3° Contenuto: La gestione delle ore viaggio

SCHEDA PRATICA

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 9 GIUGNO 2026

Tra i vari aspetti che coinvolgono la gestione del personale vi è anche il cosiddetto “tempo viaggio”.
Tale aspetto assume particolare rilevanza soprattutto con riferimento alle trasferte effettuate dal personale dipendente. Infatti, nelle ipotesi di trasferta è necessario tenere presente, oltre a quanto già specificato nell’apposita scheda dedicata, alla quale si rinvia per un approfondimento in tema di trasferte, anche le ore viaggio che il lavoratore impiega per raggiungere il luogo in cui è stato comandato temporaneamente a svolgere la propria attività lavorativa.

Fonti Ufficiali

D.Lgs. n. 66/2003

Il concetto di tempo viaggio

Il tempo viaggio ricomprende:

  • il tempo necessario al lavoratore per recarsi sul luogo in cui deve essere svolta temporaneamente la prestazione lavorativa, ossia in occasione di trasferta;
  • il tempo necessario per raggiungere la normale sede lavorativa dal proprio domicilio e viceversa.

In merito al tempo viaggio per il raggiungimento del luogo di lavoro abituale, il D.Lgs. n. 66/2003, recante Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, stabilisce espressamente che:

salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all’articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi, e dell’articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni”. 

Le disposizioni richiamate dal Legislatore, a loro volta, prevedono che:

  • non debba considerarsi come lavoro effettivo il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi al posto di lavoro;
  • non debba considerarsi come lavoro effettivo e non debba essere compreso nella durata massima normale della giornata di lavoro il tempo per l’andata al posto di lavoro e quello per il ritorno. 

Pertanto, tali disposizioni escludono che il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi alla sede abituale di lavoro possa essere considerato come orario di lavoro e, di conseguenza, retribuito a tale titolo. 

In riferimento, invece, al tempo viaggio per raggiungere il luogo di lavoro in cui il prestatore di lavoro è comandato in trasferta, la regolamentazione è affidata alla contrattazione collettiva ovvero ad accordi individuali di miglior favore.

In mancanza di indicazioni da parte del contratto collettivo e di accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore, in merito al trattamento economico delle ore viaggio in trasferta sussistono opinioni contrastanti.

Infatti, da un lato vi è chi sostiene che il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro in trasferta rimane sempre estraneo all’attività lavorativa vera e propria e non deve essere retribuito, dall’altro, invece, vi è chi sostiene che le ore di viaggio non coincidenti con l’orario di lavoro non devono essere retribuite, mentre vanno retribuite in modo pieno le ore di viaggio coincidenti con l’orario di lavoro (queste ultime devono essere pertanto retribuite come se fossero regolarmente lavorate). 

Si segnala la sentenza del 10 aprile 2001, n. 5359 in cui la Suprema Corte ha precisato che: “Salvo diverse previsioni contrattuali, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsicome impiegato nell’esplicazione dell’attività lavorativa vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo, e non si sommaquindi al normale orario di lavoro, così da essere qualificato come lavoro straordinario, tanto più che l’indennità di trasferta è in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e materiale dato dalla faticosità degli spostamenti suindicati.”.

Di contro, invece, la sentenza della Corte di Cassazione 14 marzo 2006, n. 5496 secondo cui: “Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria (e va, quindi, sommato al normale orario di lavoro come straordinario), allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa. Analogo carattere deve riconoscersi, in generale, in tutte le ipotesi in cui il lavoratore sia obbligato dal datore di lavoro, per ragioni inerenti alla prestazione, a risiedere in un determinato luogo, sì che lo spostamento da questo alla sede aziendale per lo svolgimento delle ordinarie attività lavorative è senz’altro computabile nell’orario di lavoro.”. 

Stando a tale orientamento giurisprudenziale, il tempo di viaggio dall’abitazione del lavoratore alla sede di lavoro abituale non è orario di lavoro (almeno quello non coincidente con l’orario normale di lavoro), mentre il tempo di viaggio tra la sede di lavoro abituale e il luogo di trasferta deve essere considerato orario di lavoro, in quanto funzionale alla prestazione. 

Sul punto la Corte di Giustizia dell’UE, con Sentenza C-110/24 del 9 ottobre 2025, ha valutato il caso di alcuni lavoratori che si recavano con mezzi propri dai loro domicili alla “base”, luogo dove devono trovarsi all’ora stabilita dal datore di lavoro. Una volta giunti alla base, la società metteva a disposizione un veicolo aziendale unitamente al materiale necessario all’esecuzione dei lavori.

Dal luogo prestabilito per la partenza i lavoratori si recavano fino alla sede di destinazione interessata. Una volta terminati i lavori, i dipendenti tornavano presso la base. Da qui, rientravano al loro domicilio con mezzi propri.

La Corte di Giustizia ha interpretato l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE “nel senso che il tempo dedicato ai tragitti di andata e ritorno che i lavoratori sono tenuti ad effettuare, insieme, a un’ora definita dal loro datore di lavoro e con un veicolo appartenente a quest’ultimo, per recarsi da un luogo preciso, determinato da tale datore di lavoro, al luogo in cui è fornita la prestazione caratteristica prevista dal contratto di lavoro concluso tra tali lavoratori e detto datore di lavoro, deve essere considerato “orario di lavoro”, ai sensi di tale disposizione”.

