4° Contenuto riservato: Bonus giovani, donne e ZES: ultimo giorno per le domande

L’OPINIONE

DI GIUSEPPE BUSCEMA | 30 SETTEMBRE 2026

In scadenza oggi, 30 settembre 2026, il termine fissato dall’INPS per presentare le istanze relative ai Bonus giovani, donne e ZES previsti dal decreto Coesione per le assunzioni agevolate effettuate fino al 31 dicembre 2025 e, per il Bonus giovani, anche per le trasformazioni a tempo indeterminato. Si riepilogano l’ambito delle agevolazioni, le condizioni per la fruizione degli esoneri contributivi e gli effetti della chiusura della procedura dal 1° ottobre 2026.

Premessa

Scade, oggi, 30 settembre 2026 il termine per la presentazione delle domande per i Bonus giovani, donne e ZES del decreto Coesione relative alle assunzioni agevolate e, limitatamente al Bonus giovani, alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate fino al 31 dicembre 2025.

Dal 1° ottobre non saranno infatti ammesse nuove istanze.

La scadenza è stata fissata dall’INPS con il Messaggio n. 2451 del 23 luglio 2026 e riguarda i tre bonus introdotti dal D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, allo scopo di incentivare l’occupazione.

Non sono invece interessati i tre bonus introdotti, col medesimo scopo, dagli articoli 1, 2 e 3 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112, recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”.

Vediamo di cosa si tratta e a chi interessa.

Bonus giovani, donne e ZES: le misure interessate

Gli articoli 22 e 23 del D.L. n. 60/2024 hanno introdotto un esonero contributivo per le assunzioni agevolabili effettuate fino al 31 dicembre 2025, con decorrenze differenziate a seconda della fattispecie; per il Bonus giovani sono agevolabili anche le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

L’attuazione delle due misure è stata affidata a due decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entrambi dell’11 aprile 2025, pubblicati il 9 maggio 2025 nella sezione “Pubblicità legale” del sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

L’INPS ha fornito istruzioni con le Circolari n. 90 e n. 91 del 12 maggio 2025.

L’articolo 24 del D.L. n. 60/2024 disciplina invece l’esonero contributivo previsto per le assunzioni nelle Regioni della Zona Economica Speciale; per l’attuazione della misura è stato adottato il 7 gennaio 2025 il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2025. L’INPS ha fornito istruzioni con la Circolare n. 10 del 3 febbraio 2026.

Misura e durata degli esoneri contributivi

L’agevolazione prevede, in particolare, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo variabile da 12 a 24 mesi a seconda della categoria di svantaggio della lavoratrice assunta; per l’assunzione di giovani e per il Bonus ZES l’esonero contributivo ha invece una durata sempre di 24 mesi.

Presentazione dell’istanza e condizioni di accesso

Tutte le fattispecie di esonero contributivo sono subordinate alla preventiva istanza all’INPS ma, salvo per le assunzioni di alcune categorie di lavoratrici svantaggiate (prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi) o per la richiesta del Bonus giovani con il massimale di 650 euro nel caso di assunzione in una sede o unità produttiva nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, non è necessario che la richiesta venga effettuata prima dell’assunzione.

Pertanto, i datori di lavoro possono ancora presentare la predetta istanza all’INPS per la fruizione dell’esonero contributivo, ferma restando la necessità degli adempimenti nei confronti dell’Istituto relativi alla variazione dei flussi contributivi di competenza delle singole mensilità.

Domande entro il 30 settembre 2026

Tuttavia, l’INPS, con il Messaggio n. 2451 del 23 luglio 2026, ha comunicato che, in considerazione della manifestata esigenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di consolidare definitivamente la spesa volta a finanziare le misure in trattazione, la presentazione delle istanze di riconoscimento dei relativi bonus sarà consentita fino al 30 settembre 2026.

Dal 1° ottobre 2026, pertanto, non sarà più possibile presentare istanze relative ai tre bonus previsti dal D.L. n. 60/2024 con riferimento alle assunzioni agevolate e, limitatamente al Bonus giovani, alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate fino al 31 dicembre 2025.

Nessun problema per la fruizione dell’esonero contributivo per coloro che hanno già presentato le istanze in precedenza. Ove siano state accolte, infatti, l’Istituto ha già calcolato l’ammontare del beneficio spettante e accantonato preventivamente le risorse necessarie a finanziarlo per tutto il periodo previsto (cfr. le Circolari n. 90 e n. 91 del 2025 e n. 10/2026 ).

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