2° Contenuto Riservato: APE Sociale 2026: l’INPS aggiorna la mappa delle attività gravose

COMMENTO

DI FRANCESCA BICICCHI – STUDIO NEVIO BIANCHI & PARTNERS | 9 GIUGNO 2026

Il Messaggio INPS n. 1808/2026 interviene sulla corretta individuazione delle attività gravose ai fini dell’APE Sociale, chiarendo il raccordo tra la vecchia classificazione ISTAT delle professioni e la nuova CP2021.

L’APE Sociale continua a rappresentare uno dei principali strumenti di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro per le categorie di lavoratori maggiormente esposte a condizioni di fragilità personale, familiare o professionale. La misura, prorogata fino al 31 dicembre 2026 dalla Legge di Bilancio 2026, mantiene invariati i requisiti sostanziali di accesso, ma si arricchisce ora di un importante intervento interpretativo da parte dell’INPS.

Il quadro generale dell’APE Sociale nel 2026

L’APE Sociale è una misura di accompagnamento alla pensione introdotta dalla Legge n. 232/2016 e successivamente prorogata più volte dal legislatore. Anche per il 2026 il beneficio resta operativo grazie alla proroga disposta dalla Legge n. 199/2025 , che ha esteso la sperimentazione fino al 31 dicembre 2026.

Non si tratta di una pensione vera e propria, bensì di un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS fino al raggiungimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia. L’importo corrisponde alla pensione maturata al momento dell’accesso alla misura, entro il limite massimo di 1.500 euro lordi mensili, senza tredicesima e senza rivalutazione annuale.

La misura si rivolge esclusivamente a soggetti che abbiano compiuto almeno 63 anni e 5 mesi di età e che non siano titolari di pensione diretta, italiana o estera.

Le categorie beneficiarie restano 4:

  • disoccupati che abbiano esaurito integralmente la NASpI;
  • caregiver che assistono da almeno sei mesi un familiare con handicap grave;
  • invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 74%;
  • lavoratori addetti ad attività gravose individuate dalla normativa vigente.

Per le prime tre categorie è generalmente richiesto un requisito contributivo di almeno 30 anni, mentre per gli addetti alle attività gravose l’anzianità contributiva ordinaria è pari a 36 anni, ridotta a 32 anni per alcune specifiche figure del settore edile e ceramico.

La proroga dell’APE Sociale nel 2026

La Legge di Bilancio 2026 ha confermato la prosecuzione della misura per un ulteriore anno, mantenendo sostanzialmente invariata l’impostazione già consolidata negli ultimi esercizi.

Restano confermate le consuete finestre temporali per la richiesta di riconoscimento delle condizioni di accesso:

  • entro il 31 marzo 2026;
  • entro il 15 luglio 2026;
  • entro il 30 novembre 2026, in presenza di risorse residue.

I soggetti che possiedono già tutti i requisiti al momento della domanda di certificazione devono presentare contestualmente anche la domanda di accesso all’APE Sociale, evitando così la perdita di eventuali ratei spettanti.

Il nodo delle attività gravose

Tra tutte le categorie beneficiarie, quella dei lavoratori gravosi è da sempre la più complessa sotto il profilo istruttorio.

La normativa individua, infatti, un elenco dettagliato di professioni caratterizzate da particolare usura fisica o da un livello di rischio superiore alla media. Negli anni tale elenco è stato progressivamente ampliato fino a comprendere 38 attività differenti. Per accedere all’APE Sociale come lavoratore gravoso occorre dimostrare di avere svolto una delle attività individuate dalla legge per almeno 6 anni negli ultimi 7 antecedenti la domanda oppure 7 anni negli ultimi 10.

La verifica di questo requisito avviene attraverso la documentazione prodotta dal lavoratore e dal datore di lavoro, ma anche mediante l’analisi delle informazioni presenti negli archivi amministrativi dell’INPS e nelle comunicazioni obbligatorie UNILAV.

Proprio su questo punto è intervenuta la novità del Messaggio n. 1808/2026 .

Il passaggio dalla classificazione ISTAT 2011 alla CP2021

Negli ultimi anni l’ISTAT ha aggiornato il sistema nazionale di classificazione delle professioni introducendo la nuova classificazione CP2021.

Il cambiamento non è meramente formale. Ogni professione è identificata da uno specifico codice statistico che viene utilizzato anche nei flussi amministrativi e nelle comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro.

Dal 2025 i nuovi codici CP2021 sono entrati stabilmente nelle comunicazioni UNILAV e nelle banche dati utilizzate dall’INPS per le verifiche previdenziali.

