato raggiunge il requisito anagrafico nel corso dell’anno. In quest’ultima ipotesi la somma aggiuntiva spetta anche per il mese nel quale vengono compiuti i 64 anni.

Accanto all’età assume rilievo l’anzianità contributiva, dalla quale dipende la misura della prestazione. L’INPS chiarisce che, nelle pensioni liquidate in regime di totalizzazione o cumulo, viene presa in considerazione esclusivamente la contribuzione versata presso l’INPS e gli enti successivamente confluiti nell’Istituto.

Per le pensioni ai superstiti, invece, l’anzianità contributiva del dante causa deve essere rapportata alla percentuale di pensione spettante al beneficiario.

La verifica dei redditi resta il passaggio decisivo

Come già avvenuto negli anni precedenti, il controllo della situazione reddituale rappresenta l’elemento fondamentale per la conferma del diritto alla quattordicesima.

Il Messaggio distingue i criteri da utilizzare a seconda che si tratti della prima attribuzione della somma aggiuntiva o di concessioni successive.

→ Nel primo caso assumono rilievo tutti i redditi percepiti nel corso del 2026.

→ Negli anni successivi, invece, vengono considerati i redditi derivanti dalle prestazioni pensionistiche percepite nel 2026 e gli altri redditi riferiti al 2025.

Particolare attenzione viene riservata anche alla cosiddetta clausola di salvaguardia.
Qualora il reddito complessivo del pensionato superi i limiti previsti, ma rimanga inferiore agli stessi incrementati dell’importo della quattordicesima spettante, il beneficio non viene perso integralmente.
L’importo sarà ridotto e corrisposto nella misura pari alla differenza tra il limite maggiorato e il reddito effettivamente posseduto.

Gli importi e i controlli successivi

Il Messaggio riporta le tabelle contenenti gli importi spettanti per il 2026, differenziati in funzione dell’anzianità contributiva e delle diverse fasce reddituali previste dalla normativa.

Il trattamento minimo mensile assunto come riferimento è pari a 611,85 euro, mentre la misura della somma aggiuntiva varia in relazione agli anni di contribuzione e al reddito individuale del pensionato.

L’erogazione effettuata nel mese di luglio non conclude, tuttavia, il procedimento. Come anticipato, il diritto effettivo alla prestazione sarà verificato attraverso i dati reddituali trasmessi dall’Agenzia delle Entrate. Qualora emerga che la quattordicesima sia stata riconosciuta in misura superiore al dovuto o in assenza dei requisiti richiesti, l’Istituto procederà al recupero delle somme.

Lo stesso Messaggio precisa inoltre che, se risultano ancora in corso recuperi relativi a quattordicesime corrisposte negli anni precedenti, il debito residuo potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, sulla somma aggiuntiva spettante per il 2026.

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