3° Contenuto: Invalidità civile, cecità e sordità: ripristino delle prestazioni economiche

COMMENTO

DI DANIELE BONADDIO | 17 GIUGNO 2026

Con il Messaggio n. 1791 del 28 maggio 2026, l’INPS fornisce nuove indicazioni in materia di ripristino delle prestazioni economiche di invalidità civile, cecità e sordità nei casi in cui i requisiti socio-economici si perfezionino successivamente alla reiezione, alla revoca o alla sospensione della prestazione. Il chiarimento è di particolare rilievo operativo perché distingue nettamente la fase sanitaria, relativa all’accertamento della condizione di disabilità, dalla fase concessoria, relativa alla verifica dei requisiti socio-economici necessari per l’erogazione della prestazione economica.

La conseguenza pratica è rilevante: quando il requisito sanitario è già stato accertato e il problema riguarda solo il successivo perfezionamento dei requisiti socio-economici, non è necessario riattivare l’intero procedimento sanitario, salvo specifiche ipotesi eccezionali di verifica.

Premessa

Il procedimento in materia di invalidità civile, cecità e sordità si articola in due momenti distinti:

FaseOggettoEffetto
Fase sanitariaAccertamento della condizione di disabilitàRiconoscimento del requisito sanitario
Fase concessoriaVerifica dei requisiti socio-economiciErogazione della prestazione economica

La distinzione tra le due fasi è fondamentale. Il riconoscimento sanitario non comporta automaticamente il pagamento della prestazione economica, che resta subordinato alla verifica di ulteriori condizioni, come reddito, residenza, ricovero, frequenza o incompatibilità con altri trattamenti.

Il Messaggio INPS valorizza il principio secondo cui la perdita o il mancato possesso dei requisiti socio-economici non incide, di per sé, sull’accertamento sanitario già effettuato. Pertanto, se tali requisiti vengono successivamente acquisiti o riacquisiti, l’interessato può chiedere il ripristino della prestazione economica senza presentare una nuova domanda sanitaria.

Domanda respinta per mancanza dei requisiti socio-economici

La prima ipotesi riguarda il caso in cui la domanda di prestazione economica di invalidità civile, cecità o sordità sia stata respinta perché, al momento della verifica, mancavano i requisiti socio-economici.

Se successivamente l’interessato ritiene che tali requisiti si siano perfezionati, può presentare una domanda di ripristino tramite il modello AP93.

In attesa della telematizzazione della procedura, il modello AP93 deve essere:

  • compilato;
  • firmato;
  • trasmesso via PEC alla Struttura territoriale INPS competente;
  • accompagnato dal modello AP70;
  • accompagnato dal verbale sanitario in corso di validità, se rilasciato da Ente diverso dall’INPS prima del 1° gennaio 2010.

In questa ipotesi non occorre presentare una nuova domanda di invalidità civile, cecità o sordità, né riattivare l’accertamento sanitario.

Se la domanda viene accolta, la prestazione economica decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di ripristino.

Prestazione revocata per perdita dei requisiti socio-economici

La seconda ipotesi riguarda la prestazione economica già concessa e poi revocata per sopravvenuta perdita dei requisiti socio-economici.

Il Messaggio richiama, a titolo esemplificativo, i casi di:

  • permanenza all’estero per più di un anno dalla sospensione della prestazione;
  • liquidazione di altro trattamento pensionistico incompatibile o rilevante ai fini della prestazione.

Se, in un momento successivo, l’interessato ritiene di essere tornato in possesso dei requisiti necessari, deve presentare domanda di ripristino con il modello AP93, secondo le stesse modalità previste per la domanda originariamente respinta.

Tabella 1 – Ripristino dopo revoca

SituazioneStrumento da utilizzareNuovo accertamento sanitario
Prestazione revocata per perdita requisiti socio-economiciModello AP93 + AP70No
Verbale ante 2010 rilasciato da Ente diverso dall’INPSAllegare verbale sanitario validoNo, salvo verifiche eccezionali
Requisiti nuovamente perfezionatiRipristino dal mese successivo alla domandaNo

La revoca della prestazione economica non equivale necessariamente alla perdita del requisito sanitario. Se la revoca dipende solo da ragioni socio-economiche, il ripristino può essere chiesto senza ripartire dall’accertamento medico-legale.

Prestazione sospesa per perdita temporanea dei requisiti

La terza ipotesi riguarda la prestazione sospesa a causa della perdita provvisoria dei requisiti socio-economici.

Il Messaggio indica, a titolo esemplificativo, i casi di sospensione dovuta a:

  • ricovero ospedaliero;
  • venir meno del requisito della frequenza;
  • liquidazione di un importo una tantum.