Tale evoluzione ha creato alcuni problemi interpretativi. Molte delle professioni gravose individuate dalle norme pensionistiche erano infatti state originariamente definite utilizzando i codici della precedente classificazione CP2011. Con l’introduzione della nuova codifica si è resa necessaria una ricostruzione delle corrispondenze tra vecchi e nuovi codici, per evitare che il semplice aggiornamento statistico producesse effetti negativi sui diritti dei lavoratori.

Il contenuto del Messaggio INPS n. 1808/2026

Il Messaggio n. 1808 del 29 maggio 2026 affronta proprio questa problematica. L’INPS chiarisce che la nuova classificazione delle professioni deve essere letta attraverso una tabella di raccordo che consente di individuare la continuità tra i codici della classificazione CP2011 e quelli della classificazione CP2021.

L’Istituto fornisce in particolare indicazioni operative riguardanti alcune categorie professionali frequentemente interessate dalle domande di pensionamento agevolato.

Tra le principali corrispondenze evidenziate figurano:

  • gli Addetti all’assistenza personale, classificati in precedenza con il codice CP2011 5.4.4.3, che trovano corrispondenza nel codice CP2021 5.5.2.3.0;
  • le Professioni qualificate nei servizi personali e assimilati, già identificate dal codice CP2011 5.4.4, ora ricondotte al codice CP2021 5.5.2;
  • gli Operatori della cura estetica, precedentemente classificati con il codice CP2011 5.4.3 e ora ricompresi nel codice CP2021 5.5.1.

La rilevanza del Messaggio va ben oltre il mero aggiornamento tecnico dei codici professionali. Nelle procedure di riconoscimento dell’APE Sociale, infatti, la corretta individuazione dell’attività svolta costituisce uno degli elementi essenziali per accertare il diritto al beneficio.

Senza un chiarimento ufficiale, il rischio sarebbe stato quello di vedere esclusi lavoratori che, pur continuando a svolgere la stessa attività professionale, risultavano classificati con codici differenti a seguito dell’aggiornamento ISTAT.

L’intervento dell’INPS evita dunque possibili disallineamenti tra classificazione statistica delle professioni, comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro, istruttorie previdenziali e riconoscimento dei benefici pensionistici. In altri termini, il Messaggio n. 1808 garantisce continuità interpretativa e tutela sostanziale dei diritti già riconosciuti dalla normativa sulle attività gravose.

Gli effetti sulle istruttorie INPS

Dal punto di vista operativo, il chiarimento assume particolare importanza nelle verifiche effettuate dalle sedi territoriali. L’INPS utilizza le informazioni presenti nelle comunicazioni UNILAV per verificare la corrispondenza tra attività svolta e professione gravosa dichiarata dal richiedente. Poiché dal 2025 tali comunicazioni utilizzano la classificazione CP2021, l’assenza di una mappatura ufficiale avrebbe potuto generare difficoltà nell’accertamento dei requisiti.

Il Messaggio n. 1808 fornisce invece agli uffici un criterio uniforme di lettura, riducendo il rischio di valutazioni difformi sul territorio nazionale.

Le implicazioni per patronati e consulenti

Per gli intermediari previdenziali il Messaggio rappresenta uno strumento particolarmente utile nella fase di predisposizione delle pratiche. La corretta individuazione del codice professionale assume infatti rilievo sia nella compilazione della domanda sia nella raccolta della documentazione a supporto. Nei casi in cui il lavoratore abbia svolto attività riconducibili alle professioni interessate dalla riclassificazione ISTAT, sarà necessario verificare con attenzione la corrispondenza tra vecchi e nuovi codici per dimostrare la continuità dell’attività svolta.

Il chiarimento dell’INPS consente quindi di affrontare con maggiore certezza le istruttorie relative alle domande già presentate e a quelle ancora da presentare nel corso del 2026.

Le altre regole che restano immutate

Il Messaggio n. 1808 non modifica i requisiti sostanziali dell’APE Sociale.

Restano quindi confermati il requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi, i requisiti contributivi previsti per le diverse categorie, la necessità di cessare l’attività lavorativa, l’incompatibilità con trattamenti pensionistici diretti e l’incumulabilità con redditi da lavoro, salvo il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui.

Resta inoltre confermato che durante il periodo di percezione dell’APE Sociale non viene accreditata contribuzione figurativa e che il trattamento continua a essere erogato per 12 mensilità annue.

Riferimenti normativi:

INPS, Messaggio 29 maggio 2026, n. 1808

Legge 11 dicembre 2016, n. 232

Legge 30 dicembre 2025, n. 199

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