3° Contenuto: Nuovo modulo “TFR3”: l’esposizione Uniemens della scelta espressa

PRIMA LETTURA

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 30 SETTEMBRE 2026

Con messaggio del 29 settembre 2026, n. 3021, l’Inps fornisce indicazioni sulla gestione delle procedure Uniemens al fine di acquisire e validare le informazioni contenute nel modulo “TFR3”, adottato con decreto interministeriale 4 settembre 2026 .

Il modulo “TFR3” è destinato ai lavoratori di prima assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026.

La normativa di riferimentoLa Legge di Bilancio 2026, Legge 30 dicembre 2025, n. 199, interviene in maniera significativa sul sistema della previdenza complementare e, con particolare riferimento alle nuove assunzioni, modifica profondamente l’articolo 8 del D.Lgs. n. 252/2005. Ai sensi dell’articolo 1 , commi 204 e 205, della Legge n. 199/2025, le nuove disposizioni in materia di adesione automatica trovano applicazione dal 1° luglio 2026. 
Il passaggio fondamentale consiste nel superamento, per le fattispecie interessate dalla nuova disciplina, del precedente sistema nel quale il silenzio del lavoratore determinava essenzialmente il conferimento tacito del TFR. Con il nuovo meccanismo l’adesione è invece configurata dalla legge come automatica, salvo l’esercizio delle facoltà riconosciute al lavoratore entro il termine previsto.
 
Restano soggetti alla disciplina previgente i lavoratori assunti entro il 30 giugno 2026: per costoro continua a trovare applicazione il precedente meccanismo e il relativo termine semestrale. Le nuove disposizioni riguardano, invece, le assunzioni successive, secondo regole che devono essere differenziate in relazione alla storia lavorativa e previdenziale del neoassunto.
I lavoratori di prima occupazionePer i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026, il nuovo articolo 8del D.Lgs. n. 252/2005 dispone l’adesione automatica alla previdenza complementare, salvo che il lavoratore, entro 60 giorni dalla data di assunzione, manifesti una diversa volontà. 
In particolare, entro tale termine il lavoratore può:
aderire espressamente a una forma pensionistica complementare;
rinunciare all’adesione automatica e mantenere il TFR secondo il regime dell’articolo 2120 c.c., ferma l’eventuale destinazione al Fondo di Tesoreria INPS quando ne ricorrano i presupposti;
destinare il TFR a una diversa forma pensionistica complementare;
nei casi ammessi dagli accordi collettivi, conferire alla previdenza complementare soltanto una percentuale del TFR maturando. 
Se il lavoratore non effettua alcuna scelta entro 60 giorni, l’adesione automatica si consolida e trova applicazione il sistema previsto dai commi 7-bis e seguenti dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 252/2005. Il Ministero del Lavoro conferma che l’adesione decorre dalla data di assunzione, mentre i versamenti vengono materialmente effettuati dal datore di lavoro dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, comprendendo quanto maturato fin dall’instaurazione del rapporto.
La forma pensionistica complementareLa nuova disciplina individua anche il criterio per determinare la forma pensionistica destinataria dell’adesione automatica. 
In primo luogo, occorre fare riferimento alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, applicabili al rapporto di lavoro. 
Qualora siano previste più forme pensionistiche collettive, assume rilievo l’eventuale scelta effettuata mediante accordo aziendale; in mancanza, l’adesione automatica opera verso la forma cui risulti iscritto il maggior numero di lavoratori dell’azienda. 
In assenza di una forma pensionistica collettiva di riferimento, trova invece applicazione il meccanismo residuale disciplinato dal D.M. 31 marzo 2020, n. 85, con destinazione alla forma pensionistica residuale individuata dal decreto, attualmente rappresentata dal Fondo Cometa. 
Il modulo TFR3Il modulo “TFR3”, destinato ai lavoratori di prima assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026, è finalizzato all’esercizio delle facoltà previste dall’articolo 8, commi 7-quater e 9-bis, del D.Lgs. n. 252/2005, con particolare riferimento alla facoltà di rinunciare all’adesione automatica alla previdenza complementare, di individuare una diversa forma pensionistica complementare cui conferire il TFR maturando o di mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile, nonché di acquisire le dichiarazioni dei lavoratori non di prima assunzione in ordine alle pregresse scelte di previdenza complementare e all’eventuale individuazione della forma pensionistica complementare cui destinare il TFR maturando. 
Tale modulo costituisce, inoltre, lo strumento mediante il quale il datore di lavoro assolve gli obblighi informativi, documentali e di conservazione delle dichiarazioni previsti dall’articolo 8, commi 7-quater, 8 e 9-bis, del D.Lgs. n. 252/2005.
La gestione del flusso UniemensDalla competenza luglio 2026 è possibile indicare all’interno dell’elemento <TipoScelta> di <GestioneTfr>; <DestinazioneTFR> il nuovo valore “T3” avente il significato di: “Scelta effettuata in modo esplicito utilizzando il mod.TFR3 Lavoratori di nuova assunzione con decorrenza successiva 30 giugno 2026”. 
I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio dei flussi Uniemens relativi alle mensilità intercorrenti dal periodo di competenza luglio 2026 e la data di pubblicazione del presente messaggio possono validare l’elemento <DataScelta> di <GestioneTfr>; <DestinazioneTFR> con un valore antecedente rispetto alla mensilità corrente.

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