In questi casi, se l’interessato ritiene che i requisiti si siano nuovamente perfezionati, non deve utilizzare il modello AP93, ma deve presentare una domanda telematica di ricostituzione per motivi documentali.

L’INPS distingue chiaramente lo strumento da utilizzare:
Ipotesi
Strumento
Domanda respinta per mancanza requisiti socio-economici
Modello AP93
Prestazione revocata per perdita requisiti socio-economici
Modello AP93
Prestazione sospesa per perdita temporanea requisiti
Ricostituzione per motivi documentali

Nel caso di prestazione sospesa, il ripristino può essere riconosciuto dal mese di ripristino delle condizioni socio-economiche.

Nessuna riattivazione automatica dell’accertamento sanitario

Il punto più importante del Messaggio è che la richiesta di ripristino o ricostituzione della prestazione economica non comporta la riattivazione automatica dell’intero procedimento sanitario.

Pertanto, se il verbale sanitario è ancora utilizzabile e la questione riguarda soltanto i requisiti socio-economici, l’INPS deve procedere alla valutazione della fase concessoria senza richiedere una nuova visita.

Il nuovo accertamento sanitario non è la regola. Può essere disposto solo in presenza di specifiche condizioni che rendano necessaria una verifica straordinaria.

Verbali sanitari risalenti a 2 o più anni

Il Messaggio precisa che, se l’accertamento sanitario risulta effettuato da 2 o più anni, il verbale può essere sottoposto alla valutazione del Responsabile del Centro Medico Legale.

Il Responsabile del CML può attivare un procedimento di verifica straordinaria sulla permanenza della condizione di disabilità, ma solo in circostanze particolari.

Con riferimento ai verbali ante riforma e antecedenti di 2 o più anni rispetto alla domanda di ripristino, la verifica straordinaria deve essere limitata ai soli casi in cui il giudizio medico-legale risulti in palese contrasto con:

  • i riferimenti tabellari di legge;
  • le linee guida valutative dell’Istituto.

L’INPS recepisce l’impostazione della riforma della disabilità, che tende a evitare inutili duplicazioni dell’accertamento sanitario e a circoscrivere le verifiche straordinarie ai soli casi realmente eccezionali.

Il raccordo con la riforma della disabilità

Il Messaggio richiama anche la riforma introdotta dal D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62.

Dal 1° gennaio 2025 l’INPS è stato individuato quale Ente unico accertatore della cosiddetta “valutazione di base” della condizione di disabilità, attualmente in fase sperimentale in alcune province, in attesa dell’entrata a regime prevista dal 1° gennaio 2027.

Secondo la nuova impostazione, l’esito della valutazione di base è attestato da un certificato con validità non limitata nel tempo, salvo casi eccezionali di revisione.

La riforma della disabilità rafforza il principio secondo cui l’accertamento della condizione di disabilità non deve essere ripetuto inutilmente quando la questione riguarda esclusivamente la maturazione o il ripristino dei requisiti socio-economici.

Documentazione da presentare

A seconda della fattispecie, l’interessato deve presentare documentazione differente.

Tabella 2 – Documenti richiesti

CasoDocumenti
Domanda respinta per mancanza requisiti socio-economiciAP93, AP70, eventuale verbale sanitario ante 2010
Prestazione revocata per perdita requisiti socio-economiciAP93, AP70, eventuale verbale sanitario ante 2010
Prestazione sospesa per perdita temporanea requisitiDomanda telematica di ricostituzione per motivi documentali

In attesa della telematizzazione del modello AP93, la trasmissione deve avvenire tramite PEC alla Struttura territoriale INPS competente.

Effetti operativi per patronati, consulenti e professionisti

Il Messaggio n. 1791/2026 ha un impatto pratico rilevante per patronati, consulenti e operatori che assistono persone con disabilità.

I principali controlli da effettuare sono:

AreaVerifica
Motivo della reiezione/revoca/sospensioneCapire se riguarda requisiti socio-economici o sanitari
Tipo di provvedimento INPSDomanda respinta, prestazione revocata o sospesa
Strumento correttoAP93 oppure ricostituzione documentale
Verbale sanitarioVerificare validità e provenienza
DecorrenzaMese successivo alla domanda o mese di ripristino condizioni

L’errore più frequente da evitare è presentare una nuova domanda sanitaria quando il problema riguarda soltanto la perdita o il mancato possesso dei requisiti socio-economici. In tali casi, la nuova domanda può allungare inutilmente i tempi e duplicare un accertamento già effettuato.

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