Detti lavoratori, concludeva la Corte, non avevano un luogo di lavoro fisso e abituale. Essi dovevano necessariamente spostarsi al fine di fornire le prestazioni previste dal contratto di lavoro concluso con il datore di lavoro, nel rispetto delle modalità di spostamento imposte da questi; essi pertanto “devono essere considerati nell’esercizio delle loro attività o delle loro funzioni durante il tempo di spostamento”. Inoltre, “durante i loro spostamenti dalla base fino al luogo in cui è fornita la prestazione… e viceversa…i lavoratori interessati sono obbligati a seguire le istruzioni del loro datore di lavoro. Infatti, è tale datore di lavoro che richiede al suo personale di ritrovarsi alla base, la cui ubicazione è determinata da detto datore di lavoro, ad un’ora definita, per recarsi insieme, in un veicolo appartenente allo stesso datore di lavoro, guidato da un dipendente di quest’ultimo, fino a detto luogo” risultando così a disposizione del loro datore di lavoro.

Ne discende che durante tali spostamenti, i lavoratori devono essere considerati al lavoro.

Anche il Ministero del Lavoro si è espresso in tema di ore viaggio. Infatti, con Interpello del 2 aprile 2010, n. 15, conformemente all’orientamento giurisprudenziale maggioritario, il Ministero del Lavoro ha ritenuto che le ore di viaggio in occasione di trasferta non rientrino nel concetto di orario di lavoro e, pertanto, non devono essere retribuite, in quanto indirettamente compensate dall’indennità di trasferta. 

Sono previste comunque alcune deroghe:

  • la contrattazione collettiva (art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 66/2003) può stabilire che le ore di viaggio (totalmente o parzialmente) possono essere considerate come effettivo servizio in quanto mera modalità di espletamento delle prestazioni lavorative;
  • laddove le ore di viaggio siano esplicazione dell’attività lavorativa in quanto la funzionalità del tempo impiegato per il viaggio è strettamente correlata alla prestazione lavorativa (cfr. sentenza Cassazione del 22 marzo 2004, n. 5701). 

Il trattamento economico delle ore viaggio

Di seguito si riportano alcuni esempi di previsioni di CCNL. 

CCNLTrattamento economico delle ore viaggio in caso di trasferta
Metalmeccanica industria (…)
Trattamento per il tempo di viaggio: al lavoratore comandato in trasferta, ad esclusione del personale direttivo, spetta un compenso per il tempo di viaggio in base ai mezzi di trasporto autorizzati dall’azienda per raggiungere la località di destinazione e viceversa, nelle seguenti misure:
corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente con il normale orario giornaliero di lavoro;
corresponsione di un importo pari all’85% per le ore eccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto a. con esclusione di qualsiasi maggiorazione.
Commercio e terziarioNon è previsto alcun trattamento economico per le ore viaggio.
Alimentari industria(…)
Le ore di viaggio coincidenti con il normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento di origine saranno retribuite al 100% della retribuzione normale e quelle non coincidenti con tale orario, con il 65% della stessa retribuzione. 
Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell’orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno retribuite con la maggiorazione del 45%.
Tessile industria(…)
Ai lavoratori occasionalmente inviati in trasferta le ore di viaggio eccedenti l’orario normale di lavoro verranno retribuite con il 100% dell’Elemento Retributivo Nazionale.
Tessile artigianatoSettore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di Piastrelle
(…)
Ai lavoratori operai le ore di viaggio, durante l’orario di lavoro saranno retribuite come quelle normalmente lavorative. Le ore di viaggio fuori dell’orario normale di lavoro saranno compensate con una percentuale di retribuzione normale da convenirsi tra le parti.
Legno e arredamento artigianatoTrasferte che si esauriscono nell’arco della giornata
Al lavoratore comandato a prestare la sua opera fuori dal luogo ove normalmente svolge la sua attività compete:
(…)
una indennità pari al 100% della retribuzione normale (minimo tabellare più contingenza, più eventuale terzo elemento) per le ore di viaggio effettivamente compiute dal lavoratore per recarsi sul luogo del lavoro, detratto il tempo che sarebbe stato necessario per accedere allo stabilimento, analogo trattamento sarà riservato al lavoratore per il tempo impiegato nel viaggio di ritorno alla sua abitazione.

Il regime contributivo e fiscale delle ore viaggio

Altro aspetto da tenere in considerazione per le ore viaggio è costituito dal regime contributivo e fiscale applicabile all’eventuale trattamento economico previsto. 

Qualora il contratto collettivo non preveda il trattamento economico per le ore viaggio, in applicazione dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario, si ritiene che il tempo viaggio impiegato dal lavoratore per raggiungere la sede di trasferta non sia considerato come orario di lavoro e, di conseguenza, non debba essere retribuito. Tuttavia, si ricorda, che, qualora il tempo viaggio ricada nel normale orario di lavoro giornaliero, questo debba essere retribuito appunto come orario di lavoro. Pertanto, il trattamento economico sarà assoggettato a contribuzione Inps e imposizione Irpef. 

Nelle ipotesi in cui il CCNL preveda una remunerazione per le ore viaggio, si dovranno seguire le disposizioni contrattuali. In assenza di una specifica previsione contrattuale in merito al regime contributivo e fiscale applicabile, il trattamento previsto per le ore viaggio si considera retribuzione e, pertanto, soggetto a contribuzione Inps e imposizione ai fini delle imposte sui redditi.

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